Cassazione Civile, Sentenza n. 10463/2020 del 03/06/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente accertatore)
La controversia
La Polizia Provinciale contestava al conducente la violazione dell’art. 142, comma 9, C.d.S., per avere transitato a 141 km/h, a fronte del limite di 90 km/h, al km 12+310 di una strada indicata nel testo come omissis. Il conducente propose opposizione al verbale, respinta dal Giudice di Pace di Firenze. Il Tribunale di Firenze, decidendo l’appello, confermò il rigetto. In appello il conducente aveva contestato che l’omologazione dell’autovelox comprendesse il funzionamento automatico e aveva lamentato l’assenza di prova del collaudo in loco, oltre alla diversa indicazione del chilometro di installazione (km 12+300) rispetto a quello dell’accertamento. Con l’unico motivo di ricorso per cassazione, denunciò violazione dell’art. 45 C.d.S., sostenendo che non bastasse la taratura del rilevatore e che dovesse essere provata anche la verifica della corretta funzionalità nell’anno precedente all’infrazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato l’unico motivo. Ha ribadito che gli autovelox devono essere periodicamente sottoposti a taratura e a verifica di funzionamento e che i controlli devono risultare da apposite certificazioni di omologazione e conformità, indipendentemente dal funzionamento automatico o dalla presenza di operatori. Nel caso concreto, il Tribunale aveva accertato che il certificato del 23 giugno 2014, relativo a una verifica eseguita meno di un anno prima dell’infrazione, attestava sia la taratura sia il corretto funzionamento dell’apparecchio; pertanto, la censura era infondata. La Corte ha condannato il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 800 euro per compensi, oltre spese forfettarie del 15%, 200 euro per esborsi e accessori di legge, e ha dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Norme richiamate
art. 45 C.d.S.
E’ principio consolidato, più volte affermato da questa Corte che tutti gli autovelox devono essere periodicamente tarati e verificati nel loro funzionamento e l’effettuazione dei controlli deve essere dimostrata o attestata con apposite certificazioni di omologazione e conformità e non può essere provata con altri mezzi.
La rilevazione della velocità mediante autovelox presuppone controlli periodici sia di taratura sia di funzionalità, documentati da certificazioni di omologazione e conformità; la prova non può essere fornita con mezzi diversi.
art. 142, comma 9, C.d.S.
la violazione dell’art. 142 C.d.S., comma 9, per aver transitato al Km 12+310 della (OMISSIS) alla velocità di 141 Km/h, superiore alla velocità consentita di 90Km/h.
La disposizione è richiamata per identificare la violazione contestata, consistente nel superamento del limite di velocità; la Corte non ne sviluppa un’autonoma interpretazione.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Il comma 1-bis individua l’importo del contributo unificato dovuto per il ricorso principale, assunto come misura dell’ulteriore importo previsto in caso di rigetto.
Massime di principio
- Gli apparecchi autovelox devono essere sottoposti periodicamente sia a taratura sia a verifica del corretto funzionamento, indipendentemente dal fatto che operino in presenza di operatori, in modalità automatica o con sistema di autodiagnosi.
- L’esecuzione dei controlli periodici sull’autovelox deve essere dimostrata o attestata mediante apposite certificazioni di omologazione e conformità e non può essere provata con altri mezzi.
- Un certificato di verifica che attesti la taratura dell’apparecchio può essere ritenuto comprensivo anche dell’attestazione del corretto funzionamento quando, secondo l’accertamento del giudice di merito, il suo contenuto documenti entrambe le verifiche.
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