Sentenza n. 8254/2026 - Roma, Sezione 3B
per l’annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: 1) del provvedimento del GSE del 19 novembre 2019, prot. n. GSE/P20190070924, con il quale il Gestore ha comunicato, con riferimento a 16 richieste di verifica e certificazione dei risparmi energetici (c.d. RVC), “la decadenza dal diritto all'ottenimento degli incentivi derivanti dal meccanismo dei Titoli di Efficienza Energetica, nonché il recupero di quanto già erogato” (doc. 1 - provvedimento del GSE del 19 novembre 2019, prot. n. GSE/P20190070924), nella parte in cui dispone la decadenza dal diritto agli incentivi anche in riferimento alla RVC n. 0050816065213R324 (doc. 2 - RVC n. 0050816065213R324); 2) della nota di avvio del procedimento prot. n. GSE/P20180048636 del 6 giugno 2018 (doc. 3 – comunicazione di avvio del procedimento di controllo del 6 giugno 2018); 3) nonché di qualsiasi atto antecedente, conseguente o comunque connesso, ancorché non conosciuto; nonché per sentire accertare la nullità o comunque per ottenere l’annullamento 4) dei “chiarimenti operativi” resi dal GSE e pubblicati sul suo sito internet il 17 marzo 2017 (doc. 4 - “chiarimenti operativi” resi dal GSE e pubblicati sul suo sito internet il 17 marzo 2017); 5) della FAQ “Chiarimenti sulle schede standard 3T, 5T, 6T, 7T, 20T”, pubblicati anch'essi sul sito del GSE il 20 marzo 2017 (doc. 5 - FAQ “Chiarimenti sulle schede standard 3T, 5T, 6T, 7T, 20T del 20 marzo 2017); ove necessario, per 6) dichiarare che le istruttorie delle RVC presentate da Meral e oggetto di controllo siano riunite dal GSE e quindi ordinare al medesimo di esaminare congiuntamente i progetti di efficientamento ivi contemplati; Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da MERAL S.P.A. il 7/7/2020: per l’annullamento del provvedimento del GSE del 17 marzo 2020, prot. n. GSE/P20200010806 con il quale il Gestore ha richiesto la restituzione “di n. 2.022 TEE (1.737 di Tipo II, 285 di Tipo II), indebitamente percepiti nel periodo 2013 – 2018, per un importo complessivo pari a euro 361.118,66” anche in riferimento alla RVC n. 0050816065213R324 (doc. 21 – provvedimento del GSE del 17 marzo 2020, prot. n. GSE/P20200010806) Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da MERAL S.P.A. il 2/12/2020: al fine di ottenere (anche) ai sensi dell'art. 42, comma 3, d.lgs. 3 marzo 2011 n. 28, come modificato dall' art. 56, comma 7, lettere a), a-bis), b) e c) D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della Legge 11 settembre 2020, n. 120, l’annullamento: 1) del provvedimento del GSE del 19 novembre 2019, prot. n. GSE/P20190070924, con il quale il Gestore ha comunicato, con riferimento a 16 richieste di verifica e certificazione dei risparmi energetici (c.d. RVC), “la decadenza dal diritto all'ottenimento degli incentivi derivanti dal meccanismo dei Titoli di Efficienza Energetica, nonché il recupero di quanto già erogato” (doc. 1 - provvedimento del GSE del 19 novembre 2019, prot. n. GSE/P20190070924), nella parte in cui dispone la decadenza dal diritto agli incentivi anche in riferimento alla RVC n. 0050816065213R324 (doc. 2 - RVC n. 0050816065213R324); 2) della nota di avvio del procedimento prot. n. GSE/P20180048636 del 6 giugno 2018 (doc. 3 – comunicazione di avvio del procedimento di controllo del 6 giugno 2018); 3) del provvedimento del GSE del 17 marzo 2020, prot. n. GSE/P20200010806, con il quale il Gestore ha richiesto la restituzione “di n. 2.022 TEE (1.737 di Tipo II, 285 di Tipo II), indebitamente percepiti nel periodo 2013 – 2018, per un importo complessivo pari a euro 361.118,66” anche in riferimento alla RVC n. 0050816065213R324 (doc. 21 – provvedimento del GSE del 17 marzo 2020, prot. n. GSE/P20200010806), impugnato con motivi aggiunti del 30 giugno 2020; 4) nonché di qualsiasi atto antecedente, conseguente o comunque connesso, ancorché non conosciuto; nonché per sentire accertare la nullità o comunque per ottenere l'annullamento 5) dei “chiarimenti operativi” resi dal GSE e pubblicati sul suo sito internet il 17 marzo 2017; 6) della FAQ “Chiarimenti sulle schede standard 3T, 5T, 6T, 7T, 20T”, pubblicati anch'essi sul sito del GSE il 20 marzo 2017 e ove necessario, 7) disporre che le istruttorie delle RVC presentate da Meral e oggetto di controllo siano riunite dal GSE e quindi ordinare al medesimo di esaminare congiuntamente i progetti di efficientamento ivi contemplati.