Ordinanza n. 183/2026 - Catania, Sezione 2
per l'annullamento a) del decreto n. 628 in data 23 ottobre 2025 del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica di concerto con l’Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana, nella parte in cui si esprime giudizio negativo per la compatibilità ambientale del progetto quanto alla realizzazione dello svincolo provvisorio nel Comune di Itala; b) del parere della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica n. 784 del 7 agosto 2025, nella parte già indicata.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Decreto ministeriale negativo sulla compatibilità ambientale del progetto relativo alla realizzazione di uno svincolo provvisorio nel Comune di Itala e parere della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC nella medesima parte
Esito
La controversia
I Comuni di Itala e Scaletta Zanclea hanno impugnato, chiedendone l’annullamento, il decreto n. 628 del 23 ottobre 2025 del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, adottato di concerto con l’Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana, limitatamente al giudizio negativo di compatibilità ambientale relativo alla realizzazione di uno svincolo provvisorio nel Comune di Itala, nonché il parere della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC n. 784 del 7 agosto 2025 nella stessa parte. Nel corso del giudizio cautelare le parti ricorrenti hanno rinunciato alla domanda cautelare. Hanno inoltre chiesto l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti indicati nelle difese del controinteressato e di tutti i soggetti partecipanti al procedimento amministrativo conclusosi con l’adozione degli atti impugnati.
La decisione
Il Tribunale prende atto della rinuncia alla domanda cautelare e dispone la cancellazione della causa dal ruolo cautelare. Accoglie l’istanza dei Comuni ricorrenti di integrazione del contraddittorio, ordinando che essa sia eseguita entro trenta giorni dalla comunicazione amministrativa dell’ordinanza, con deposito della documentazione relativa alle notifiche entro i successivi quindici giorni. Considerato il consistente numero dei controinteressati, autorizza la notificazione per pubblici proclami mediante pubblicazione sui siti istituzionali del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e dell’Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana, prescrivendo i contenuti dell’avviso, la conservazione online della documentazione sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado e il rilascio di un attestato di avvenuta pubblicazione. Fissa in euro 200,00 per ciascuna amministrazione l’importo dovuto dai ricorrenti per l’attività di pubblicazione, in assenza di specifiche tariffe. Rinvia la decisione sull’istanza cautelare alla camera di consiglio del 12 marzo 2026 e fissa la pubblica udienza per la decisione della causa al 25 giugno 2026. L’ordinanza non decide la fondatezza dei motivi di annullamento.
Massime di principio
- Quando il numero dei controinteressati rende difficoltosa o particolarmente onerosa la notificazione ordinaria, il giudice amministrativo può autorizzare l’integrazione del contraddittorio mediante notificazione per pubblici proclami sui siti istituzionali delle amministrazioni coinvolte, prescrivendo i contenuti dell’avviso e gli obblighi di permanenza online della documentazione.
- La rinuncia alla domanda cautelare comporta la cancellazione della causa dal ruolo cautelare, senza determinare la definizione della domanda di annullamento proposta nel giudizio principale.
- L’integrazione del contraddittorio deve essere eseguita entro il termine assegnato dal giudice e la relativa documentazione deve essere depositata entro il successivo termine stabilito; il rispetto di tali termini è funzionale alla salvaguardia dei diritti di difesa dei controinteressati e alla fissazione dell’udienza di merito.
Come è indicizzato
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