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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00846/2024 del 09/01/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia riguarda la decadenza dalla NASpI per omessa tempestiva comunicazione all'INPS, da parte del beneficiario, dell'attività di lavoro autonomo svolta durante il periodo di percezione dell'indennità. Il giudice di merito aveva escluso la decadenza ritenendo che l'art. 11 d.lgs. n. 22/2015 si riferisse solo all'avvio di una nuova attività autonoma nel corso della prestazione, mentre nel caso concreto l'interessato era già titolare di partita IVA prima della domanda amministrativa; inoltre, aveva comunque comunicato i redditi presumibili, seppur oltre il termine di un mese. L'INPS ricorreva per cassazione deducendo violazione degli artt. 10, comma 1, e 11, lett. c), d.lgs. n. 22/2015, in relazione all'art. 12 disp. prel. c.c., sostenendo che il combinato disposto delle norme impone la comunicazione anche per l'attività autonoma già in essere al momento della domanda NASpI e che la decadenza consegue alla mancata comunicazione nel termine di un mese; il controricorrente eccepiva anche l'inammissibilità del ricorso per asserita carenza di esposizione dei fatti di causa.

La decisione

La Corte ha respinto l'eccezione di inammissibilità del ricorso, ritenendo sufficiente l'esposizione dei fatti nel ricorso anche mediante richiamo alla sentenza impugnata. Nel merito ha accolto il ricorso dell'INPS: ha interpretato l'art. 10, comma 1, d.lgs. n. 22/2015 nel senso che l'obbligo di comunicazione riguarda non solo l'attività autonoma iniziata dopo la domanda NASpI, ma anche quella già iniziata prima, purché svolta durante il periodo di godimento della prestazione; ha inoltre precisato che la decadenza di cui all'art. 11, lett. c), scatta quando la comunicazione non sia effettuata entro il termine di un mese, non essendo sufficiente una comunicazione tardiva. Poiché non erano necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha cassato la sentenza impugnata e ha deciso la causa nel merito, con rigetto della domanda del beneficiario.

Norme richiamate

  • art. 10, comma 1, d.lgs. n. 22/2015

    "Il lavoratore che durante il periodo in cui percepisce la NASpI intraprenda un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale ... deve informare l’INPS entro un mese dall'inizio dell'attività"

    L'obbligo di comunicazione opera ogni volta che, durante la percezione della NASpI, vi sia svolgimento di attività autonoma o di impresa individuale; non è limitato alle sole attività nuove sorte dopo la domanda, e il termine di un mese decorre secondo la ricostruzione sistematica anche quando l'attività sia preesistente alla domanda.

  • art. 11, lett. c), d.lgs. n. 22/2015

    La decadenza dalla prestazione consegue alla mancata comunicazione prevista dall'art. 10, comma 1, quando essa non sia effettuata nel termine di un mese.

  • art. 12 disp. prel. c.c.

    È richiamato dal ricorrente per sostenere che l'interpretazione proposta è estensiva e non analogica; la Corte esclude che vi sia violazione del divieto di analogia, qualificando la soluzione come interpretazione letterale e sistematica.

  • art. 14 disp. prel. c.c.

    La Corte lo richiama per affermare che non vi è applicazione analogica di norma eccezionale, ma un'esegesi che resta nel perimetro testuale.

  • art. 9, comma 3, d.lgs. n. 22/2015

    È utilizzato in chiave sistematica per confermare che, anche per rapporti preesistenti alla domanda di NASpI, l'obbligo di comunicazione del reddito può decorrere dalla presentazione della domanda di prestazione.

  • Cass. 9212/99

    È citata a sostegno della sufficienza dell'esposizione dei fatti di causa nel ricorso per cassazione anche mediante rinvio alla sentenza impugnata.

Massime di principio

  • Nell'interpretare una norma che prevede decadenza da una prestazione previdenziale, il giudice deve attenersi al dato testuale e alla lettura sistematica, senza estendere la fattispecie oltre il perimetro normativo, ma anche senza restringerla se il testo ricomprende più ampia condotta.
  • L'obbligo di comunicazione connesso alla NASpI riguarda la contemporaneità tra godimento della prestazione e svolgimento dell'attività autonoma; la circostanza che l'attività sia già iniziata prima della domanda non esclude l'applicazione della disciplina se l'attività prosegue durante la fruizione.
  • La decadenza collegata all'omessa comunicazione matura anche in caso di comunicazione tardiva, quando la norma richiede espressamente l'invio entro un termine perentorio.
  • Nel giudizio di cassazione, l'esposizione dei fatti può ritenersi sufficiente anche se costruita per relationem alla sentenza impugnata, purché consenta di comprendere la domanda, l'iter processuale e la questione devoluta.

Come è indicizzato

MateriePensioniRicorso per cassazione
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiDecadenzaOnere della prova

Testo integrale

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