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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07004/2024 del 15/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La società impugnava un avviso di accertamento IVA per l'anno 2008, con cui l'Ufficio aveva contestato l'indebita detrazione di IVA per euro 51.750,00, ritenendo soggettivamente inesistenti alcune operazioni fatturate da presunti appaltatori/fornitori. Secondo l'Amministrazione, i contratti di appalto erano generici, privi di data, non opponibili, mancava documentazione sulla regolarità contributiva dei fornitori e questi ultimi non avevano un'organizzazione idonea a eseguire le prestazioni fatturate. La CTR aveva respinto l'appello della contribuente. In Cassazione la società deduceva: 1) violazione dell'art. 7 dello Statuto del contribuente, per omessa motivazione dell'avviso in ordine alle osservazioni presentate in sede procedimentale ex art. 12, comma 7, L. 212/2000; 2) violazione degli artt. 2607 e 2727 ss. c.c. e degli artt. 19, 21 e 54 d.P.R. 633/1972, sostenendo che la CTR avesse erroneamente invertito l'onere della prova e che l'Ufficio non avesse fornito prova, neppure presuntiva, dello stato soggettivo del cessionario; 3) omessa o insufficiente motivazione su fatti decisivi, lamentando la mancata valutazione dei contratti, della tracciabilità dei pagamenti e delle altre prove documentali prodotte.

La decisione

La Corte ha ritenuto il primo motivo inammissibile e comunque manifestamente infondato, osservando che il ricorso non riproduceva adeguatamente l'avviso e le osservazioni e, comunque, l'Ufficio aveva dato conto delle osservazioni e le aveva confutate. Ha poi dichiarato inammissibili e comunque manifestamente infondati gli altri due motivi: il terzo perché mirava in realtà a contestare la valutazione delle prove e non l'omesso esame di un fatto storico decisivo, con motivazione della CTR tutt'altro che apparente; il secondo perché non censurava una ratio autonoma della sentenza d'appello, che aveva dichiarato inammissibile in secondo grado la doglianza relativa alla mancanza di prova sulle dichiarazioni fiscali dei fornitori, e perché, nel merito, la CTR aveva valorizzato l'assenza dei contratti di appalto e della documentazione sulla regolarità contributiva, nonché l'inattendibilità della spiegazione fornita dalla contribuente. Il ricorso è stato integralmente rigettato, senza spese per mancata attività difensiva dell'Agenzia, con applicazione del doppio contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 7 l. n. 212/2000

    La Corte ha escluso che l'avviso di accertamento fosse nullo per mancata confutazione espressa delle memorie difensive, rilevando che l'Ufficio aveva comunque dato conto delle osservazioni e le aveva sostanzialmente valutate e confutate.

  • art. 12, comma 7, l. n. 212/2000

    art. 12, comma 7, l. n. 212/2000

    Le osservazioni del contribuente nel procedimento endoprocedimentale non impongono una specifica formula di rigetto nell'avviso, se l'atto dà conto della loro valutazione e le confuta sostanzialmente.

  • art. 19 d.P.R. n. 633 del 1972

    Richiamato dalla ricorrente in tema di detrazione IVA, ma il motivo è stato respinto perché inammissibile e infondato.

  • art. 21 d.P.R. n. 633 del 1972

    Richiamato dalla ricorrente insieme alle norme sulla detrazione IVA, senza accoglimento delle censure.

  • art. 54 d.P.R. n. 633 del 1972

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere la violazione delle regole sull'accertamento IVA.

  • art. 2607 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente nel secondo motivo; la Corte non ne ha fatto applicazione decisiva, valorizzando invece l'inammissibilità della censura e la correttezza del ragionamento probatorio della CTR.

  • art. 2727 c.c.

    Richiamato a sostegno della censura sul ragionamento presuntivo dell'Ufficio; la Corte ha ritenuto che la CTR avesse legittimamente valorizzato elementi indiziari e l'inattendibilità delle giustificazioni offerte.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Utilizzato per censurare violazioni di legge sostanziale e processuale; i motivi sono stati dichiarati inammissibili o infondati.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    La Corte ribadisce che, dopo la riforma, il vizio denunciabile è solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo o l'anomalia motivazionale al minimo costituzionale, non la mera insufficienza della motivazione o la diversa valutazione delle prove.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    È richiamato per dare atto dei presupposti del doppio contributo unificato a carico della parte soccombente.

  • art. 2702 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente in relazione all'opponibilità dei contratti privi di data certa, ma la censura non è stata accolta.

  • art. 2704 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere che il contratto non dovesse avere data certa ai fini dell'opponibilità all'Amministrazione; la Corte non ha accolto la tesi.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, la censura di omesso esame di fatti decisivi non può tradursi in una richiesta di nuova valutazione delle prove documentali: il ricorrente deve individuare un fatto storico specifico, decisivo e realmente trascurato dalla sentenza impugnata.
  • Dopo la riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c., è denunciabile solo l'anomalia motivazionale che si risolva in mancanza assoluta di motivazione, motivazione apparente, contrasto irriducibile o motivazione perplessa; non è più deducibile la mera insufficienza della motivazione.
  • In materia di operazioni soggettivamente inesistenti, il giudice di merito può valorizzare indizi quali la mancanza dei contratti, l'assenza di prova della regolarità contributiva dei fornitori, l'inadeguatezza organizzativa delle controparti e l'inverosimiglianza delle spiegazioni offerte dal contribuente.
  • La doglianza che investe una ratio decidendi autonoma della sentenza di merito è inammissibile se non la colpisce espressamente; il ricorso per cassazione deve confrontarsi con tutte le autonome ragioni poste a fondamento della decisione impugnata.
  • L'avviso di accertamento non è nullo per il solo fatto di non replicare analiticamente a ciascuna osservazione difensiva del contribuente, quando risulti che l'Ufficio ha considerato le osservazioni e ne abbia sostanzialmente confutato il contenuto.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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