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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25378/2023 del 28/08/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dall’impugnazione di una cartella esattoriale. In appello il Tribunale ha annullato la cartella, condannando alle spese solo l’agente della riscossione e compensando integralmente le spese nei rapporti con l’ente impositore, ritenuto sostanzialmente non soccombente. La ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione o falsa applicazione degli artt. 91, 92 e 97 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., assumendo che la compensazione delle spese non fosse consentita in presenza di soccombenza integrale di Roma Capitale e che mancasse una specifica motivazione sulle ragioni della compensazione; ha anche richiamato, come profili di apparenza e illogicità, le argomentazioni del giudice di merito sulla "soccombenza sostanziale" della sola AdER.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato il motivo. Ha osservato che, benché il Tribunale abbia impropriamente parlato di "soccombenza sostanziale" della sola AdER, in sostanza aveva fondato la compensazione nei rapporti con Roma Capitale sulle gravi ed eccezionali ragioni desumibili dalla condotta processuale dell’agente della riscossione, caratterizzata da tardiva produzione documentale in primo grado, condotta ritenuta causa esclusiva dell’accoglimento dell’appello. Poiché la censura non ha attaccato in modo adeguato la motivazione nei limiti del vizio denunciabile in cassazione, il ricorso è stato rigettato. Nessuna statuizione sulle spese del giudizio di legittimità, per mancata difesa degli intimati. È stato inoltre dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 91 c.p.c.

    Richiamato come parametro generale sulla regola della soccombenza nelle spese di lite.

  • art. 92 c.p.c.

    La Corte ricorda che, dopo la declaratoria di illegittimità costituzionale parziale, il giudice può compensare le spese, anche integralmente, in presenza di altre gravi ed eccezionali ragioni, da indicare specificamente.

  • art. 97 c.p.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso in relazione alla disciplina delle spese nei confronti di più parti.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Il motivo è stato proposto come censura di violazione di legge.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Richiamato per la definizione camerale del ricorso.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Applicato per dare atto dei presupposti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Richiamato quale base del contributo unificato aggiuntivo.

  • Corte cost. n. 77/2018

    È richiamata per la declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 92 c.p.c. nella parte in cui non prevedeva la compensazione anche per altre gravi ed eccezionali ragioni.

  • Cass., Sez. Un., n. 8053/2014

    Richiamata per delimitare l’ambito del sindacato sulla motivazione ancora deducibile in cassazione.

Massime di principio

  • In tema di spese processuali, il giudice di merito può compensare le spese tra le parti anche integralmente quando ravvisi gravi ed eccezionali ragioni, purché tali ragioni siano riconducibili alla motivazione della decisione e siano specificamente esplicitate.
  • La censura per violazione dell’art. 92 c.p.c. non è fondata se, al di là dell’espressione lessicale utilizzata dal giudice, la motivazione mostra che la compensazione è stata disposta sulla base di una condotta processuale della parte ritenuta causalmente decisiva per l’esito della lite.
  • Quando il ricorrente deduce solo violazione di legge e non attacca adeguatamente il profilo motivazionale rilevante, non può ottenere l’annullamento della statuizione sulle spese se la motivazione del giudice di merito è comunque comprensibile e logicamente apprezzabile nei limiti del sindacato di legittimità.
  • La tardiva produzione documentale da parte di una parte può essere valorizzata dal giudice di merito, ai fini della regolazione delle spese, come circostanza idonea a integrare le gravi ed eccezionali ragioni per la compensazione nei rapporti con altra parte del processo.

Come è indicizzato

MaterieSpese di liteImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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