Cassazione Civile, Ordinanza n. 13730/2024 del 16/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto assorbite le ulteriori questioni, comprese quelle sulla corretta instaurazione del contraddittorio. Non ha statuito sulle spese, poiché gli intimati non hanno svolto attività difensiva. Ha inoltre dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002.
Esito
Favorevole al resistente (debitore)
La controversia
Una banca aveva promosso esecuzione immobiliare pignorando alcuni beni nei confronti di più soggetti. Nel corso della procedura emerse che gli immobili erano già in comproprietà indivisa tra uno dei debitori esecutati e un soggetto deceduto prima del pignoramento; inoltre risultava deceduta anche un'altra intestataria e non erano stati trascritti gli atti di accettazione dell'eredità in favore dei debitori esecutati. Il giudice dell'esecuzione, rilevato il difetto di continuità delle trascrizioni degli atti di acquisto e la mancata integrazione della documentazione ipotecaria richiesta ai creditori, dichiarava improcedibile l'esecuzione. La creditrice procedente, succeduta alla banca originaria, proponeva opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., poi rigettata dal Tribunale. In cassazione la società ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale di Roma, ma la Corte ha rilevato d'ufficio un vizio preliminare: la procura speciale per il giudizio di legittimità risultava sottoscritta da un soggetto indicato solo come autorizzato con delibera del CdA, senza che fosse prodotta la delibera o fossero chiariti i poteri rappresentativi derivanti dall'atto costitutivo o dallo statuto; ciò impediva la verifica del corretto conferimento della rappresentanza processuale alla persona fisica che aveva sottoscritto il ricorso.
Norme richiamate
art. 617 c.p.c.
Norma posta a base dell'opposizione agli atti esecutivi proposta dalla creditrice procedente avverso l'ordinanza del giudice dell'esecuzione.
art. 77 c.p.c.
La Corte ribadisce che, quando il ricorso è proposto a mezzo di procuratore, è indispensabile produrre il documento contenente la procura per verificare il corretto conferimento dei poteri sostanziali e processuali; in difetto il ricorso è inammissibile e il vizio è rilevabile d'ufficio.
art. 365 c.p.c.
Richiamato per la procura speciale al giudizio di legittimità, che deve risultare validamente conferita.
artt. 375 e 380 bis.1 c.p.c.
Norme richiamate per la trattazione del ricorso in camera di consiglio.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
La Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.
art. 10266/2018 Sez. U
Richiamata per affermare che la procura generale alle liti non è sufficiente per la fase di legittimità se non specificamente riferibile al giudizio di cassazione.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, quando il ricorso è proposto da una persona giuridica a mezzo di un soggetto che assume di rappresentarla, la Corte deve poter verificare sulla base degli atti il concreto potere rappresentativo del sottoscrittore della procura speciale; se tale verifica non è possibile, il ricorso è inammissibile.
- Non è sufficiente indicare che il soggetto firmatario sia "autorizzato" da una delibera interna: occorre produrre l'atto dal quale risulti il potere di rappresentanza oppure un titolo pubblicamente verificabile, ove il potere derivi da atti soggetti a pubblicità.
- La mancata produzione del documento da cui desumere la rappresentanza processuale è un vizio rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio di legittimità.
- L'inammissibilità del ricorso per difetto di valida procura assorbe ogni altra questione di merito o processuale prospettata con l'impugnazione.
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