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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 6142/2023 del 14/02/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza d'appello nella parte in cui è stata confermata la responsabilità per il reato previsto dall'art. 624-bis c.p. L'imputato deduce la mancata derubricazione a furto semplice (art. 624 c.p.) sostenendo che il fatto si è consumato in una sagrestia priva di accertamento circa l'esistenza di una porta a chiusura e considerando che nella stessa si svolgeva attività di sostentamento aperta a persone bisognose: secondo il ricorrente la sagrestia non sarebbe riconducibile a "luogo di privata dimora" e, quindi, il reato sarebbe procedibile solo a querela, con conseguente declaratoria di improcedibilità per difetto di querela.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivi: il ricorso si limita a riproporre pedissequamente le stesse doglianze già esaminate e respinte in appello, senza svolgere una critica argomentata specifica rispetto alla decisione impugnata (violazione del criterio di specificità delle censure). Sostanzialmente la Corte ha ritenuto corretta l'applicazione del principio di diritto secondo il quale la sagrestia, essendo funzionale ad attività complementari al culto e servente anche la casa canonica, può essere considerata luogo destinato in tutto o in parte a "privata dimora" quando l'ingresso di terzi è selezionato da chi ha la disponibilità del locale (anche se vi accedono persone bisognose per servizi di sostentamento). Per l'inammissibilità, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 624-bis cod. pen.

    La Corte ha interpretato la norma nel senso che la "sagrestia", se funzionale a attività complementari al culto e collegata alla casa canonica con accesso selezionato dal titolare, rientra nella nozione di luogo "destinato in tutto o in parte a privata dimora" prevista dall'art. 624-bis, giustificando quindi l'applicazione della fattispecie aggravata.

  • art. 624 cod. pen.

    Richiamato dal ricorrente come possibile riqualificazione in furto semplice; la Corte ha ritenuto che la classificazione non poteva essere rovesciata senza specifici accertamenti e che la sagrestia aveva i requisiti per ricondursi all'art. 624-bis, quindi la dedotta derubricazione è stata respinta.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Applicato per irrogare la sanzione pecuniaria (euro 3.000) alla cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile, valutando i profili di colpa nell'aver proposto censure non specifiche e ripetitive.

Massime di principio

  • Per qualificare un locale come "privata dimora" ai fini dell'art. 624-bis c.p. è decisivo l'uso effettivo e la funzione del locale (es. rapporto con la casa canonica, attività svolte) e il carattere selettivo dell'accesso, non solo la mera circostanza che terzi vi possono entrare per servizi di sostentamento.
  • La presenza o assenza di una porta o di un elemento materiale di chiusura non è di per sé determinante: è necessario un accertamento complessivo delle caratteristiche del luogo e delle modalità di accesso.
  • Per ottenere la riclassificazione in una fattispecie procedibile solo a querela (con conseguente possibile improcedibilità), il difensore deve proporre censure nuove, specifiche e fondate su elementi di fatto o di diritto non già esaminati e decisi dall'appello; la mera reiterazione delle stesse argomentazioni comporta il rischio di inammissibilità per carenza di specificità.
  • In cassazione le censure devono assolvere alla funzione di critica argomentata della decisione impugnata: atti e ragionamenti già esaminati dalle corti interne e respinti non possono essere riproposti senza nuovi profili di illegittimità.
  • In caso di ricorso manifestamente non specifico o ripetitivo la Cassazione può dichiararlo inammissibile e irrogare sanzioni economiche ex art. 616 c.p.p.; pertanto valutare il rischio di condanna alle spese e alla cassa delle ammende prima di proporre ricorso privo di novità rilevanti.

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