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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26045/2026 del 10/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (imputato)

La controversia

L'imputata era stata condannata in primo grado per ricettazione in relazione a un assegno bancario dell'importo di euro 4.450, che avrebbe ricevuto e negoziato nel mese di ottobre 2016. In appello aveva chiesto l'assoluzione, la riqualificazione del fatto come falso in scrittura privata oppure, in subordine, il riconoscimento di attenuanti e la riduzione della pena; la Corte territoriale aveva invece solo rideterminato la pena concedendo le attenuanti generiche prevalenti sulla recidiva e confermando la condanna nel resto. In cassazione, con il primo motivo, deduceva violazione di legge e vizio di motivazione sostenendo che la falsificazione dell'assegno bancario non trasferibile, dopo la depenalizzazione del falso in scrittura privata operata dal d.lgs. n. 7 del 2016, non costituiva più reato, con conseguente insussistenza del delitto presupposto richiesto per la ricettazione; aggiungeva che, in difetto di querela, il fatto avrebbe dovuto essere dichiarato improcedibile. Con il secondo motivo contestava la determinazione della pena, ritenuta eccessiva e non adeguatamente motivata.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo. Ha richiamato il principio delle Sezioni unite secondo cui, dopo l'abrogazione dell'art. 485 c.p. e la riformulazione dell'art. 491 c.p. ad opera del d.lgs. n. 7 del 2016, la falsificazione di un assegno bancario munito di clausola di non trasferibilità non integra più un fatto penalmente rilevante, ma un illecito civile; perciò, quando il titolo non è trasferibile per girata, manca il delitto presupposto della ricettazione. Poiché dagli atti risultava che l'assegno era stato negoziato e riscosso nell'ottobre 2016, e non emergevano elementi per anticipare la falsificazione a epoca anteriore alla depenalizzazione, la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio perché il fatto non sussiste. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito.

Norme richiamate

  • art. 648 c.p.

    La ricettazione presuppone che il bene provenga da un delitto; se il fatto a monte non è più previsto dalla legge come reato, manca il delitto presupposto e il reato non è configurabile.

  • art. 485 c.p.

    La sua abrogazione, nel quadro della depenalizzazione del 2016, comporta che la falsificazione dell'assegno bancario non trasferibile non integri più reato.

  • art. 491 c.p.

    La rilevanza penale permane solo per i titoli di credito trasferibili per girata, esposti alla concreta circolazione e al rischio di falsificazione.

  • art. 129 c.p.p.

    La Corte richiama il dovere di verificare la sussistenza di cause di non punibilità o dell'insussistenza del fatto in presenza del vizio dedotto.

  • art. 133 c.p.

    Invocato nel secondo motivo per contestare la commisurazione della pena.

  • art. 62-bis c.p.

    Invocato nel secondo motivo in relazione al riconoscimento e alla valutazione delle attenuanti generiche.

  • d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 7

    Ha depenalizzato il falso in scrittura privata, incidendo sulla punibilità della falsificazione di assegni non trasferibili.

  • art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p.

    Richiamato per la sintesi dei motivi di ricorso nei limiti necessari alla motivazione.

Massime di principio

  • Per integrare il delitto di ricettazione è necessario che il bene o il documento ricevuto provenga da un fatto costituente delitto; se il fatto presupposto è stato depenalizzato e non è più previsto dalla legge come reato, il reato di ricettazione non è configurabile.
  • Dopo la depenalizzazione del falso in scrittura privata, la falsificazione di un assegno bancario munito di clausola di non trasferibilità non ha autonoma rilevanza penale, perché tale clausola esclude la circolazione del titolo e, quindi, il presupposto per l'applicazione della fattispecie penale residua.
  • Ai fini della persistenza della rilevanza penale dei falsi in titoli di credito occorre che il titolo sia trasferibile per girata in modo da esporlo alla concreta circolazione; la mera girata al banchiere per l'incasso, avendo natura di mandato a riscuotere e non effetti traslativi, non è sufficiente.
  • Quando dagli atti emerge che la condotta si colloca in epoca successiva alla depenalizzazione, e non vi sono elementi per anticipare temporalmente la falsificazione, il giudice deve escludere il delitto presupposto e annullare senza rinvio la condanna per ricettazione perché il fatto non sussiste.

Come è indicizzato

MaterieRicettazione
RamiDelitti contro il patrimonio

Testo integrale

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