Sentenza n. 7278/2026 - Roma, Sezione 2B
per l’annullamento, previa concessione di idonee misure cautelari: - della determinazione dirigenziale di Roma Capitale, repertorio CM/1211/2025 del 10.6.2025, numero protocollo CM/61692/2025 del 10.6.2025, avente a oggetto l’“autorizzazione alla regolarizzazione del passo carrabile sito in Roma Via Farfa civ. 3. Richiedente Sipal Sud Srl (Fasc. 43/2025)”, conosciuta dalla ricorrente soltanto in esito al riscontro dell’istanza di accesso prot. CM/2026/886 avvenuto in data 2.2.2026; - della nota di Roma Capitale, prot. CM n. 50146 in data 15.5.2025; - della nota della Polizia Roma Capitale, prot. n. VM/2025/0031263 del 23.5.2025; - della nota di Roma Capitale, prot. CM n. 62188 in data 11.6.2025; - della nota di Roma Capitale, prot. CM n. 62170 in data 11.6.2025;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: autorizzazione alla regolarizzazione di un passo carrabile sito in Roma, Via Farfa n. 3, e atti connessi
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietaria)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato l'autorizzazione rilasciata alla controinteressata per la regolarizzazione del passo carrabile insistente sul solaio di copertura dei locali seminterrati di sua proprietà. Ha dedotto, in particolare, difetto di istruttoria e di motivazione: la relazione tecnica allegata all'istanza avrebbe rappresentato falsamente l'inesistenza di locali sottostanti, intercapedini, griglie e lucernari; l'area sarebbe stata interessata da lucernari e avrebbe costituito la copertura dei locali della ricorrente; la documentazione relativa alle prove di carico sarebbe stata inidonea e già ritenuta insufficiente in un precedente procedimento; l'area asservita al passo carrabile sarebbe stata priva di un valido titolo edilizio per il cambio di destinazione d'uso a parcheggio, essendo stata dichiarata inefficace una precedente SCIA; inoltre, l'Amministrazione non avrebbe superato né adeguatamente motivato il dissenso della Polizia Roma Capitale, che aveva rilevato il mancato rispetto dell'interdistanza minima di 12 metri tra passi carrabili prevista dal regolamento viario comunale. È stato inoltre dedotto che la clausola di salvezza dei diritti dei terzi non avrebbe garantito adeguatamente il diritto della proprietaria a non subire danni, ma tale motivo è stato assorbito.
La decisione
Il TAR ha ritenuto persistente l'interesse alla decisione nonostante la successiva sospensione provvisoria dell'efficacia dell'autorizzazione, poiché la sospensione non costituiva ritiro in autotutela, era temporanea e avrebbe potuto essere revocata, mentre era collegata al procedimento relativo alla SCIA per il cambio di destinazione d'uso e non a un effettivo riesame delle censure. Il ricorso è stato deciso con sentenza semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a. Nel merito, il Collegio ha accolto i primi due motivi. Ha rilevato il difetto di istruttoria derivante dalla falsa rappresentazione dell'inesistenza di lucernari e locali sottostanti, dalla mancanza di una prova di carico idonea e dalla carenza di regolarità urbanistico-edilizia dell'area beneficiaria del passo carrabile. Ha inoltre ravvisato difetto di motivazione perché l'Amministrazione non ha spiegato le ragioni del superamento del rilievo ostativo formulato dalla Polizia Roma Capitale sul mancato rispetto dell'interdistanza minima tra passi carrabili. Il terzo motivo è stato assorbito, poiché l'annullamento impone all'Amministrazione un riesame complessivo della vicenda, nel rispetto anche del diritto di proprietà della ricorrente. L'autorizzazione è stata annullata, con salvezza del riesercizio del potere secondo l'effetto conformativo della sentenza. Roma Capitale e la controinteressata sono state condannate, in solido nei confronti della ricorrente quanto all'obbligo di rifusione, ciascuna al pagamento di euro 3.000, oltre accessori, nonché al rimborso del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
sentenza in forma semplificata
Consente la definizione immediata del giudizio in camera di consiglio quando il contraddittorio e l'istruttoria sono completi e le parti sono state sentite.
art. 16.4, V cpv., Regolamento viario e classifica funzionale delle strade urbane di Roma Capitale
per le strade locali va rispettata la norma che prevede l’interdistanza dei passi carrabili (tra loro e con le intersezioni) pari a 12 m
La disposizione impone, salvo l'eccezione relativa alle autorimesse di notevole capienza, una distanza minima di 12 metri tra passi carrabili e intersezioni; il suo superamento deve essere adeguatamente motivato.
delibera dell'Assemblea Capitolina n. 21 del 16.4.2015
È l'atto di approvazione del regolamento viario comunale applicato dal giudice.
art. 60 c.p.a.
È stato applicato anche per la definizione del giudizio senza ulteriore fase processuale, dopo l'avviso alle parti.
Massime di principio
- La sospensione provvisoria degli effetti di un provvedimento amministrativo non determina, di per sé, la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione di merito quando non vi sia stato un ritiro in autotutela e l'Amministrazione possa ripristinare l'efficacia dell'atto; a maggior ragione, l'interesse permane se la sospensione è temporanea e collegata a un procedimento diverso dal riesame delle censure dedotte.
- L'autorizzazione amministrativa fondata su una rappresentazione inesatta o incompleta della situazione materiale rilevante è illegittima per difetto di istruttoria, soprattutto quando l'Amministrazione non abbia verificato l'esistenza di strutture, locali o diritti di terzi potenzialmente incisi dall'intervento.
- Il rilascio di un'autorizzazione relativa a un passo carrabile richiede la verifica dell'idoneità strutturale dell'area e della regolarità urbanistico-edilizia dell'area asservita; il riutilizzo di documentazione tecnica già ritenuta inidonea non soddisfa l'obbligo istruttorio.
- Quando un'autorità o un ufficio tecnico formula un rilievo ostativo fondato su una disposizione regolamentare, l'amministrazione procedente deve spiegare specificamente le ragioni per cui ritiene di poterlo superare; l'omessa considerazione del rilievo determina difetto di motivazione.
- L'annullamento di un'autorizzazione per carenze istruttorie e motivazionali non impedisce il riesercizio del potere, ma vincola la successiva attività amministrativa alla rivalutazione complessiva dei presupposti, dei rilievi tecnici e degli interessi dei terzi coinvolti.
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