Ordinanza n. 9597/2026 - Roma, Sezione 1B
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: graduatoria finale di merito e decreto di approvazione della graduatoria del profilo FT50, nella parte in cui applicano il limite del 20% degli idonei, nonché nota ministeriale di chiarimento sul meccanismo cosiddetto taglia-idonei
Esito
La controversia
I ricorrenti hanno partecipato al concorso pubblico per il reclutamento di 1.000 unità di personale non dirigenziale del Ministero della Difesa, per il profilo FT50 di assistente tecnico artificiere. Pur avendo superato la prova concorsuale prevista dal bando, non sono stati inclusi nella graduatoria degli idonei perché collocati oltre il limite del 20% degli idonei previsto dall'art. 35, comma 5-ter, del d.lgs. 165/2001. Hanno impugnato il decreto di approvazione della graduatoria, la graduatoria, la nota ministeriale di chiarimento e gli atti presupposti, chiedendo anche l'accertamento del diritto all'inserimento in graduatoria in base al punteggio conseguito. Con il quinto motivo hanno dedotto che l'applicazione del limite del 20% avrebbe svuotato la riserva obbligatoria del 50% dei posti in favore dei militari volontari delle Forze Armate prevista dall'art. 1014, comma 1, lett. c), del codice dell'ordinamento militare. Il TAR ha rilevato d'ufficio un problema di instaurazione del contraddittorio: se tale censura fosse fondata, i ricorrenti potrebbero essere inseriti in graduatoria e superare alcuni candidati già presenti, i quali assumerebbero quindi la posizione di controinteressati. Il ricorso non era stato notificato ad alcuno di essi. L'istanza di notificazione per pubblici proclami formulata con il ricorso non è stata ritenuta sufficiente, poiché tale autorizzazione presuppone la corretta instaurazione del giudizio. Sebbene fosse decorso il termine di 60 giorni per la notifica, il TAR ha ravvisato un errore scusabile, poiché la graduatoria non riportava, oltre a nome e cognome, ulteriori dati anagrafici utili a individuare tempestivamente i controinteressati.
La decisione
Il TAR non ha deciso nel merito la legittimità dell'applicazione del limite del 20% degli idonei né la questione relativa alla riserva del 50% in favore dei militari volontari. Ha ritenuto necessaria la notificazione del ricorso ad almeno un controinteressato, in ragione della possibile collocazione dei ricorrenti in posizione tale da pregiudicare candidati già inclusi nella graduatoria. Considerata la difficoltà oggettiva di individuare i controinteressati attraverso una graduatoria priva di ulteriori dati anagrafici e qualificata tale situazione come errore scusabile, ha disposto d'ufficio la rimessione in termini ai sensi dell'art. 37 c.p.a. Ha assegnato ai ricorrenti 30 giorni dalla notificazione o comunicazione dell'ordinanza per effettuare la notifica ad almeno un controinteressato e ha rinviato la trattazione alla camera di consiglio dell'8 luglio 2026.
Norme richiamate
art. 35, comma 5-ter, d.lgs. 165/2001
limite del 20% degli idonei
La disposizione è richiamata quale base normativa del limite applicato dall'amministrazione alle graduatorie concorsuali; la sua legittimità nel caso concreto non è stata ancora esaminata nel merito.
art. 1014, comma 1, lett. c), codice dell'ordinamento militare
riserva obbligatoria del 50% dei posti a favore dei militari volontari delle Forze Armate
La norma è richiamata in relazione alla censura secondo cui il limite del 20% avrebbe sostanzialmente svuotato la riserva; la questione è rimasta impregiudicata.
art. 41, comma 2, c.p.a.
Impone, ai fini della corretta instaurazione del giudizio, la notificazione del ricorso ad almeno un controinteressato.
art. 37 c.p.a.
Consente al giudice, anche d'ufficio, di rimettere in termini la parte incorsa in una decadenza processuale quando ricorrano oggettive ragioni di incertezza su questioni di diritto o gravi impedimenti di fatto non imputabili alla parte. Il TAR lo ha applicato ravvisando errore scusabile nella difficoltà di individuare i controinteressati dalla graduatoria.
Massime di principio
- Quando l'accoglimento di una censura concorsuale potrebbe determinare l'inserimento del ricorrente in graduatoria in posizione idonea a scavalcare candidati già inclusi, questi ultimi sono controinteressati necessari e il ricorso deve essere notificato ad almeno uno di essi ai sensi dell'art. 41, comma 2, c.p.a.
- L'autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami non può essere disposta prima della corretta instaurazione del giudizio, sicché la relativa istanza proposta con il ricorso non sostituisce la notificazione iniziale ad almeno un controinteressato.
- La rimessione in termini per errore scusabile può essere disposta anche d'ufficio ai sensi dell'art. 37 c.p.a. quando l'omessa notificazione sia stata determinata da oggettive difficoltà di individuazione dei controinteressati, derivanti dall'insufficienza dei dati contenuti nell'atto impugnato.
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