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Sentenza

Sentenza n. 2187/2026 - Milano, Sezione 2

per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. 59 del Tribunale di Busto Arsizio, Sezione Lavoro, pubblicata in data 13.01.2025.

Giustizia amministrativa202504800

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Busto Arsizio che aveva ordinato l'attribuzione della Carta docente per cinque annualità

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha chiesto l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Busto Arsizio, Sezione Lavoro, n. 59 del 13 gennaio 2025, passata in giudicato, con la quale il Ministero era stato condannato a mettere a disposizione la Carta docente per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, per € 500,00 annui e complessivi € 2.500,00. Ha domandato anche la nomina di un commissario ad acta e una penalità di mora per l'ulteriore ritardo. Il Ministero ha chiesto il rigetto. Il TAR ha rilevato d'ufficio la genericità della procura alle liti: essa era contenuta in un documento analogico separato dal ricorso nativo digitale, non identificava la sentenza da eseguire né la parte resistente e si limitava a conferire una delega generica per il giudizio davanti al TAR Lombardia. Il ricorrente non era presente alla camera di consiglio.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per difetto di procura speciale ai sensi dell'art. 40, comma 1, lett. g, c.p.a. Il TAR ha ritenuto che la procura speciale debba individuare l'oggetto della controversia, le parti e l'autorità giudiziaria, nonché essere anteriore o coeva alla redazione del ricorso. La procura su foglio separato, anche se scansionata e depositata telematicamente insieme al ricorso digitale, non diviene automaticamente procura speciale in calce: la congiunzione telematica dei documenti non supplisce alla genericità del mandato né dimostra la consapevolezza della parte circa lo specifico oggetto della controversia e la anteriorità del rilascio. Il TAR ha escluso sia la rinnovabilità o sanabilità del vizio mediante gli artt. 39, comma 1, c.p.a. e 182, comma 2, c.p.c., sia la rimessione in termini per errore scusabile ex art. 37 c.p.a., rilevando che la sentenza dell'Adunanza plenaria n. 11 del 2025 aveva confermato un indirizzo interpretativo già esistente e che il ricorso era stato notificato dopo tale pronuncia. La mancata presenza del difensore in camera di consiglio ha escluso l'obbligo di avviso ex art. 73, comma 3, c.p.a., poiché essa implica rinuncia al contraddittorio sulla questione rilevata d'ufficio. Spese compensate.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza, nell'ambito del quale il ricorrente ha chiesto l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del giudice ordinario.

  • art. 40, comma 1, lett. g, c.p.a.

    La procura speciale costituisce requisito necessario del ricorso amministrativo e deve consentire l'individuazione dell'oggetto della controversia, delle parti e dell'autorità giudiziaria adita.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    L'obbligo di provocare il contraddittorio sulle questioni rilevate d'ufficio non opera quando il difensore non presenzia all'udienza o alla camera di consiglio, poiché tale assenza vale come rinuncia implicita alla possibilità di controdedurre.

  • art. 39, comma 1, c.p.a.

    Il rinvio alle norme del codice di procedura civile non consente di superare la disciplina amministrativa che richiede la procura speciale come requisito di ammissibilità già al momento della proposizione del ricorso.

  • art. 182, comma 2, c.p.c.

    Non è applicabile per sanare successivamente l'assenza o la genericità della procura speciale, quando questa costituisce requisito di ammissibilità del ricorso amministrativo.

  • art. 37 c.p.a.

    La rimessione in termini richiede obiettiva incertezza normativa o grave impedimento di fatto, senza colpa della parte; non ricorre quando esistevano indirizzi interpretativi orientativi e la parte ha scelto l'opzione meno prudente.

  • artt. 22 e 23 c.p.a.

    Rilevano per la necessità della difesa tecnica nel processo amministrativo, che giustifica la rigorosa verifica della validità della procura conferita al difensore.

  • art. 8, comma 3, Allegato 1 al d.P.C.S. 28 luglio 2021

    la procura alle liti si considera apposta in calce all'atto cui si riferisce: […] b) quando è rilasciata su foglio separato del quale è estratta copia informatica, anche per immagine, depositato con modalità telematiche unitamente all'atto a cui si riferisce

    La regola sulla considerazione della procura come apposta in calce disciplina la modalità tecnica di deposito e l'autenticazione, ma non elimina l'esigenza che una procura su foglio separato contenga elementi sufficienti a identificare specificamente la controversia.

  • Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, sentenza 2 ottobre 2025, n. 11

    la procura speciale deve preesistere, o, quanto meno, essere coeva al ricorso (e non alla relativa notificazione, né tanto meno al conseguente deposito)

    La procura speciale deve essere anteriore o coeva alla redazione del ricorso; la sua esistenza non può essere posticipata alla notificazione o al deposito dell'atto.

Massime di principio

  • Nel processo amministrativo la procura alle liti deve essere speciale e contenere elementi idonei a individuare l'oggetto della controversia, le parti e l'autorità giudiziaria; una delega generica al difensore non soddisfa il requisito di ammissibilità del ricorso.
  • La procura rilasciata su documento analogico separato e poi acquisita come copia informatica insieme a un ricorso nativo digitale non è automaticamente una procura speciale apposta in calce: la modalità telematica di allegazione non supplisce all'assenza di elementi identificativi della controversia.
  • La procura speciale deve preesistere o essere coeva alla redazione del ricorso; non è sufficiente che risulti formata prima della notificazione o del deposito telematico.
  • La mancanza o genericità della procura speciale, quale requisito di ammissibilità del ricorso amministrativo, non è sanabile mediante rinnovazione ai sensi dell'art. 182, comma 2, c.p.c., in combinato disposto con l'art. 39 c.p.a.
  • L'errore scusabile non può essere riconosciuto per sanare la genericità della procura quando, al momento della proposizione del ricorso, esistevano indirizzi interpretativi idonei a orientare la condotta processuale e la parte abbia scelto l'opzione meno prudente.
  • Quando il difensore non è presente alla camera di consiglio, la sua assenza può valere come rinuncia implicita al contraddittorio sulla questione rilevata d'ufficio, senza necessità dell'avviso previsto dall'art. 73, comma 3, c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaPrincipio di diritto dell'Adunanza plenariaVizi formali non invalidanti

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