Sentenza n. 834/2026 - Milano, Sezione 3
per l'annullamento della deliberazione del Consiglio di Amministrazione del -OMISSIS-, conosciuta per estratto in data 27.04.2023, e di tutti gli atti, anche non conosciuti, con cui l'Educandato Statale “-OMISSIS-” ha sospeso il servizio convittuale per l'anno scolastico 2023/2024, ivi comprese la nota/circolare prot. n. 2458, comunicata il 20.3.2023, e la nota n. -OMISSIS-, del 29.3.2023.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: deliberazione del Consiglio di Amministrazione e ulteriori atti con cui è stata disposta la sospensione del servizio convittuale per l'anno scolastico 2023/2024
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni resistenti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Educandato Statale e gli ulteriori atti, comprese una nota/circolare e una successiva nota, con cui era stata disposta la sospensione del servizio convittuale per l'anno scolastico 2023/2024. Il testo della sentenza non espone i motivi di illegittimità dedotti, poiché il Collegio ha dichiarato il ricorso improcedibile senza procedere al suo scrutinio, a seguito della sopravvenuta carenza di interesse dichiarata dai ricorrenti.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, prendendo atto della dichiarazione depositata dai ricorrenti il 13 gennaio 2026, con la quale essi hanno affermato di non conservare interesse alla definizione del giudizio. La difesa provinciale ha aderito alla richiesta con nota del 28 gennaio 2026. Il giudice non ha quindi esaminato i motivi di ricorso né la legittimità degli atti impugnati. Le spese sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a.
Consente la definizione del giudizio con declaratoria di improcedibilità quando sopravviene il difetto di interesse alla decisione.
art. 85, comma 9, c.p.a.
Richiamato dal giudice nel contesto della definizione della controversia.
art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 196/2003
Costituisce il presupposto, unitamente alla disciplina europea sulla protezione dei dati personali, per disporre l'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi dei minori e degli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela.
art. 6, paragrafo 1, lettera f), Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato quale presupposto per l'oscuramento dei dati personali nella riproduzione e diffusione del provvedimento.
Massime di principio
- La dichiarazione dei ricorrenti di non avere più interesse alla decisione, quando non vi sia contestazione rilevante delle altre parti, determina la sopravvenuta carenza di interesse e l'improcedibilità del ricorso, senza esame dei motivi di illegittimità dedotti.
- In caso di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, le spese possono essere compensate se tale regolazione è richiesta dai ricorrenti e vi aderisce la parte resistente.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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