Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 23860/2023 del 04/08/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (controinteressato)

La controversia

La lite nasce da una domanda di reintegrazione nel possesso proposta per l'asserito spoglio di una servite0 di passaggio su una via vicinale, che sarebbe stata parzialmente ostruita mediante un muretto in cemento, deposito di materiale e altro muretto presso l'incrocio, con conseguente limitazione del transito a piedi e in auto verso l'abitazione dell'attrice. Il Tribunale, dopo la fase interdittale, rigettava la domanda nel merito; la Corte d'appello confermava ritenendo, sulla base delle testimonianze, che il passaggio non fosse in concreto esercitato gie0 prima delle opere, poiche9 l'area era destinata alla raccolta di materiale di risulta. Nel ricorso per cassazione venivano dedotti: 1) omessa/contraddittoria motivazione circa le fotografie prodotte e la CTU, asseritamente idonee a rappresentare lo stato dei luoghi al momento dello spoglio; 2) violazione di legge e omessa valutazione di presunzioni gravi, precise e concordanti desumibili dalla qualite0 di proprietaria frontista e dall'uso logico della strada; 3) violazione dell'art. 184 bis c.p.c. e omessa valutazione di documentazione prodotta in appello (querela per falsa testimonianza con relazione di parte), sostenendo la necessite0 di rimessione in termini; 4) violazione degli artt. 2721 e 2724 c.c. per il mancato esame di testi indicati come potenziali informatori nel procedimento cautelare, con censura alla declaratoria di inammissibilite0 della prova testimoniale per mancata indicazione nominativa nel merito possessorio.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi, osservando che la Corte territoriale non aveva fondato la decisione su un ragionamento presuntivo ma sulle prove acquisite, valorizzando le deposizioni testimoniali e giudicando le fotografie e la CTU non decisive o non pertinenti; il giudizio di fatto del giudice di merito era sorretto da motivazione congrua e non censurabile in sede di legittimite0. Il terzo motivo e8 stato dichiarato inammissibile perche9 nel giudizio di appello non si applica l'art. 184 c.p.c. ma l'art. 345 c.p.c., e dal ricorso non risultava formulata una richiesta di rimessione in termini. Il quarto motivo e8 stato ritenuto infondato: la censura riguardava in realte0 l'articolazione della prova testimoniale ex art. 244 c.p.c., non gli artt. 2721 e 2724 c.c.; inoltre, nel merito possessorio, le parti devono indicare nominativamente i testi negli atti introduttivi della fase di cognizione piena, non essendo sufficiente il generico richiamo agli informatori indicati nel ricorso per il provvedimento sommario. La Corte ha ribadito che la struttura unitaria del procedimento possessorio non esclude l'applicazione delle regole e preclusioni del giudizio ordinario nella fase di merito. Condanna della ricorrente alle spese e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 244 c.p.c.

    La prova testimoniale nel merito possessorio deve essere articolata con indicazione nominativa dei testi e dei fatti separatamente indicati; non basta un generico rinvio agli informatori della fase sommaria.

  • art. 345 c.p.c.

    Nel giudizio di appello si applicano le preclusioni proprie del secondo grado; non opera l'art. 184 c.p.c. del primo grado.

  • art. 184 c.p.c.

    Richiamo ritenuto inconferente al giudizio di appello, perche9 disciplina le preclusioni istruttorie del primo grado.

  • art. 184 bis c.p.c.

    La censura sulla rimessione in termini era inammissibile perche9 non risultava una specifica richiesta di rimessione proposta dalla parte.

  • art. 2629 c.c.

    La Corte segnala l'erroneite0 del richiamo normativo, trattandosi di disposizione inconferente rispetto alla questione dedotta.

  • art. 366 c.p.c.

    Quando si censura una motivazione per relationem, il ricorso deve specificare la motivazione del primo giudice richiamata e le critiche mosse in appello, altrimenti l'onere di specificite0 non e8 assolto.

  • art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002

    In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. 115/2002

    Parametro per la quantificazione dell'ulteriore importo dovuto in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio possessorio, la fase di merito e8 prosecuzione della fase sommaria ma resta soggetta alle regole del processo ordinario di cognizione, incluse le preclusioni istruttorie e l'onere di specifica indicazione dei mezzi di prova.
  • La prova testimoniale va articolata nominativamente negli atti della fase di merito; non e8 sufficiente il generico riferimento agli informatori indicati nel procedimento sommario o cautelare.
  • In cassazione, la censura alla motivazione per relationem richiede una puntuale individuazione sia della motivazione del primo giudice condivisa, sia delle critiche formulate in appello; altrimenti il motivo difetta di specificite0.
  • La deduzione di documenti sopravvenuti o di rimessione in termini deve essere accompagnata dalla specifica allegazione della relativa istanza processuale; in mancanza, il motivo e8 inammissibile.
  • Il giudizio di legittimite0 non puf2 essere trasformato in una nuova valutazione del materiale probatorio: la scelta del giudice di merito tra prove concorrenti e8 insindacabile se sorretta da motivazione congrua e non illogica.

Come è indicizzato

MateriePossessoImpugnazioni
RamiDiritti realiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.