Salta al contenuto
Regolamento

Regolamento (UE) 2026/1720

Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1720 del Consiglio, del 13 luglio 2026, che attua il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1998 relativo a misure restrittive contro gravi violazioni e abusi dei diritti umani

Normativa europea32026R1720

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento di esecuzione (UE) 2026/1720 aggiorna l’allegato I del regolamento (UE) 2020/1998, che istituisce il regime globale di sanzioni dell’UE in materia di diritti umani. L’aggiornamento consiste nell’inserimento di otto persone fisiche e di un’entità ritenute responsabili di gravi violazioni e abusi, in particolare torture, maltrattamenti e uccisioni arbitrarie di prigionieri di guerra e civili ucraini. Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Aggiornamento dell’elenco di persone fisiche, entità e organismi soggetti a misure restrittive nell’ambito del regime UE contro gravi violazioni e abusi dei diritti umani.

Ambito di applicazione

Si applica nell’Unione europea, in modo obbligatorio e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, a decorrere dalla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale. Incide esclusivamente sull’allegato I del regolamento (UE) 2020/1998, cioè sull’elenco dei soggetti designati dal regime sanzionatorio UE in materia di diritti umani. L’intervento riguarda l’inserimento di otto persone fisiche e di un’entità, senza disciplinare in questo atto nuove categorie di misure né modificare l’assetto generale del regime.

Aggiornamento delle misure restrittive UE contro gravi violazioni dei diritti umani

Il regolamento di esecuzione (UE) 2026/1720 dà attuazione al regolamento (UE) 2020/1998, che istituisce il regime globale di sanzioni dell’Unione europea in materia di diritti umani. L’atto si inserisce nel contesto del costante richiamo dell’Unione al rispetto della dignità umana, del diritto internazionale umanitario e dell’accertamento delle responsabilità per gravi violazioni commesse, in particolare nel contesto della guerra contro l’Ucraina.

Contesto politico e giuridico

Nei considerando, il Consiglio richiama la dichiarazione dell’8 dicembre 2020 sul regime globale di sanzioni UE in materia di diritti umani, ribadendo l’impegno dell’Unione alla promozione e protezione dei diritti umani nel mondo. Viene inoltre richiamata la posizione del Consiglio europeo del 23 marzo 2023 sul pieno rispetto del diritto internazionale umanitario e la condanna della violenza sessuale e di genere nel contesto della guerra di aggressione della Russia contro l’Ucraina. È infine menzionata la dichiarazione del 13 gennaio 2025 dinanzi al Consiglio di sicurezza ONU, in cui l’Unione ha condannato torture, maltrattamenti e uccisioni di prigionieri di guerra e detenuti civili ucraini e ha chiesto accesso senza restrizioni del CICR ai detenuti.

Ambito dell’intervento normativo

L’atto non ridefinisce il regime sanzionatorio, ma interviene esclusivamente sull’allegato I del regolamento (UE) 2020/1998. In concreto, aggiunge otto persone fisiche e un’entità all’elenco dei soggetti sottoposti a misure restrittive per gravi violazioni e abusi dei diritti umani.

Persone fisiche aggiunte all’elenco

Le nuove iscrizioni riguardano soggetti collegati a strutture detentive e apparati di sicurezza operanti in contesti connessi alla detenzione di prigionieri di guerra e civili ucraini. I profili descritti nell’allegato attribuiscono ai designati responsabilità per torture, percosse sistematiche, elettroshock, affamamento intenzionale, violenze sessuali, umiliazioni estreme, detenzione illegale e, in alcuni casi, uccisioni arbitrarie o concorso nella morte di detenuti.

Tra i soggetti designati figurano:

  • Alexei Viktorovich Khavetsky, vicecapo per la sicurezza e le attività operative presso la colonia penitenziaria n. 7 di Pakino;
  • Artem Nikolayevich Potapchuk, assistente del capo della colonia penale n. 120 / carcere di Olenivka;
  • Dmitry Neelov, primo vicecapo del carcere di Olenivka;
  • Kirill Viktorovich Shakurov, già ufficiale di mandato presso la colonia penale n. 120, poi impiegato presso la colonia penale n. 27;
  • Vasiliy Valerievich Bakalinskiy, membro del personale della colonia penale n. 120;
  • Vyacheslav Nikolayevich Yakurnov, capo del dipartimento operativo della colonia penale n. 120;
  • Yan Vyacheslavovych Zanevsky, funzionario dell’FSB;
  • Yuri Alekseevich Dmytrenko, membro del personale della colonia penale n. 120.

Entità aggiunta all’elenco

Viene inoltre designato il centro di custodia cautelare-2 di Taganrog, denominato anche “SIZO-2”. L’allegato lo qualifica come una delle strutture della Federazione russa utilizzate per la detenzione di prigionieri di guerra e civili ucraini, con riferimenti a torture sistematiche, confessioni forzate, privazione di cure mediche e condizioni di detenzione degradanti. È citato anche il decesso della giornalista ucraina Viktoriia Roshchyna nella struttura, con riscontri medico-legali di tortura.

Entrata in vigore e valore giuridico

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come di regola per i regolamenti UE, esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Base giuridica e finalità

Il Consiglio adotta il regolamento sulla base dell’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2020/1998, con l’obiettivo di aggiornare il regime globale di sanzioni UE in materia di diritti umani mediante l’inserimento di nuovi soggetti nell’elenco delle designazioni.

Nuove designazioni di persone fisiche

Nell’allegato I del regolamento (UE) 2020/1998 vengono aggiunte otto persone fisiche: Alexei Viktorovich Khavetsky, Artem Nikolayevich Potapchuk, Dmitry Neelov, Kirill Viktorovich Shakurov, Vasiliy Valerievich Bakalinskiy, Vyacheslav Nikolayevich Yakurnov, Yan Vyacheslavovych Zanevsky e Yuri Alekseevich Dmytrenko. Per ciascuno sono riportati dati identificativi, alias ove presenti, funzioni svolte, e motivi di inserimento fondati su torture, trattamenti crudeli, disumani o degradanti, violenze sessuali, maltrattamenti e, per alcuni, uccisioni arbitrarie di prigionieri di guerra e civili ucraini.

Nuova designazione di entità

Nell’allegato I viene aggiunta anche un’entità: il centro di custodia cautelare-2 di Taganrog ("SIZO 2"), struttura detentiva della Federazione russa utilizzata per detenere prigionieri di guerra e civili ucraini. Il motivo dell’inserimento è la documentata commissione di torture sistematiche e altri trattamenti crudeli, disumani o degradanti, con privazione di cure mediche e condizioni detentive degradanti.

Effetti sull’allegato I del regolamento (UE) 2020/1998

L’unico effetto normativo è la modifica dell’elenco dei soggetti assoggettati alle misure restrittive UE previste dal regolamento (UE) 2020/1998. Non sono introdotte nel testo nuove misure materiali, ma solo l’aggiornamento delle persone, entità e organismi colpiti dal regime sanzionatorio.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiediritti umanisanzionipolitica estera e di sicurezza comunemisure restrittive

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.