Cassazione Penale, Sentenza n. 4733/2025 del 05/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il fatto riguarda una presunta diffamazione (art. 595, comma 3 c.p.) tramite la pubblicazione su Facebook di una fotografia di Ricci Matteo accompagnata da frasi offensive. In appello la Corte di Ancona aveva parzialmente riformato la sentenza di primo grado: aveva revocato la sospensione condizionale della pena e le statuizioni civili, ma aveva comunque confermato la condanna penale per diffamazione. Il ricorrente ha impugnato in Cassazione deducendo principalmente (i) la mancanza della condizione di procedibilità perché la querela era stata formalmente presentata dal Comune di Pesaro e non dalla persona offesa (Ricci Matteo), e (ii) vizi di motivazione e l'omessa acquisizione di una prova decisiva relativa alla riconducibilità del profilo Facebook all'imputato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso ed ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata per difetto della condizione di procedibilità: la querela era stata presentata dal Comune di Pesaro (in persona del sindaco pro tempore e rappresentato dall'avv. Bressanelli) mentre la persona offesa dal reato di diffamazione era il singolo Ricci Matteo. In base all'art. 120 c.p. la querela deve essere presentata dalla persona offesa, ossia dal titolare dell'interesse direttamente protetto; pertanto l'azione penale non poteva validamente essere esercitata. Per tale motivo la Corte ha ritenuto assorbito il secondo motivo (accertamento della paternità del profilo Facebook) e non ha pronunciato sul merito.
Norme richiamate
art. 120 cod. pen.
La querela è condizione di procedibilità e deve essere proposta dalla persona offesa (il titolare del bene giuridico protetto). Se la querela è stata proposta da soggetto non legittimato l'azione penale è irricevibile e la sentenza viene annullata senza rinvio.
art. 595, comma 3 cod. pen.
Norma incriminatrice della diffamazione aggravata; nel caso lo scrutinio del diritto penale sostanziale sul fatto è rimasto inibito dalla carenza procedurale (mancanza della querela da parte della persona offesa), perciò non è stata effettuata una valutazione definitiva sul merito dell'accusa.
Massime di principio
- Nelle ipotesi di diffamazione la persona offesa è il soggetto fisico la cui reputazione è stata lesa; solo costui (o chi esercita validamente i suoi diritti) può proporre querela: querela presentata da soggetto diverso rende l'azione penale inammissibile.
- Se manca la condizione di procedibilità (querela illegittima), il processo penale è invalido e il giudice di legittimità annulla la sentenza senza rinvio; le questioni probatorie sul nesso di attribuzione e sul merito risultano così assorbite e non esaminate.
- Il fatto che il querelante sia un ente (persona giuridica) non è sufficiente se l'offesa riguarda esclusivamente la reputazione di una persona fisica; l'ente può agire solo se è direttamente e specificamente offeso dalla condotta (es. offese rivolte all'ente stesso).
- In situazioni simili è fondamentale verificare tempestivamente la legittimazione attiva della parte che presenta querela: difesa e giudice devono sollevare e valutare la condizione di procedibilità prima di procedere all'esame del merito.
- Se la querela è stata presentata da soggetto non legittimato, la persona offesa può comunque presentare successivamente la querela (se non è spirato il termine di prescrizione) per consentire la ripresa del procedimento.
Testo integrale
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