Sentenza del 25/02/2015 n. 3765 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La T. s.p.a. ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, sostenendo che il condono previsto dall'art. 9-bis della legge n. 289 del 2002 avrebbe dovuto considerarsi perfezionato anche mediante il pagamento soltanto parziale degli importi dovuti. Secondo la ricorrente, il pagamento parziale sarebbe stato sufficiente a perfezionare la definizione della posizione fiscale, nonostante il mancato versamento del saldo.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, confermando che il condono previsto dall'art. 9-bis della legge n. 289 del 2002 è un condono clemenziale e non premiale. Esso consente di regolarizzare omessi o tardivi versamenti mediante il pagamento dell'imposta e degli interessi, ma richiede l'integrale pagamento delle somme dovute. Anche in caso di pagamento rateale, il beneficio si perfeziona soltanto con il versamento completo di tutte le rate; il pagamento della prima rata o di una parte dell'importo non è sufficiente. Le spese processuali sono state integralmente compensate tra le parti, in ragione della novità dell'orientamento giurisprudenziale al momento della proposizione del ricorso.
Norme richiamate
Legge n. 289 del 2002, art. 9-bis
Il condono relativo agli omessi e tardivi versamenti delle imposte e delle ritenute emergenti dalle dichiarazioni presentate consente la definizione mediante il pagamento dell'imposta e degli interessi o, in caso di mero ritardo, dei soli interessi.
La norma disciplina un condono clemenziale, non una procedura di accertamento straordinario. Poiché l'importo dovuto è già determinato nella dichiarazione integrativa, il beneficio è subordinato all'integrale pagamento delle somme dovute. Il pagamento parziale o il mancato pagamento delle rate successive impedisce il perfezionamento del condono.
Legge n. 289 del 2002, artt. 7, 8, 9, 15 e 16
Le disposizioni sono richiamate per distinguere i condoni premiali dall'art. 9-bis: nelle fattispecie premiali il contribuente può chiedere un accertamento straordinario secondo regole peculiari, mentre l'art. 9-bis richiede il pagamento integrale di un importo già determinato.
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis
La norma è richiamata per evidenziare che, nel condono ex art. 9-bis, non è necessaria un'ulteriore attività di liquidazione dell'imposta, poiché il quantum dovuto risulta già dalla dichiarazione integrativa.
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 3
La disposizione individua il motivo di ricorso per violazione o falsa applicazione di norme di diritto, utilizzato dalla contribuente per contestare l'interpretazione dell'art. 9-bis della legge n. 289 del 2002.
Massime di principio
- Quando una definizione agevolata fiscale prevede il pagamento di importi già determinati, il beneficio normalmente si perfeziona solo con il pagamento integrale, salvo una diversa previsione espressa della legge.
- In presenza di un pagamento rateale, il versamento della prima rata non è di regola sufficiente: occorre rispettare tutte le scadenze e corrispondere l'intero importo dovuto.
- Non è possibile estendere analogicamente al pagamento parziale gli effetti favorevoli di un condono o di una definizione agevolata, se la normativa richiede espressamente l'integrale adempimento.
- È importante distinguere i condoni clemenziali, che presuppongono un debito già determinato e richiedono il pagamento previsto dalla legge, dai condoni premiali, che possono comportare una forma straordinaria di accertamento o definizione della pretesa fiscale.
- Il mancato perfezionamento della definizione agevolata comporta, in linea generale, la permanenza della pretesa tributaria originaria, salvo specifiche disposizioni che prevedano conseguenze diverse.
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