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Provvedimenti del GSE del 19 novembre 2019 e del 17 marzo 2020 relativi alla decadenza dagli incentivi per i Titoli di Efficienza Energetica e alla restituzione di 2.022 TEE per euro 361.118,66, nonché atti connessi
Esito
Favorevole al resistente (gestore pubblico)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ricorrente ha impugnato il provvedimento del GSE del 19 novembre 2019, nella parte relativa a una specifica richiesta di verifica e certificazione dei risparmi energetici, con cui era stata dichiarata la decadenza dal diritto agli incentivi derivanti dal meccanismo dei Titoli di Efficienza Energetica e disposto il recupero di quanto già erogato. Ha inoltre impugnato la comunicazione di avvio del procedimento di controllo, i chiarimenti operativi e le FAQ pubblicati dal GSE nel marzo 2017, chiedendone la nullità o l'annullamento, nonché, con motivi aggiunti, il provvedimento del 17 marzo 2020 con cui il GSE aveva richiesto la restituzione di 2.022 TEE, per un importo complessivo di euro 361.118,66. La ricorrente aveva anche chiesto, ove necessario, la riunione delle istruttorie relative alle diverse richieste di verifica e certificazione. Nel corso del giudizio la società ha rinunciato al ricorso e ai motivi aggiunti, dopo che il GSE aveva respinto, con un successivo provvedimento sostitutivo integrale di quello impugnato con il ricorso introduttivo, l'istanza di riesame proposta ai sensi dell'art. 56, comma 8, d.l. 76/2020.
La decisione
Il TAR ha preso atto della rinuncia ritualmente notificata dalla ricorrente ai sensi dell'art. 84, comma 3, c.p.a. e ha ritenuto venuto meno l'interesse alla definizione della controversia, in ragione della sopravvenienza costituita dal nuovo provvedimento del GSE che sostituiva integralmente quello originariamente impugnato. Ha quindi dichiarato estinto il giudizio per rinuncia, estendendo la decisione al ricorso principale e ai motivi aggiunti. Le spese di lite sono state compensate per giusti motivi, individuati nella sopravvenienza che aveva determinato la rinuncia.
Norme richiamate
art. 84, comma 3, c.p.a.
atto di rinuncia al ricorso e ai motivi aggiunti
La rinuncia ritualmente notificata consente di definire il giudizio, quando determina il venir meno dell'interesse alla decisione.
art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a.
Richiamato tra le disposizioni processuali applicabili alla definizione del giudizio.
art. 56, comma 8, d.l. 76/2020
La sopravvenuta decisione del GSE sull'istanza di riesame ha sostituito integralmente il provvedimento impugnato e ha indotto la ricorrente a rinunciare al giudizio.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato in relazione alla trattazione dell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso e ai motivi aggiunti, ritualmente notificata ai sensi dell'art. 84, comma 3, c.p.a., comporta l'estinzione del giudizio quando il venir meno dell'interesse alla decisione risulta accertato dal giudice.
- La sostituzione integrale, da parte dell'amministrazione, del provvedimento impugnato con un successivo atto adottato in sede di riesame può determinare l'elisione dell'interesse alla definizione del giudizio e giustificare la rinuncia processuale.
- La sopravvenienza amministrativa che induce il ricorrente a rinunciare al giudizio può costituire giusto motivo per compensare integralmente le spese di lite.
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