Ordinanza n. 1338/2026 - Roma, Sezione 2T
per l'annullamento in parte qua, previa adozione di idonea misura cautelare (i) della deliberazione del Comitato ETS n. 160 del 9 ottobre 2025 (prot. n. 186115) recante ‘Modifica dell’Allegato A della deliberazione del Comitato ETS n. 90/2025 recante “aggiornamento degli elenchi di impianti di dimensioni ridotte situati nel territorio nazionale ed eleggibili per l’applicazione degli articoli 27, 27-bis paragrafo 1, 27-bis paragrafo 3 della direttiva 2003/87/ce per il periodo 2026–2030 a seguito della consultazione pubblica di cui alla deliberazione n. 155/2024 e invio degli stessi alla commissione europea” per espunzione impianto n. aut. 2510’ con la quale l’impianto della società ricorrente sito nel Comune di Corfinio (AQ) è stato escluso dall’elenco di cui all’Allegato ‘A’ alla deliberazione n. 90/2025 concernente gli impianti esclusi per il secondo periodo della fase IV dell’EU ETS (2026-30) (doc. 1); (ii) dell’Allegato ‘A’ alla deliberazione del Comitato ETS n. 160 del 9 ottobre 2025 nella parte in cui l’impianto della società ricorrente non è stato annoverato tra quelli esclusi per il secondo periodo della fase IV dell’EU ETS (2026-30) (doc. 2); (iii) del verbale del Comitato ETS n. 14 (prot. n. 192113) dell’8 ottobre 2025 (doc. 3); (iv) dell’annessa relazione di accompagnamento (doc. 4); nonché per quanto occorrer possa (v) della corrispondenza tra il Comitato ETS e la Commissione Europea (doc. 5); (vi) della nota prot. n. 231747 del 5 dicembre 2025, e annessi allegati, con la quale il Comitato ETS ha evaso l’istanza di accesso agli atti formulata dalla Società ricorrente in data 5 novembre 2025 (doc. 6-7); (vii) di qualunque atto e/o nota e/o documento, comunque denominato e anche istruttorio, e/o quesito, anche non cognito, ad essi presupposti, annessi, connessi e conseguenziali; (viii) del silenzio serbato dal Comitato ETS sul reclamo e contestuale istanza di annullamento in autotutela presentati in data 25 novembre 2025 (doc. 8).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: deliberazione del Comitato ETS che ha escluso l'impianto della società dal regime di opt-out EU ETS per il periodo 2026-2030, unitamente agli atti connessi e al silenzio sull'istanza di autotutela
Esito
La controversia
La società ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa misura cautelare, la deliberazione del Comitato ETS del 9 ottobre 2025 e i relativi atti connessi, nella parte in cui il proprio impianto, sito in Abruzzo e con potenza attuale di 19,967 MW, è stato espunto dagli elenchi degli impianti ammessi al regime di opt-out per il periodo 2026-2030. Il Comitato aveva motivato l'esclusione con il superamento, nel 2024, della soglia di 25.000 tonnellate di emissioni verificate di CO2. La ricorrente ha contestato la rilevanza delle emissioni relative al 2024 ai fini dell'ammissione al regime per il periodo considerato. Le amministrazioni si sono costituite senza depositare difese scritte. Il TAR, rilevata d'ufficio la possibile incompetenza territoriale, ha esaminato esclusivamente la questione di competenza, senza pronunciarsi sulla legittimità dell'esclusione né sulla domanda cautelare.
La decisione
Il TAR Lazio ha dichiarato la propria incompetenza territoriale ai sensi degli artt. 13 e 15 c.p.a. e ha indicato quale giudice competente il TAR Abruzzo, sede di L'Aquila, disponendo che la causa sia riassunta davanti a tale giudice nei termini di legge. Il Collegio ha applicato il criterio dell'efficacia spaziale dell'atto, che prevale sul criterio della sede dell'autorità emanante quando il potere pubblico produce effetti diretti esclusivamente nella circoscrizione di un TAR periferico. Sebbene gli atti fossero stati adottati da un organo interministeriale centrale, l'esclusione dal regime di opt-out incideva soltanto sull'operatività dell'impianto situato in Abruzzo, assoggettandolo al sistema EU ETS e alla disciplina europea e nazionale sulle emissioni. Non sono state esaminate le censure sostanziali, la domanda cautelare o il silenzio sull'istanza di autotutela.
Norme richiamate
art. 13 c.p.a.
nel testo sono richiamati i commi 1 e 2
Il criterio ordinario della sede dell'autorità che esercita il potere cede a quello dell'efficacia spaziale quando gli effetti diretti dell'atto si producono esclusivamente nella circoscrizione di un TAR periferico, anche se l'atto è adottato da un organo centrale o ultraregionale.
art. 15, comma 4, c.p.a.
nel testo è richiamato il comma 4
In caso di declaratoria di incompetenza territoriale, la causa deve essere riassunta davanti al giudice indicato come competente nei termini di legge.
Massime di principio
- Ai fini della competenza territoriale inderogabile, il criterio della sede dell'autorità emanante e quello dell'efficacia spaziale operano in rapporto di complementarità: il secondo prevale quando gli effetti diretti del provvedimento sono esclusivamente circoscritti al territorio di un TAR periferico.
- La competenza territoriale appartiene al TAR nella cui circoscrizione si producono gli effetti diretti di un provvedimento adottato da un organo centrale dello Stato, quando l'atto incide soltanto sull'operatività di uno specifico impianto ubicato in quel territorio.
- La declaratoria di incompetenza territoriale comporta l'indicazione del TAR competente e la possibilità di riassumere la causa davanti a quest'ultimo ai sensi dell'art. 15, comma 4, c.p.a., senza decisione sulle questioni di merito e cautelari.
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