Cassazione Penale, Sentenza n. 25051/2023 del 09/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente era stato condannato per il reato di minaccia semplice (riqualificazione della fattispecie originariamente aggravata). Ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) vizio della motivazione per non aver considerato che la frase minacciosa era espressa in forma condizionata e finalizzata a prevenire un'azione illecita (persone che stavano applicando dei pali su un muro di confine di proprietà della famiglia dell'imputato); 2) mancato riconoscimento della non punibilità per particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis c.p.; 3) mancata o insufficiente motivazione sulle statuizioni civili e sulla liquidazione del danno.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo, ha richiamato la giurisprudenza secondo cui le minacce condizionate possono non integrare reato se rivolte a prevenire un'azione illecita, ma ha ritenuto che nel caso concreto la minaccia fosse concreta e grave (riportata in imputazione la frase: "Coglione, guarda che salto il muro e ti rompo le ossa ti levo dalla faccia della terra una volta per tutte"), indirizzata a una persona ottantenne da parte di un ventenne, per cui non era ritenuta irrealizzabile. Sul secondo motivo, ha rilevato la genericità dell'eccezione in relazione all'art. 131-bis c.p. e ha richiamato i principi circa l'applicazione dell'art. 34 D.Lgs. 28/08/2000, n. 274 quando reati di competenza del giudice di pace siano attratti per connessione; la Corte territoriale aveva già valutato la condotta come grave. Sul terzo motivo ha ritenuto la censura generica e ha confermato che la liquidazione del danno non patrimoniale è valutazione discrezionale non viziata. Conseguenze: dichiarazione di inammissibilità del ricorso, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma indicata in dispositivo (P.Q.M. condanna al pagamento di euro 3.000,00).
Norme richiamate
art. 131-bis cod. pen.
Il ricorso richiedeva l'applicazione per particolare tenuità; la Corte ha ritenuto la doglianza generica e ha richiamato che l'istituto può operare anche per reati attratti per connessione, ma qui la corte territoriale ha considerato la condotta sufficientemente grave
D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, art. 34
art. 34, D.Lgs. 28/08/2000, n. 274
Richiamato come criterio secondo cui, quando reati di competenza del giudice di pace siano giudicati da altro giudice, può operare la causa di improcedibilità prevista da tale norma salvo che non sia applicabile l'art. 131-bis; la Cassazione conferma l'applicabilità di tale principio ma valuta che nel caso non ricorrano i presupposti per la tenuità
disp. att. cod. proc. pen., art. 173, comma 1
art. 173, comma 1, disposizioni attuative cod. proc. pen.
Limiti alla impugnazione in cassazione posti dalla norma (ricorso nei limiti indicati dall'articolo)
art. 616 cod. proc. pen.
Norma richiamata per le conseguenze dell'inammissibilità del ricorso, con condanna alle spese e al pagamento in favore della cassa delle ammende
Giurisprudenza citata (Sez. 5)
Sez. 5, sent. n. 29390/2007; Sez. 5, sent. n. 37438/2021
Richiamati principi secondo cui la minaccia condizionata non integra reato se diretta a prevenire un'azione illecita; tuttavia la concreta valutazione del contenuto, dell'effettiva idoneità e del contesto può confermare la punibilità quando la minaccia sia grave e non palesemente irrealizzabile
Massime di principio
- Le minacce espresse in forma condizionata possono non integrare il reato quando sono chiaramente dirette a prevenire un'azione illecita e non mirano a comprimere la libertà psichica del destinatario; tuttavia la valutazione è concreta e dipende dal contenuto, dal contesto e dalla percezione di realizzabilità della minaccia
- La semplice formulazione 'era per prevenire un illecito' non è sufficiente: il difensore deve documentare specificamente il diritto controverso o l'illiceità dell'azione che si voleva prevenire, perché altrimenti il fatto può essere ritenuto grave e punibile
- La richiesta di applicazione dell'art. 131-bis c.p. richiede una argomentazione dettagliata e confrontata con la motivazione del giudice: censure generiche sulla 'tenuità' difficilmente riescono in cassazione
- Le contestazioni sulla liquidazione dei danni non patrimoniali richiedono di dimostrare l'assenza totale di motivazione o uno scostamento macroscopico dai criteri di comune esperienza; mere richieste generiche non bastano
- L'inammissibilità del ricorso per profili di colpa nell'atto impugnatorio può comportare condanne alle spese e sanzioni pecuniarie (cassa delle ammende): valutare sempre la fondatezza e la specificità dei motivi prima di proporre ricorso in Cassazione
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