Sentenza del 31/01/2017 n. 2471 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva determinato induttivamente, per l'anno 2006, un maggiore imponibile di 56.297 euro ai fini IRPEF, IRAP e IVA, rilevando un ricarico medio del 137% rispetto al 61% dichiarato dal contribuente. Il contribuente ha contestato, tra l'altro, la validità dell'avviso di accertamento notificato prima della scadenza del termine dilatorio di 60 giorni dalla consegna del processo verbale di chiusura delle operazioni, senza indicazione di specifiche ragioni di urgenza. Ha inoltre contestato il metodo di calcolo del ricarico e l'applicazione degli studi di settore.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo illegittimo l'avviso di accertamento emesso prima della scadenza del termine di 60 giorni previsto dall'art. 12, comma 7, dello Statuto dei diritti del contribuente, in assenza di una motivazione concreta sulle ragioni di urgenza. La violazione non era stata giustificata né nell'avviso né nel giudizio e la Commissione tributaria regionale non l'aveva esaminata. Gli altri motivi sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza impugnata è stata cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti, la Corte ha deciso nel merito accogliendo il ricorso introduttivo del contribuente. L'Agenzia delle Entrate è stata condannata alle spese del giudizio di cassazione, liquidate in 4.500 euro oltre accessori; le spese dei giudizi di merito sono state compensate.
Norme richiamate
Legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 12, comma 7
L'avviso di accertamento non può essere emanato prima della scadenza del termine di sessanta giorni dal rilascio al contribuente della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni, salvo casi di particolare e motivata urgenza.
Il termine di 60 giorni è dilatorio e garantisce al contribuente la possibilità di presentare osservazioni e richieste dopo la conclusione delle operazioni di verifica. L'emissione anticipata dell'avviso comporta l'illegittimità dell'atto, salvo specifiche ragioni di urgenza adeguatamente motivate.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39, comma 1, lett. d)
Disciplina l'accertamento induttivo o analitico-induttivo dei redditi sulla base di elementi presuntivi, tra cui ricavi e ricarichi ritenuti non coerenti con quelli dichiarati.
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 54, comma 2
Consente la rettifica della dichiarazione IVA mediante il ricorso a dati, informazioni e presunzioni idonei a dimostrare l'esistenza di operazioni imponibili non dichiarate.
Codice civile, art. 2729
Riguarda le presunzioni semplici, che devono essere gravi, precise e concordanti. La loro valutazione è stata resa superflua dall'accoglimento del motivo preliminare relativo al termine di 60 giorni.
D.L. 30 agosto 1993, n. 331, art. 62-sexies
Prevede la possibilità di fondare l'accertamento su gravi incongruenze tra ricavi, compensi e corrispettivi dichiarati e quelli desumibili dalle caratteristiche dell'attività o dagli studi di settore.
Legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 13
Riguarda gli indicatori di normalità economica collegati agli studi di settore, la cui applicazione era stata contestata dal contribuente ma non è stata esaminata nel merito per effetto dell'accoglimento del primo motivo.
Codice di procedura civile, art. 384
Consente alla Corte di cassazione di decidere direttamente la causa nel merito quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto.
Massime di principio
- Quando un accertamento segue accessi, ispezioni o verifiche nei locali dell'attività, occorre normalmente attendere 60 giorni dal rilascio del processo verbale di chiusura delle operazioni prima di notificare l'avviso.
- La notifica anticipata dell'avviso determina l'illegittimità dell'atto se l'Amministrazione non indica nell'avviso specifiche e concrete ragioni di urgenza; la motivazione non può essere integrata soltanto successivamente in giudizio.
- Il termine di 60 giorni si applica anche quando il verbale abbia contenuto meramente descrittivo delle operazioni svolte: la legge non distingue in base al contenuto del verbale.
- La contestazione della metodologia di calcolo del ricarico o degli studi di settore può diventare irrilevante se l'accertamento è già invalido per una violazione procedurale preliminare.
- In casi analoghi è essenziale verificare la data di consegna del verbale di chiusura, la data di notifica dell'avviso e la presenza, nell'avviso stesso, di una motivazione specifica sull'urgenza.
- L'accoglimento del vizio procedurale può comportare l'annullamento dell'intero avviso, senza necessità di dimostrare anche l'erroneità sostanziale del maggior reddito o del ricarico accertato.
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