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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 13078/2020 del 30/06/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia riguardava tre avvisi di accertamento ICI relativi agli anni d’imposta 2001-2003. La contribuente ne chiedeva l’annullamento sostenendo che l’imposta era stata pagata. La Commissione tributaria provinciale aveva deciso la controversia compensando le spese; in appello, la Commissione tributaria regionale del Lazio, con sentenza n. 154/10/2012 depositata il 28 agosto 2012, aveva rigettato l’appello della contribuente e accolto quello incidentale del Comune, ritenendo legittima la pretesa impositiva. In cassazione la contribuente ha formulato cinque motivi: (1) ha contestato la compensazione delle spese di primo grado, denunciando carenza di motivazione e violazione dell’art. 92 c.p.c.; (2) ha dedotto la tardività e l’inammissibilità dell’appello incidentale comunale, rilevando che l’appello principale era stato notificato l’11 maggio 2011 e ricevuto il 16 maggio 2011, mentre il Comune si era costituito il 22 settembre 2011; (3) ha contestato l’uso di delibere comunali non depositate e la violazione delle regole sull’onere della prova; (4) ha sostenuto che gli avvisi fossero illegittimi perché riferiti a somme prescritte o non dovute nel quantum; (5) ha contestato la liquidazione delle spese in favore del funzionario comunale, assumendo che non fosse abilitato allo ius postulandi e che le spese potessero essere liquidate solo previa fatturazione. Il Comune non ha svolto difese in cassazione.

La decisione

La Corte ha accolto il secondo motivo e la prima parte del quinto motivo: l’appello incidentale del Comune era stato proposto oltre il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell’appello principale, con conseguente inammissibilità. Ha quindi cassato la sentenza impugnata limitatamente a tale statuizione e, decidendo nel merito, ha dichiarato inammissibile l’appello incidentale comunale. Ha rigettato tutti gli altri motivi: il terzo e il quarto erano inammissibili per difetto di autosufficienza e decisività, perché la ricorrente non aveva indicato il contenuto delle delibere né gli atti del giudizio di merito in cui aveva dedotto pagamento e prescrizione; la seconda parte del quinto era infondata, poiché il funzionario comunale poteva rappresentare l’ente e la nota spese non era presupposto necessario per la liquidazione; il primo era inammissibile per difetto di autosufficienza e comunque infondato, perché la CTR aveva esplicitato i giusti motivi della compensazione, individuandoli nella mancata presentazione della comunicazione richiesta per fruire dell’aliquota ridotta. Le spese dei gradi di merito sono state interamente compensate; quelle di cassazione sono state compensate per metà, con liquidazione complessiva di euro 250,00, oltre spese forfetarie e accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 343 c.p.c.

    L’avvenuta impugnazione della sentenza comporta la necessità che tutte le impugnazioni avverso la medesima decisione siano proposte in via incidentale nello stesso giudizio entro il termine di cui all’art. 343 c.p.c., sicchè l’impugnazione incidentale proposta oltre tale termine è inammissibile, ancorchè non siano decorsi i termini generali di cui agli artt. 325 e 327 c.p.c., che conservano rilevanza solo per l’operatività delle conseguenze previste dall’art. 334 c.p.c., comma 2.

    L’impugnazione incidentale deve essere proposta entro il termine previsto dall’art. 343 c.p.c.; il decorso dei termini generali per l’impugnazione non rende ammissibile quella incidentale tardiva.

  • artt. 325 e 327 c.p.c.

    L’avvenuta impugnazione della sentenza comporta la necessità che tutte le impugnazioni avverso la medesima decisione siano proposte in via incidentale nello stesso giudizio entro il termine di cui all’art. 343 c.p.c., sicchè l’impugnazione incidentale proposta oltre tale termine è inammissibile, ancorchè non siano decorsi i termini generali di cui agli artt. 325 e 327 c.p.c., che conservano rilevanza solo per l’operatività delle conseguenze previste dall’art. 334 c.p.c., comma 2.

    I termini generali d’impugnazione degli artt. 325 e 327 c.p.c. non sostituiscono il termine per l’impugnazione incidentale; mantengono rilievo nei limiti indicati dall’art. 334, comma 2, c.p.c.

  • art. 334, comma 2, c.p.c.

    L’avvenuta impugnazione della sentenza comporta la necessità che tutte le impugnazioni avverso la medesima decisione siano proposte in via incidentale nello stesso giudizio entro il termine di cui all’art. 343 c.p.c., sicchè l’impugnazione incidentale proposta oltre tale termine è inammissibile, ancorchè non siano decorsi i termini generali di cui agli artt. 325 e 327 c.p.c., che conservano rilevanza solo per l’operatività delle conseguenze previste dall’art. 334 c.p.c., comma 2.

    La perdurante rilevanza dei termini generali d’impugnazione è circoscritta all’operatività delle conseguenze contemplate dall’art. 334, comma 2, c.p.c.; non supera la tardività dell’impugnazione incidentale.

  • D.Lgs. n. 546/1992, art. 54

    Il citato D.Lgs., art. 54, comma 2, prevede che l’appello incidentale può essere proposto, a pena di inammissibilità, nei modi e nei termini di cui al citato D.Lgs., art. 23, ovvero nel termine di 60 giorni dal giorno in cui il ricorso è stato notificato a mezzo del servizio postale.

    Nel processo tributario l’appello incidentale va proposto, a pena di inammissibilità, entro sessanta giorni dalla notificazione del gravame, secondo il rinvio alle modalità e ai termini dell’art. 23 del decreto.

  • D.Lgs. n. 546/1992, art. 23

    Il citato D.Lgs., art. 54, comma 2, prevede che l’appello incidentale può essere proposto, a pena di inammissibilità, nei modi e nei termini di cui al citato D.Lgs., art. 23, ovvero nel termine di 60 giorni dal giorno in cui il ricorso è stato notificato a mezzo del servizio postale.

    L’art. 23 individua, per il rinvio disposto dall’art. 54, le modalità e il termine di sessanta giorni entro cui devono essere depositate le controdeduzioni contenenti l’appello incidentale.

  • D.Lgs. n. 546/1992, artt. 53 e 54

    Nel processo tributario, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 53 e 54, solo l’appello principale, che è l’impugnazione proposta per prima, va notificato alle altre parti per poi essere depositato presso la segreteria della commissione tributaria adita nei trenta giorni successivi, mentre l’appello incidentale, vale a dire l’impugnazione proposta successivamente, va solo depositato insieme alle controdeduzioni.

    Nel processo tributario l’appello principale è notificato alle altre parti e poi depositato; l’appello incidentale è invece proposto mediante deposito insieme alle controdeduzioni, entro il termine previsto.

  • D.Lgs. n. 546/1992, art. 1, comma 2

    Detti principi debbono ritenersi applicabili nel processo tributario, sia perchè consequenziale espressione delle categorie giuridiche proprie del giudizio di impugnazione, sia per il richiamo espresso operato dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 1, comma 2.

    Le regole generali del giudizio d’impugnazione, inclusa la rilevabilità d’ufficio della tardività e la perentorietà dei termini, si applicano al processo tributario anche in forza del rinvio contenuto nell’art. 1, comma 2.

  • art. 326 c.p.c.

    I termini per l’impugnazione della sentenza qualificati “perentori” dall’art. 326 c.p.c., inquadrandosi nell’istituto generale della decadenza, decorrono per il solo fatto materiale del passare del tempo, senza alcuna possibilità di proroga, sospensione o interruzione, se non nei casi eccezionali tassativamente previsti dalla legge.

    I termini d’impugnazione qualificati perentori decorrono automaticamente con il passare del tempo e non sono prorogabili, sospendibili o interrompibili, salvo eccezioni tassative di legge.

  • D.Lgs. n. 546/1992, art. 12

    Il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 12, consente che l’Ufficio del Ministero delle Finanze possa farsi assistere nel processo tributario da funzionari dell’Amministrazione.

    Nel processo tributario l’ente impositore può farsi assistere da propri funzionari; la Corte applica tale disciplina per ritenere legittima la rappresentanza processuale del funzionario comunale.

  • D.Lgs. n. 546/1992, art. 15, comma 2-bis

    Il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 15, comma 2-bis, dispone, altresì, che: ” Nella liquidazione delle spese a favore dell’Ufficio del Ministero delle Finanze, se assistito da funzionari dell’Amministrazione, si applica la tariffa vigente per gli avvocati e procuratori, con la riduzione del 20% degli onorari di avvocato ivi previsti. La riscossione avviene mediante iscrizione a ruolo a titolo definitivo dopo il passaggio in giudicato della sentenza”.

    Quando l’ufficio è assistito da funzionari, le spese sono liquidate secondo la tariffa forense con la riduzione del venti per cento degli onorari; la disciplina non subordina la liquidazione alla produzione di fattura o nota spese.

  • art. 92 c.p.c.

    Il giudice di appello ha fatto buon governo dei suddetti principi stabilendo che il criterio della soccombenza non preclude l’ipotesi della compensazione delle spese processuali, in presenza di giusti motivi rimessi all’apprezzamento del giudice.

    Nel regime applicabile alla fattispecie, la compensazione delle spese era consentita in presenza di giusti motivi, purché esplicitati; la valutazione del giudice può essere desunta dalla motivazione della decisione.

  • D.Lgs. n. 546/1992, art. 15

    La sentenza di primo grado, oggetto di impugnazione da parte del contribuente, è stata resa nel vigore dell’art. 92 c.p.c., nella formulazione di cui alla L. 28 dicembre 2005, n. 263, art. 2, comma 1, lett. a), al quale rinviava l’art. 15 del D.Lgs. n. 546 del 1992, per cui il potere discrezionale di disporre la compensazione parziale o totale delle spese di lite era subordinato o alla sussistenza della soccombenza reciproca o alla concorrenza di “altri giusti motivi esplicitati in motivazione”.

