Cassazione Civile, Ordinanza n. 10057/2025 del 16/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (depositario)
La controversia
La controversia origina dalla domanda con cui la società custode di 68 veicoli sottoposti a sequestro, fermo amministrativo e rimozione per violazioni del codice della strada chiedeva la differenza tra quanto già liquidato e pagato dalla prefettura sulla base delle tariffe forfettarie introdotte dall'art. 38 del d.l. 269/2003 e quanto invece sarebbe spettato applicando le tariffe ordinarie di cui all'art. 12 del d.P.R. 571/1982, dopo la declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 38 operata dalla sentenza n. 92/2013. Il tribunale aveva respinto la domanda ritenendo esaurito il rapporto; la corte d'appello aveva invece accolto il gravame della società, affermando che non si fosse formato alcun giudicato né fosse decorso il termine prescrizionale decennale e che la pronuncia della Consulta imponesse di ricalcolare il compenso secondo le tariffe ordinarie. Il Ministero ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione dell'art. 30 l. 87/1953, dell'art. 29 c.p.a., dell'art. 2909 c.c., dell'art. 38 d.l. 269/2003 e dell'art. 12 d.P.R. 571/1982, sostenendo che il rapporto fosse ormai esaurito perché il decreto prefettizio di liquidazione e alienazione non era stato impugnato nei 60 giorni dinanzi al giudice amministrativo, con conseguente consolidamento definitivo della situazione e improponibilità di una nuova domanda davanti al giudice ordinario.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato l'unico motivo di ricorso e ha confermato la decisione della corte d'appello. Ha distinto il provvedimento amministrativo di alienazione dei veicoli, per il quale può operare un'esigenza di tempestiva impugnazione e di consolidamento del rapporto, dalla distinta posizione creditoria del custode sulla corretta determinazione del compenso, che resta azionabile come diritto soggettivo davanti al giudice ordinario. Poiché la declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 38 d.l. 269/2003 ha effetto retroattivo sui rapporti non esauriti e nella specie non si era formato alcun giudicato né era decorso il termine di prescrizione decennale, la società ha diritto alla differenza tra il compenso forfettario già pagato e quello spettante secondo le tariffe ordinarie. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del Ministero alle spese.
Norme richiamate
art. 30 l. 11 marzo 1953, n. 87
richiamato dal ricorrente per sostenere i limiti degli effetti della declaratoria di illegittimità costituzionale sui rapporti esauriti
art. 29 c.p.a.
invocato dal ricorrente per affermare che l'atto prefettizio andava impugnato entro 60 giorni davanti al giudice amministrativo
art. 2909 c.c.
richiamato come parametro del giudicato sostanziale che, se formato, impedisce la riapertura del rapporto
art. 38 d.l. 30 settembre 2003, n. 269
la disciplina forfettaria di alienazione e compenso è stata dichiarata incostituzionale; dopo la caducazione non può governare i rapporti non esauriti
art. 12 d.P.R. 29 luglio 1982, n. 571
resta la disciplina ordinaria della liquidazione delle somme dovute al custode, basata sulle tariffe vigenti e sugli usi locali
art. 23 Cost.
richiamato in relazione alle prestazioni patrimoniali imposte e alla natura del compenso dovuto al custode
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
citato in motivazione sulle conseguenze del rigetto dell'impugnazione, ma senza applicazione nei confronti dell'Amministrazione
art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228
richiamato come norma introduttiva dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione
Massime di principio
- La declaratoria di illegittimità costituzionale opera retroattivamente sui rapporti non esauriti; restano salvi solo i rapporti coperti da giudicato, da preclusioni o da prescrizione/decadenza già maturate nei loro presupposti.
- Nel valutare se un rapporto sia "esaurito" occorre distinguere tra il provvedimento amministrativo di alienazione o di chiusura del procedimento e la distinta obbligazione di pagamento del compenso: la mancata impugnazione del primo non impedisce, di per sé, di far valere in sede ordinaria la corretta quantificazione del credito se questo conserva autonomia e non è prescritto.
- Il diritto del custode-depositario ai compensi per la custodia di veicoli sequestrati ha natura di diritto soggettivo di credito, con giurisdizione del giudice ordinario sulla spettanza e sulla misura della somma dovuta.
- Per i compensi del custode, il termine di prescrizione decorre dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, cioè dalla cessazione della custodia o dal momento normativamente previsto per la liquidazione.
- Quando una norma sopravvenuta e poi caducata abbia inciso sulla misura del compenso, il creditore può chiedere l'integrale riliquidazione secondo la disciplina originaria, salvo che il rapporto sia definitivamente consolidato per ragioni autonome rispetto alla norma dichiarata incostituzionale.
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