Cassazione Civile, Ordinanza n. 33621/2025 del 22/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
La società, già dichiarata fallita dal Tribunale di Verona su richiesta del Pubblico Ministero dopo la rinuncia a una domanda di concordato preventivo, ha proposto reclamo in appello e poi ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'Appello di Venezia che aveva confermato il fallimento. La controversia ruotava intorno alla sussistenza dello stato di insolvenza, che la ricorrente contestava sostenendo che il principale credito posto a base della valutazione fosse quello erariale, ancora oggetto di contenzioso innanzi alle commissioni tributarie, e che una consulenza di parte avesse ridimensionato l’esposizione fiscale. Con il primo motivo la ricorrente denunciava violazione della legge fallimentare per avere la corte territoriale ritenuto insolvente la società nonostante l’asserita contestazione giudiziale del credito erariale; con il secondo motivo lamentava la violazione degli artt. 15 e 18, comma 10, l.fall., per non avere la corte esercitato poteri officiosi di indagine sui fatti impeditivi della fallibilità dedotti dalla società in liquidazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo carente di specificità e di autosufficienza, perché fondato su richiami generici al contenzioso tributario senza indicare con precisione gli atti, la sede processuale delle contestazioni e il loro contenuto; inoltre ha rilevato che la censura mirava in realtà a contestare la ricostruzione del fatto e la valutazione delle risultanze di causa, non l’interpretazione di una norma di diritto. Anche il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile, perché formulato in modo generico e privo dell’indicazione dei fatti impeditivi dedotti e dei poteri istruttori che il giudice di appello avrebbe dovuto esercitare. La ricorrente è stata condannata alle spese, in solido con il legale rappresentante, e la Corte ha dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Lo stato di insolvenza è stato valutato in relazione alla capacità del patrimonio della società in liquidazione di soddisfare integralmente ed egualmente i creditori; la censura della ricorrente non è stata ritenuta idonea a scalfire tale accertamento di merito.
Richiamato quale norma che disciplina il procedimento fallimentare e i poteri officiosi, ma la censura sulla sua violazione è stata reputata inammissibile per genericità.
Richiamato dalla ricorrente per sostenere un dovere del giudice di appello di attivarsi d'ufficio, ma la Corte ha ritenuto il motivo inammissibile per mancata specificazione dei fatti impeditivi e dei poteri istruttori invocati.
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3
La Corte ha osservato che il primo motivo, pur formalmente prospettato come violazione di legge, in realtà mirava a censurare l'accertamento della fattispecie concreta compiuto dal giudice di merito.
Richiamato per giustificare la condanna solidale del legale rappresentante con la società ricorrente al pagamento delle spese, per imprudente e grave proposizione dell'impugnazione.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002
È stato applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Citato come base della domanda di concordato preventivo rinunciata, la cui improcedibilità ha determinato la segnalazione al Pubblico Ministero.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità il ricorso deve essere autosufficiente: la parte deve indicare specificamente gli atti e i documenti su cui fonda le censure, riproducendone il contenuto rilevante o indicando con precisione dove siano stati prodotti, altrimenti il motivo è inammissibile.
- Una doglianza formalmente qualificata come violazione di legge è inammissibile quando, in realtà, mira a contestare la ricostruzione del fatto e la valutazione delle risultanze istruttorie compiuta dal giudice di merito.
- Nei procedimenti concorsuali, la deduzione di fatti impeditivi della fallibilità o di circostanze che escluderebbero l'insolvenza deve essere formulata in modo specifico e puntuale; non è sufficiente un richiamo generico a contenziosi pendenti o a consulenze di parte.
- Quando il motivo di ricorso denuncia il mancato esercizio di poteri officiosi del giudice, la parte deve indicare con precisione quali fatti impeditivi siano stati dedotti e quali specifici poteri istruttori sarebbero stati doverosamente attivabili.
- La società in liquidazione può essere dichiarata insolvente quando l'attivo non sia sufficiente ad assicurare il soddisfacimento integrale dei creditori sociali; la contestazione di singoli crediti, se non adeguatamente dimostrata e specificata, non basta a escludere lo stato di insolvenza.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 22 dic 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 33418/2025 del 22/12/2025
- ordinanza_civile · 22 dic 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 33419/2025 del 22/12/2025
- ordinanza_civile · 22 dic 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 33420/2025 del 22/12/2025
- ordinanza_civile · 22 dic 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 33429/2025 del 22/12/2025
- ordinanza_civile · 22 dic 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 33430/2025 del 22/12/2025
- ordinanza_civile · 22 dic 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 33432/2025 del 22/12/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →