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Sentenza

Sentenza n. 3552/2026 - Napoli, Sezione 4

Giustizia amministrativa202601823

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IVSentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio inadempimento sulla richiesta di attivazione di assistenza specialistica alla comunicazione, per 12 ore settimanali, in favore del minore

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (genitore del minore)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato il silenzio serbato dal Comune su un’istanza del 18 febbraio 2026, volta a ottenere la nomina di un assistente alla comunicazione, rettius di un educatore professionale, per 12 ore settimanali in favore del figlio minore. La richiesta trovava fondamento nella diagnosi funzionale dell’ASL dell’11 febbraio 2026, che prescriveva l’assistenza specialistica per tale monte orario. In via principale è stato chiesto l’accertamento della fondatezza della pretesa all’attivazione del servizio; in subordine, l’accertamento dell’obbligo dell’amministrazione di concludere il procedimento e, in ulteriore subordine, l’accertamento dell’illegittimità della mancata quantificazione delle 12 ore nel PEI. Nel corso del giudizio il Tribunale aveva già accordato la tutela cautelare, rilevando il fumus boni iuris derivante dall’istanza presentata e dalla diagnosi funzionale, nonché il periculum in mora connesso al pregiudizio per il minore derivante dalla mancata assegnazione dell’assistenza nelle ore indicate.

La decisione

Dopo l’adozione delle misure cautelari, l’amministrazione scolastica ha comunicato l’attivazione del servizio. La ricorrente ha confermato che il servizio era stato effettivamente attivato, precisando che l’operatrice aveva iniziato a svolgere l’attività il 27 aprile 2026. Poiché il bene della vita richiesto era stato conseguito in via amministrativa, il Tribunale ha dichiarato cessata la materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., ritenendo venuto meno l’interesse alla prosecuzione del giudizio. Le spese sono state poste a carico del Comune, in applicazione del criterio della soccombenza virtuale, e liquidate in euro 2.000,00 oltre accessori; sono state invece compensate nei confronti delle restanti amministrazioni.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    la cessazione della materia del contendere ... può essere pronunciata nel caso in cui il ricorrente abbia ottenuto in via amministrativa il bene della vita atteso, sì da rendere inutile la prosecuzione del processo stante l’oggettivo venir meno della lite

    La cessazione della materia del contendere ricorre quando, nel corso del giudizio, l’amministrazione attribuisce al ricorrente il bene della vita perseguito, rendendo oggettivamente inutile la prosecuzione del processo.

  • art. 56 c.p.a.

    caso di estrema gravità ed urgenza

    La disposizione è stata applicata nella fase cautelare per adottare una misura monocratica urgente, in ragione dell’irreparabilità del pregiudizio derivante dalla mancata assegnazione dell’assistenza specialistica al minore.

  • art. 3, comma 1, l. 104/1992

    La condizione di handicap del minore ha costituito il presupposto fattuale della richiesta di assistenza specialistica.

Massime di principio

  • La cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a. deve essere dichiarata quando, nel corso del giudizio, l’amministrazione attribuisce al ricorrente il bene della vita richiesto, facendo venir meno in modo oggettivo la lite e l’utilità della decisione giudiziale.
  • Nelle controversie relative all’assistenza specialistica in favore di un minore con disabilità, la prescrizione del servizio risultante dalla diagnosi funzionale costituisce elemento idoneo a fondare, in sede cautelare, il fumus boni iuris della domanda, mentre il pregiudizio derivante dalla mancata erogazione dell’assistenza integra il periculum in mora in ragione degli interessi superiori del minore.
  • Quando l’amministrazione soddisfa la pretesa sostanziale soltanto nel corso del giudizio, la regolazione delle spese può avvenire secondo il criterio della soccombenza virtuale, ponendole a carico dell’amministrazione che ha dato causa al processo.

Come è indicizzato

MaterieScuolaTermini e notificazione del ricorso
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseTutela cautelareLegittimazione e interesse a ricorrere

Testo integrale

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