Cassazione Penale, Ordinanza n. 04362/2026 del 03/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di Napoli, giudice dell'esecuzione, che aveva rigettato la richiesta di rideterminazione del cumulo giuridico delle pene e del fine pena. Deduceva vizio di motivazione sostenendo che, poiché era in espiazione di pena dall'8 ottobre 2019 e l'ultimo reato incluso nel cumulo sarebbe stato commesso in tale data, la decorrenza corretta del calcolo avrebbe dovuto essere quella, e non il 24 agosto 2020 indicato nell'ordinanza impugnata. Allegava inoltre l'omessa considerazione dei periodi di carcerazione già sofferti e la mancata acquisizione di informazioni necessarie per procedere a un cumulo unitario.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato perché non si confrontava con la reale motivazione dell'ordinanza impugnata. Il Tribunale aveva infatti chiarito che l'indicazione del 24 agosto 2020 come decorrenza della detenzione era frutto di un mero errore materiale, mentre dal provvedimento di cumulo risultava che il periodo detentivo dall'8 agosto 2019 al 23 agosto 2020 era stato effettivamente computato nel calcolo della scadenza della pena, con conseguente correttezza del fine pena. Questa considerazione ha assorbito le ulteriori doglianze. Ne è seguita la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 616 c.p.p.
in caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione contro un provvedimento del giudice dell'esecuzione è inammissibile quando non si confronta con la concreta ratio decidendi dell'ordinanza impugnata e si limita a prospettare una lettura alternativa già smentita dal provvedimento stesso.
- L'errore materiale sull'indicazione di una data non determina, di per sé, l'erroneità del calcolo del fine pena se dal complessivo contenuto del provvedimento risulta che il periodo detentivo è stato effettivamente computato.
- Le doglianze ulteriori restano assorbite quando la questione decisiva, relativa alla correttezza del calcolo del cumulo e della decorrenza della pena, viene risolta in senso conforme alla decisione impugnata.
- In caso di inammissibilità del ricorso per cassazione, la condanna al versamento della somma in favore della Cassa delle ammende presuppone l'assenza di elementi idonei a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Come è indicizzato
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