Sentenza n. 1489/2026 - Torino, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento della Questura di Torino sull'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente aveva presentato il 3 aprile 2025 un'istanza di permesso di soggiorno per motivi familiari. Il 21 luglio 2025 le era stato notificato un preavviso di rigetto, fondato sul presunto difetto di convivenza con il coniuge italiano; la ricorrente aveva quindi depositato una memoria difensiva. Nonostante ciò, l'amministrazione non aveva concluso il procedimento. Dopo una diffida trasmessa via PEC il 17 febbraio 2026, la ricorrente aveva proposto ricorso chiedendo l'accertamento dell'illegittimità del silenzio e la condanna dell'amministrazione a provvedere. Sono state dedotte la violazione dell'art. 2 della l. n. 241/1990, dell'art. 5, comma 9, del d.lgs. n. 286/1998 e dell'art. 97 Cost. È stato inoltre richiesto il risarcimento del danno ai sensi dell'art. 2-bis della l. n. 241/1990, assumendo che il ritardo potesse fondare automaticamente una pretesa risarcitoria.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda contro il silenzio. Ha ritenuto pacifico che il procedimento, avviato nell'aprile 2025, fosse ancora pendente e che il titolo di soggiorno non fosse stato rilasciato. Pur precisando che, in materia di immigrazione, i termini della l. n. 241/1990 non si applicano automaticamente e che il termine previsto dalla disciplina speciale ha natura ordinatoria, il Collegio ha individuato in 180 giorni un termine ragionevole, desunto dai principi generali di ragionevole durata e di non aggravamento del procedimento. Tale termine era ampiamente decorso; è stato quindi accertato l'illegittimo silenzio ed è stato imposto alla Questura di pronunciarsi sull'istanza entro 90 giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza, con riserva di nominare un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. È stata invece respinta la domanda risarcitoria. Il secondo comma dell'art. 2-bis l. n. 241/1990 configura un'indennizzo subordinato all'attivazione del potere sostitutivo, mentre il risarcimento previsto dal primo comma resta soggetto ai presupposti ordinari della responsabilità aquiliana: condotta, nesso causale e danno concretamente apprezzabile. Il danno non è in re ipsa e la ricorrente non aveva allegato danni concreti. Il Ministero dell'Interno è stato condannato al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 2.000, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 2 l. n. 241/1990
Impone la conclusione del procedimento entro un termine e fonda la tutela contro l'inerzia amministrativa, fermo restando che nei procedimenti in materia di immigrazione la disciplina ordinaria dei termini non opera automaticamente.
art. 5, comma 9, d.lgs. n. 286/1998
È richiamato quale disposizione pertinente alla conclusione del procedimento relativo al titolo di soggiorno; il termine previsto dalla normativa speciale è considerato ordinatorio.
art. 97 Cost.
È richiamato tra i parametri della censura contro l'inerzia amministrativa.
art. 2-bis, comma 1, l. n. 241/1990
Prevede una responsabilità risarcitoria per il ritardo, soggetta ai presupposti ordinari della responsabilità aquiliana, inclusa la prova del nesso causale e di un danno concretamente apprezzabile; il danno non è in re ipsa.
art. 2-bis, comma 2, l. n. 241/1990
Configura una fattispecie indennitaria il cui esame presuppone l'attivazione del potere sostitutivo; in mancanza di tale attivazione non si perfezionano i presupposti procedimentali per l'indennizzo.
Massime di principio
- Nei procedimenti in materia di immigrazione, i termini della l. n. 241/1990 non si applicano automaticamente; tuttavia, anche quando il termine previsto dalla disciplina speciale è ordinatorio, l'amministrazione deve concludere il procedimento entro un termine ragionevole, individuabile, in assenza di diversa specifica indicazione, in 180 giorni.
- Il decorso di un termine ragionevole senza conclusione del procedimento determina l'illegittimità del silenzio e consente al giudice amministrativo di accertare l'obbligo dell'amministrazione di provvedere, fissando un termine per l'adozione del provvedimento.
- Il ritardo dell'amministrazione non determina automaticamente il diritto al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 2-bis, comma 1, l. n. 241/1990: il ricorrente deve provare, secondo le regole ordinarie della responsabilità aquiliana, la condotta, il nesso causale e un danno concretamente apprezzabile.
- L'indennizzo da ritardo previsto dall'art. 2-bis, comma 2, l. n. 241/1990 è subordinato all'attivazione del potere sostitutivo; in mancanza di tale presupposto procedimentale non è possibile riconoscere l'indennizzo.
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