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Sentenza

Sentenza n. 834/2026 - Milano, Sezione 3

per l'annullamento della deliberazione del Consiglio di Amministrazione del -OMISSIS-, conosciuta per estratto in data 27.04.2023, e di tutti gli atti, anche non conosciuti, con cui l'Educandato Statale “-OMISSIS-” ha sospeso il servizio convittuale per l'anno scolastico 2023/2024, ivi comprese la nota/circolare prot. n. 2458, comunicata il 20.3.2023, e la nota n. -OMISSIS-, del 29.3.2023.

Giustizia amministrativa202300921

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: deliberazione del Consiglio di Amministrazione e ulteriori atti con cui è stata disposta la sospensione del servizio convittuale per l'anno scolastico 2023/2024

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazioni resistenti)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Educandato Statale e gli ulteriori atti, comprese una nota/circolare e una successiva nota, con cui era stata disposta la sospensione del servizio convittuale per l'anno scolastico 2023/2024. Il testo della sentenza non espone i motivi di illegittimità dedotti, poiché il Collegio ha dichiarato il ricorso improcedibile senza procedere al suo scrutinio, a seguito della sopravvenuta carenza di interesse dichiarata dai ricorrenti.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, prendendo atto della dichiarazione depositata dai ricorrenti il 13 gennaio 2026, con la quale essi hanno affermato di non conservare interesse alla definizione del giudizio. La difesa provinciale ha aderito alla richiesta con nota del 28 gennaio 2026. Il giudice non ha quindi esaminato i motivi di ricorso né la legittimità degli atti impugnati. Le spese sono state compensate tra le parti.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a.

    Consente la definizione del giudizio con declaratoria di improcedibilità quando sopravviene il difetto di interesse alla decisione.

  • art. 85, comma 9, c.p.a.

    Richiamato dal giudice nel contesto della definizione della controversia.

  • art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 196/2003

    Costituisce il presupposto, unitamente alla disciplina europea sulla protezione dei dati personali, per disporre l'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi dei minori e degli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela.

  • art. 6, paragrafo 1, lettera f), Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato quale presupposto per l'oscuramento dei dati personali nella riproduzione e diffusione del provvedimento.

Massime di principio

  • La dichiarazione dei ricorrenti di non avere più interesse alla decisione, quando non vi sia contestazione rilevante delle altre parti, determina la sopravvenuta carenza di interesse e l'improcedibilità del ricorso, senza esame dei motivi di illegittimità dedotti.
  • In caso di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, le spese possono essere compensate se tale regolazione è richiesta dai ricorrenti e vi aderisce la parte resistente.

Come è indicizzato

MaterieScuolaEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

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