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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19656/2026 del 13/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (società cooperativa)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di rettifica e liquidazione con cui l'Agenzia delle Entrate aveva rideterminato, ai fini dell'imposta di registro, il valore imponibile di un atto di cessione d'azienda intercorso tra una società cooperativa in fallimento e il consorzio acquirente. I giudici di merito avevano annullato la pretesa fiscale ritenendo che si trattasse di una vendita fallimentare, autorizzata dal giudice delegato nell'ambito di una procedura competitiva, e che quindi il valore imponibile fosse vincolato al prezzo di aggiudicazione/offerta base senza possibilità di rettifica; avevano inoltre reputato la perizia dell'Ufficio contraddittoria e inattendibile. In Cassazione l'Agenzia ha dedotto, ai sensi dell'art. 360, n. 4, c.p.c., nullità della sentenza per violazione dell'art. 132 c.p.c., dell'art. 118 disp. att. c.p.c. e degli artt. 36 e 61 d.lgs. 546/1992, sostenendo che la motivazione fosse apparente e contraddittoria perché non avesse adeguatamente esaminato le ragioni della perizia di stima utilizzata per la rettifica del valore.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondata la censura di nullità della sentenza per motivazione apparente o contraddittoria, osservando che il giudice di merito aveva comunque richiamato la natura della vendita fallimentare autorizzata dal giudice delegato e aveva valorizzato, in concreto, la necessità di una prova rigorosa di un maggior valore imponibile, risultando la perizia dell'Ufficio contraddittoria quanto alle modalità di stima. La Corte ha inoltre chiarito che l'eventuale errore di diritto del giudice di merito non integra di per sé nullità della decisione se il dispositivo resta conforme a diritto. Le spese sono state poste a carico dell'Agenzia delle Entrate.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    Costituisce il parametro del motivo di ricorso per nullità della sentenza dedotto dall'Agenzia.

  • art. 132 c.p.c.

    La sua violazione è stata allegata come vizio di motivazione apparente o contraddittoria della sentenza impugnata.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato quale norma sulla motivazione della sentenza, assieme all'art. 132 c.p.c.

  • d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 36

    Invocato per denunciare il difetto di motivazione della sentenza tributaria.

  • d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 61

    Richiamato insieme all'art. 36 d.lgs. 546/1992 nel censurare la motivazione della decisione di merito.

  • d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 44, comma 1

    La Corte ha ribadito che, per il trasferimento di beni del fallimento all'esito di procedura competitiva deformalizzata, si applica la disciplina speciale che predetermina la base imponibile nel prezzo di aggiudicazione, impedendo la rettifica dell'Amministrazione finanziaria.

  • art. 107 l.fall.

    Richiamato per qualificare la vendita come procedura competitiva autorizzata dal giudice delegato nell'ambito della liquidazione fallimentare.

  • d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    La Corte ha escluso il presupposto per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, trattandosi di ricorso di un'amministrazione dello Stato esente per prenotazione a debito.

Massime di principio

  • Nella vendita di beni del fallimento eseguita mediante procedura competitiva e autorizzata dal giudice delegato, la base imponibile ai fini dell'imposta di registro è determinata dal prezzo di aggiudicazione/offerta base, con esclusione della rettifica del valore da parte dell'Amministrazione finanziaria.
  • La qualificazione della vendita come vendita coattiva non dipende dalla sola forma dell'atto, ma dalla funzione liquidatoria e dai controlli/autorizzazioni della procedura concorsuale.
  • La censura di nullità per motivazione apparente o contraddittoria non può essere accolta quando la sentenza di merito consenta comunque di comprendere la ratio decidendi e il decisum sia sorretto da una conclusione conforme a diritto.
  • L'errore di diritto nella motivazione non determina automaticamente nullità della sentenza se il dispositivo è corretto e il vizio è suscettibile di correzione in sede di legittimità.
  • Quando l'Ufficio intende discostarsi dal prezzo risultante da una vendita fallimentare competitiva, è necessaria una prova particolarmente rigorosa e trasparente del maggior valore, non essendo sufficiente una perizia intrinsecamente contraddittoria.

Come è indicizzato

MaterieRettifica
RamiTributiFallimentare / Crisi d'impresa
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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