Sentenza del 17/06/2016 n. 12578 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente sosteneva l'illegittimità degli avvisi di mora perché non gli erano state previamente notificate le relative cartelle esattoriali. La Commissione Tributaria Provinciale aveva dichiarato inammissibile il ricorso, decisione confermata dalla CTR, ritenendo non provata la notifica del ricorso al Comune di Milano. In Cassazione il contribuente ha contestato tale decisione, deducendo sia l'avvenuta notifica al Comune, sia la sanatoria del presunto vizio per effetto della costituzione delle parti, sia la sufficienza della notifica al solo concessionario, trattandosi di avvisi di mora non preceduti dalla notifica delle cartelle o di altri atti prodromici.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo nei profili relativi alla possibilità di agire nei confronti del solo concessionario e alla sanatoria derivante dalla sua costituzione. Ha stabilito che, quando l'avviso di mora non sia stato preceduto dalla notifica della cartella di pagamento, il contribuente può agire indifferentemente contro l'ente creditore oppure contro il concessionario della riscossione, senza che sussista un litisconsorzio necessario tra i due. Pertanto, la CTR ha errato nel ritenere che il Comune fosse l'unico soggetto legittimato passivamente e nel dichiarare inammissibile il ricorso per mancata notifica al Comune. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla CTR della Lombardia, in diversa composizione, che dovrà esaminare la controversia nel merito e provvedere sulle spese. Gli ulteriori motivi sono stati dichiarati assorbiti, quindi potranno essere riproposti davanti al giudice del rinvio.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 16, 20, 21 e 22
"Il perentorio termine di giorni sessanta" per l'impugnazione degli atti tributari è stato considerato in relazione alla notificazione del ricorso e alla costituzione del giudizio.
La Corte ha escluso che la mancata notifica del ricorso all'ente impositore renda automaticamente inammissibile l'impugnazione quando il contribuente abbia validamente agito nei confronti del concessionario della riscossione, legittimato passivamente in caso di avviso di mora non preceduto dalla cartella.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 22
La costituzione in giudizio e gli adempimenti connessi alla notifica del ricorso devono essere valutati considerando la concreta instaurazione del contraddittorio; la costituzione del soggetto destinatario può sanare il vizio della notificazione, secondo i principi processuali applicabili.
Codice di procedura civile, artt. 156, 164 e 291
I vizi processuali della notificazione non determinano necessariamente l'invalidità del giudizio quando l'atto abbia raggiunto il suo scopo, in particolare quando la parte si sia costituita e abbia potuto esercitare pienamente il diritto di difesa.
Codice di procedura civile, art. 395, n. 4
L'errore materiale o di percezione relativo al contenuto di documenti o atti processuali deve essere fatto valere, ricorrendone i presupposti, con il rimedio della revocazione e non direttamente mediante ricorso per cassazione.
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5
Il ricorso per cassazione deve rispettare i limiti propri delle censure di violazione di legge, errori processuali e vizi motivazionali; la Corte ha esaminato il motivo processuale e ha dichiarato assorbiti gli altri.
Codice di procedura civile, art. 366-bis
Per i ricorsi soggetti ratione temporis alla norma, i motivi fondati su violazioni di legge dovevano essere corredati da uno specifico quesito di diritto, a pena di inammissibilità.
Codice di procedura civile, art. 112
La mancata pronuncia su un'eccezione o domanda deve essere denunciata specificamente come omessa pronuncia, mediante una censura adeguata e, nel giudizio di cassazione, proposta nelle forme previste.
Cass. Sezioni Unite n. 16412 del 2007
"L'azione del contribuente rivolta a far valere l'illegittimità dell'avviso di mora, non preceduto dalla notificazione della prodromica cartella di pagamento, può essere esercitata indifferentemente nei confronti dell'ente creditore o del concessionario della riscossione, senza che tra costoro si realizzi un'ipotesi di litisconsorzio necessario."
Il contribuente può scegliere se citare l'ente impositore o il concessionario; il concessionario, se lo ritiene necessario, può chiamare in causa l'ente creditore.
Ordinamento delle autonomie locali
"Competente a conferire al difensore del comune la procura alle liti è il sindaco, non essendo necessaria l'autorizzazione della giunta municipale."
Il sindaco, quale rappresentante dell'ente, può conferire direttamente la procura alle liti al difensore del Comune, salvo diverse disposizioni legislative o statutarie.
Massime di principio
- Se viene impugnato un avviso di mora non preceduto dalla notifica della cartella di pagamento, il contribuente può rivolgersi alternativamente all'ente creditore oppure al concessionario della riscossione; non è obbligatorio citare entrambi.
- La costituzione in giudizio della parte destinataria dell'atto può sanare il vizio della notificazione del ricorso, purché il contraddittorio sia stato concretamente instaurato e la parte abbia potuto difendersi.
- La mancata prova della notifica a uno dei possibili convenuti non comporta automaticamente l'inammissibilità se il ricorso è stato validamente notificato all'altro soggetto legittimato passivamente.
- Quando il giudice dichiara inammissibile il ricorso senza esaminare il merito, la cassazione della decisione consente al giudice del rinvio di esaminare le ulteriori contestazioni, che possono essere riproposte.
- Le contestazioni basate su un presunto errore materiale nella lettura degli atti devono essere formulate con il rimedio processuale appropriato, normalmente la revocazione, e non possono essere introdotte genericamente in cassazione.
- Nel contestare una mancata pronuncia del giudice su un'eccezione, è necessario proporre una specifica censura di omessa pronuncia e rispettare le forme e i requisiti del ricorso per cassazione.
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