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Sentenza

Sentenza del 20/01/2020 n. 145 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna

IVA - detrazione - fatture di società cartiera - non è possibile - mancanza prove ulteriori. IVA - genuinità dell'operazione - prova - fattura - effettività del pagamento - non rilevano.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il contribuente ha chiesto la deducibilità dei costi e la detrazione dell'IVA relative a fatture emesse da una società che, in base a sentenze definitive, è stata qualificata come "società cartiera" o "società fantasma". L'Amministrazione ha negato il diritto alla detrazione e alla deducibilità ritenendo inesistenti o fittizie le operazioni documentate da tali fatture. Il giudice ha valutato se le sole fatture, la regolarità formale della contabilità e le modalità di pagamento siano prova sufficiente dell'effettività delle prestazioni.

La decisione

Il giudice ha confermato il principio per cui, quando il fornitore è stato definitivamente qualificato come societa cartiera, non è ammessa la deducibilità dei costi né la detrazione dell'IVA salvo che il contribuente dimostri, per ciascuna operazione contestata, l'effettiva esecuzione dell'attività o della prestazione. Non sono ritenute prove sufficienti le fatture, la sola regolarità formale delle scritture contabili o i mezzi di pagamento impiegati, poiché tali elementi possono essere usati proprio per simulare operazioni inesistenti. Di conseguenza il ricorso del contribuente è stato respinto e la pretesa di detrazione/deducibilità è stata negata.

Norme richiamate

  • D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, art. 19

    L'art. 19 disciplina il diritto alla detrazione dell'IVA purché sussistano i presupposti dell'imposta e l'operazione sia reale; la Corte interpreta il diritto alla detrazione come condizionato all'effettività dell'operazione e alla sua prova da parte del contribuente

  • Codice Civile, art. 2697

    Principio sulla prova: l'onere della prova spetta a chi afferma il fatto; qui è interpretato nel senso che il contribuente deve provare l'effettività di ciascuna operazione contestata

Massime di principio

  • Se il fornitore è stato definitivamente qualificato come societa cartiera o fantasma, le fatture emesse da tale soggetto sono di per sé insufficienti a legittimare la deduzione dei costi o la detrazione dell'IVA.
  • L'onere di provare l'effettività di ciascuna operazione contestata ricade sul contribuente; è richiesta una prova specifica e puntuale per ogni singola fattura.
  • Documenti formalmente regolari (fatture, scritture contabili) e l'evidenza di pagamenti bancari non sono prove decisive quando sono strumenti tipicamente utilizzati per simulare operazioni inesistenti.
  • Per resistere a convincimenti di inesistenza occorrono elementi probatori extracontabili e oggettivi: ad esempio riscontri documentali indipendenti, evidenze di consegne o prestazioni materiali, corrispondenza commerciale, testimonianze, integrazioni probatorie che colleghino concretamente fornitore e prestazione.
  • In fase preventiva è prudente svolgere attività di due diligence sui fornitori (verifica della struttura societaria, sede, organico, contratti, attività effettiva) per ridurre il rischio di operare con societa cartiera e per potere documentare in giudizio la genuinità delle operazioni.

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