Sentenza n. 841/2026 - Palermo, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di accreditamento istituzionale di un ambulatorio oculistico, adottato dopo un precedente annullamento per violazione del preavviso di rigetto
Esito
Favorevole al ricorrente (struttura sanitaria privata)
Prevale il privato
La controversia
La società ricorrente, titolare di un ambulatorio oculistico, aveva chiesto la definizione del procedimento di accreditamento, previa verifica della funzionalità della struttura rispetto agli indirizzi della programmazione regionale e del possesso dei requisiti prescritti. Un primo diniego era stato annullato dal TAR per violazione dell'art. 10-bis della legge n. 241/1990, in quanto l'amministrazione non aveva esaminato le osservazioni presentate dalla società. A seguito del rinnovato procedimento, l'amministrazione ha nuovamente respinto l'istanza, affermando soltanto che dall'esame delle osservazioni non emergeva la possibilità di concedere l'accreditamento per le motivazioni già indicate nel preavviso di rigetto. La ricorrente ha dedotto, in primo luogo, la violazione degli artt. 10 e 10-bis della legge n. 241/1990, dell'art. 12, comma 1, lett. c), della legge regionale n. 7/2019, il difetto di istruttoria e la violazione della precedente sentenza del TAR, sostenendo che l'amministrazione non aveva svolto un'effettiva valutazione della memoria procedimentale e non aveva proceduto all'audizione personale del legale rappresentante. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione dell'art. 8-quater del d.lgs. n. 502/1992 e dell'art. 3 della legge n. 241/1990, nonché eccesso di potere per ingiustizia manifesta, irragionevolezza, travisamento dei fatti, difetto di istruttoria e illogicità, contestando che il fabbisogno posto a fondamento del diniego fosse ancora attuale, poiché il decreto assessoriale del 2021 non avrebbe potuto giustificare indefinitamente il blocco di nuovi accreditamenti. Con il terzo motivo ha denunciato ulteriormente il difetto di motivazione e di istruttoria, l'irragionevolezza e la violazione dei principi di concorrenza, sostenendo che l'accreditamento non potesse essere differito sine die in attesa di future variazioni del fabbisogno o di nuove strategie regionali.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso limitatamente al primo motivo, ritenendolo assorbente. La nota impugnata si limitava a richiamare le motivazioni del precedente preavviso di rigetto e ad affermare genericamente che dall'esame delle osservazioni non emergeva la possibilità di concedere l'accreditamento. Tale formula non dimostrava però una concreta ed effettiva valutazione della memoria procedimentale. La società aveva prospettato elementi specifici e potenzialmente rilevanti, tra cui l'incremento del fabbisogno assistenziale successivo al decreto assessoriale del 2021, l'esistenza di liste d'attesa, l'assegnazione di risorse per il loro abbattimento a strutture oculistiche della provincia e l'eventuale revisione degli atti di programmazione. L'amministrazione non aveva spiegato per quale ragione tali elementi non fossero condivisibili né aveva dato conto della loro incidenza sulla decisione. Il giudice ha quindi annullato il diniego del 23 luglio 2025, imponendo all'amministrazione di rideterminarsi espressamente sull'istanza e di rivalutarla tenendo conto delle osservazioni presentate, dando conto dell'effettivo esame delle stesse nella motivazione del nuovo provvedimento. Le ulteriori censure sono state assorbite. L'Assessorato regionale è stato condannato al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 2.500, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
artt. 10 e 10-bis l. 241/1990
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Il preavviso di rigetto impone all'amministrazione di esaminare concretamente le osservazioni del privato; un diniego che si limiti a richiamare le precedenti ragioni ostative senza confrontarsi con gli argomenti dedotti è illegittimo.
art. 12, comma 1, lett. c), l.r. Sicilia n. 7/2019
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Norma invocata dalla ricorrente in relazione agli obblighi partecipativi; il giudice non ha esaminato autonomamente la censura, ritenendo assorbente la violazione degli artt. 10 e 10-bis della legge n. 241/1990.
art. 3 l. 241/1990
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
La motivazione deve rendere comprensibile il percorso seguito dall'amministrazione e deve confrontarsi con gli elementi specificamente prospettati dall'interessato; il giudice ha ritenuto insufficiente la motivazione meramente adesiva alle ragioni del preavviso.
art. 8-quater d.lgs. 502/1992
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Norma richiamata per la verifica della funzionalità dell'accreditamento rispetto alla programmazione regionale; la relativa questione non è stata decisa nel merito perché assorbita dall'accoglimento della censura partecipativa.
Massime di principio
- Dopo l'annullamento di un diniego per violazione dell'art. 10-bis della legge n. 241/1990, l'amministrazione deve riesaminare effettivamente le osservazioni del privato e non può limitarsi a riproporre le ragioni del precedente preavviso di rigetto.
- La motivazione del provvedimento conclusivo deve indicare, almeno in modo concreto e riconoscibile, perché gli argomenti e gli elementi istruttori introdotti dal privato con la memoria procedimentale non siano condivisibili o non incidano sulla decisione.
- È illegittimo il diniego che utilizzi una formula stereotipata secondo cui dall'esame delle osservazioni non emergono ragioni per accogliere l'istanza, quando non consenta di comprendere se e come l'amministrazione abbia esaminato le specifiche deduzioni dell'interessato.
- In sede di riedizione del potere conseguente all'annullamento giurisdizionale, l'amministrazione deve conformarsi al contenuto conformativo della sentenza e dare conto dell'effettiva rivalutazione degli elementi già dedotti nel procedimento.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 31 mar 2026Sentenza n. 676/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 31 mar 2026Sentenza n. 677/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 31 mar 2026Sentenza n. 678/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 31 mar 2026Sentenza n. 679/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 31 mar 2026Sentenza n. 680/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 31 mar 2026Sentenza n. 681/2026 - Venezia, Sezione 4
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →