Sentenza n. 23/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1
per l'ottemperanza della sentenza n. 1214/2023 depositata il 27.10.2023 dal Tribunale di Palmi, Sezione Lavoro, nel giudizio RG n. 618/2023 ad oggetto riconoscimento carta del docente
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Palmi, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla carta del docente e condannato il Ministero a mettere a disposizione l'importo dovuto
Esito
Favorevole al ricorrente (docenti)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno agito per l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Palmi, Sezione Lavoro, n. 1214/2023, che aveva accertato il loro diritto al beneficio previsto dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 e condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito a mettere a disposizione l'importo di 500 euro per ciascun anno scolastico documentato. La sentenza era stata ritualmente notificata ai sensi dell'art. 479 c.p.c., era passata in giudicato ed era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996. Poiché l'amministrazione non aveva dato esecuzione al titolo giudiziale, i ricorrenti hanno dedotto l'inottemperanza e chiesto l'adozione delle misure necessarie all'integrale esecuzione.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che il titolo giudiziale era passato in giudicato, era stato ritualmente notificato ed era decorso il termine di 120 giorni per il pagamento da parte delle amministrazioni pubbliche. L'inerzia ministeriale ha quindi integrato una situazione di inottemperanza. Il Collegio ha ordinato al Ministero di dare piena e integrale esecuzione alla sentenza del Tribunale di Palmi mediante la messa a disposizione dei relativi importi entro 60 giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. Per l'eventuale persistente inadempimento è stato nominato commissario ad acta il Capo del Dipartimento affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con facoltà di delega, incaricato di provvedere entro i successivi 60 giorni su istanza dei ricorrenti. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese di lite, liquidate in 500 euro oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza, consentendo al giudice amministrativo di accertare l'inottemperanza e impartire le prescrizioni necessarie all'esecuzione del giudicato.
artt. 112 e ss. c.p.a.
Costituiscono la base normativa dell'ordine di piena e integrale esecuzione del titolo giudiziale e della nomina del commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento.
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30
Prevede il termine dilatorio di 120 giorni per l'adempimento delle obbligazioni pecuniarie derivanti da provvedimenti esecutivi nei confronti delle amministrazioni pubbliche; il TAR ne ha verificato il decorso prima di accogliere l'azione di ottemperanza.
art. 1, comma 121, l. n. 107/2015
È la disposizione sostanziale posta a fondamento del diritto alla carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, riconosciuto dal giudice ordinario nel titolo oggetto di ottemperanza.
art. 479 c.p.c.
È richiamato quale norma in base alla quale la sentenza del giudice ordinario è stata notificata ai fini dell'esecuzione.
Massime di principio
- Quando un titolo giudiziale passato in giudicato sia stato ritualmente notificato all'amministrazione e sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per il pagamento delle obbligazioni pecuniarie della pubblica amministrazione, la mancata esecuzione integra inottemperanza azionabile ai sensi degli artt. 112 e 114 c.p.a.
- Nel giudizio di ottemperanza, accertata l'inerzia dell'amministrazione rispetto a un titolo esecutivo, il giudice può ordinare l'adempimento entro un termine determinato e nominare sin d'ora un commissario ad acta per il caso di persistente inadempimento.
- Il commissario ad acta nominato nel giudizio di ottemperanza può essere incaricato, su istanza della parte vittoriosa e a spese dell'amministrazione inadempiente, di compiere tutti gli atti necessari alla concreta esecuzione del giudicato.
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