    Il rinvio dell’art. 15 alla disciplina dell’art. 92 c.p.c. comportava che la compensazione delle spese fosse ammessa in caso di soccombenza reciproca o di altri giusti motivi esplicitati in motivazione.

  • L. 28 dicembre 2005, n. 263, art. 2, comma 1, lett. a)

    La sentenza di primo grado, oggetto di impugnazione da parte del contribuente, è stata resa nel vigore dell’art. 92 c.p.c., nella formulazione di cui alla L. 28 dicembre 2005, n. 263, art. 2, comma 1, lett. a), al quale rinviava l’art. 15 del D.Lgs. n. 546 del 1992, per cui il potere discrezionale di disporre la compensazione parziale o totale delle spese di lite era subordinato o alla sussistenza della soccombenza reciproca o alla concorrenza di “altri giusti motivi esplicitati in motivazione”.

    La formulazione dell’art. 92 c.p.c. introdotta dalla disposizione richiamata consentiva la compensazione per altri giusti motivi solo se esplicitati in motivazione.

  • art. 152-bis disp. att. c.p.c.

    Nella liquidazione delle spese di cui al D.Lgs. 30 marzo 2011, n. 165, art. 91, comma 2, e successive modificazioni, se assistite da propri dipendenti ai sensi dell’art. 417 bis c.p.c. si applica la tariffa vigente per gli avvocati, con la riduzione del 20 per cento degli onorari di avvocato ivi previsti.

    Per le amministrazioni assistite in giudizio da propri dipendenti, la liquidazione delle spese segue la tariffa vigente per gli avvocati, con riduzione del venti per cento degli onorari.

  • L. 12 novembre 2011, n. 183, art. 4, comma 42

    In ordine ai compensi professionali riconosciuti a dipendenti della pubblica amministrazione privi della “qualità” di avvocato, la legge di stabilità 2012, ed in particolare la L. 12 novembre 2011, n. 183, art. 4, comma 42, recante titolo ” Liquidazione di spese processuali”, ha introdotto l’art. 152-bis disp. att. c.p.c.

    La disposizione ha introdotto l’art. 152-bis disp. att. c.p.c. in materia di liquidazione delle spese per le amministrazioni assistite da propri dipendenti; la Corte la richiama a sostegno del regime dei compensi.

  • L. 22 gennaio 1934, n. 36, art. 59

    La nota spese non costituisce, infatti, presupposto della liquidazione, ma semplice esposizione delle prestazioni svolte, tanto che la L. 22 gennaio 1934, n. 36, art. 59 (ordinamento forense) stabilisce che quanto a tale obbligo non si sia provveduto si procede comunque alla tassazione delle spese (con condanna del legale inadempiente a pagare all’erario una somma di denaro ancorchè simbolica).

    La nota spese non è condizione necessaria per la liquidazione giudiziale: la liquidazione può comunque avvenire anche se l’obbligo di presentarla non è stato adempiuto.

  • Regolamento comunale ICI, art. 14

    Nella fattispecie in esame, la Commissione Tributaria Regionale chiarisce il contenuto dei giusti motivi, precisando che la contribuente non aveva mai presentato la comunicazione per poter beneficiare dell’aliquota ridotta sull’apposito modulo predisposto dal Comune, ai sensi del Regolamento Comunale art. 14, attestante la sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi del beneficio fiscale, “pertanto, gli avvisi di accertamento erano stati emessi attesa la mancata presentazione da parte della ricorrente della suddetta comunicazione”.

    Nel caso concreto, la mancata presentazione della comunicazione richiesta dal regolamento per documentare i requisiti del beneficio fiscale è stata considerata una ragione idonea a giustificare l’emissione degli avvisi e la compensazione delle spese.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, l’appello incidentale deve essere depositato con le controdeduzioni entro sessanta giorni dalla notificazione dell’appello principale; la tardività ne determina l’inammissibilità ed è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado.
  • I termini perentori d’impugnazione decorrono con il mero passare del tempo e non possono essere prorogati, sospesi o interrotti, salvo i casi eccezionali previsti dalla legge.
  • Il ricorrente per cassazione che deduce questioni non trattate nella sentenza impugnata deve indicare gli atti e i passaggi del giudizio di merito nei quali le aveva tempestivamente sollevate, nonché riportare quanto occorre per consentire il controllo sulla loro fondatezza; in difetto, la censura è inammissibile.
  • Nel regime applicabile ratione temporis, la compensazione totale o parziale delle spese richiede la soccombenza reciproca oppure altri giusti motivi esplicitati in motivazione; tali ragioni possono risultare chiaramente dalla motivazione complessiva della decisione.
  • Nel processo tributario l’ente impositore può essere assistito da propri funzionari, ai quali può essere riconosciuta la rifusione delle spese secondo la tariffa forense applicabile, con le riduzioni previste dalla legge; la nota spese non costituisce condizione necessaria della liquidazione.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioniSpese di lite
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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