Cassazione Civile, Ordinanza n. 09143/2025 del 07/04/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia nasce dall'opposizione a decreto ingiuntivo ottenuto da una banca per il mancato pagamento di due effetti cambiari emessi in suo favore e rimasti insoluti alla scadenza, oltre che per uno scoperto di conto corrente. Gli opponenti, poi soccombenti in appello, hanno impugnato la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato il rigetto dell'opposizione. In appello erano state respinte tre censure: la prima sull'anatocismo, perché il contratto di conto corrente prevedeva capitalizzazione trimestrale degli interessi attivi e passivi, indicazione del tasso debitore e del tasso effettivo globale, con rapporto ritenuto conforme alla delibera CICR 9 febbraio 2000; la seconda sulla asserita nullità per difetto di forma dell'apertura di credito collegata allo sconto delle cambiali, poiché il contratto di conto corrente era scritto e conteneva una dettagliata disciplina dell'apertura di credito, ritenuta sufficiente alla luce della delibera CICR 4 marzo 2003; la terza sulla violazione dell'art. 1956 c.c., perché mancava prova dell'abusiva concessione di credito e, comunque, i fideiussori avevano l'obbligo contrattuale di monitorare la situazione della debitrice, già protestata prima della garanzia. Con il ricorso per cassazione gli opponenti hanno dedotto: violazione degli artt. 1283 c.c., 1842 c.c. e 115 c.p.c. sul computo degli interessi; violazione dell'art. 117 TUB e dell'art. 115 c.p.c. sulla forma dell'apertura di credito; violazione dell'art. 1956 c.c. e dell'art. 115 c.p.c. sull'abusiva concessione di credito e sull'aggravamento del debito della società garantita.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che tutti e tre i motivi non si confrontassero con le rationes decidendi della sentenza impugnata e fossero quindi privi di specificità, risolvendosi in una generica contrapposizione della propria ricostruzione dei fatti a quella operata dalla Corte d'appello. In particolare, il primo motivo non ha contestato la decisiva affermazione di conformità del contratto alla delibera CICR 9 febbraio 2000; il secondo non ha censurato l'accertamento secondo cui il contratto regolava dettagliatamente anche l'apertura di credito secondo i requisiti richiesti dalla delibera CICR 4 marzo 2003; il terzo ha ignorato le plurime ragioni del rigetto, tra cui l'onere probatorio non assolto, la previsione contrattuale di monitoraggio in capo ai fideiussori, la pregressa protestazione della debitrice e la sottoscrizione dei garanti sugli effetti. Conseguentemente il ricorso è stato respinto, con condanna dei ricorrenti alle spese e applicazione del raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
Norme richiamate
art. 1283 c.c.
Invocato per contestare l'anatocismo; la Corte non entra nel merito della censura perché il motivo è inammissibile per difetto di specificità e mancato confronto con la ratio decidendi.
art. 1842 c.c.
Richiamato in relazione all'apertura di credito; la doglianza è dichiarata inammissibile perché non si confronta con l'accertamento di conformità del contratto alla disciplina applicabile.
art. 115 c.p.c.
Dedotto in tutti e tre i motivi per lamentare errata valutazione o mancata contestazione dei fatti; la Corte ribadisce che il ricorso deve confrontarsi con le ragioni della decisione impugnata, altrimenti è un "non motivo".
art. 117 TUB
Richiamato per sostenere il difetto di forma del contratto di apertura di credito; la censura è inammissibile perché non coglie la ratio della decisione d'appello sulla sufficienza della disciplina contrattuale scritta.
art. 1956 c.c.
Invocato per denunciare l'abusiva concessione di credito e l'aggravamento della posizione del garante; la Corte rileva che la censura non si confronta con il difetto di prova e con le ulteriori rationes del rigetto.
art. 366, n. 4, c.p.c.
È la norma che fonda la declaratoria di inammissibilità per mancanza di specificità del motivo, quando il ricorso non si confronta con le rationes decidendi.
delibera CICR 9 febbraio 2000
Richiamata come disciplina applicabile ratione temporis al conto corrente; il contratto, prevedendo capitalizzazione trimestrale e indicazione dei tassi, è ritenuto conforme.
delibera CICR 4 marzo 2003
Richiamata per escludere la nullità del rapporto di apertura di credito quando essa sia regolata da un contratto di conto corrente stipulato in forma scritta e contenente una disciplina dettagliata dell'operazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
È menzionato per la sussistenza dei presupposti del raddoppio del contributo unificato a carico dei ricorrenti, ove dovuto.
Massime di principio
- Il motivo di ricorso per cassazione deve confrontarsi in modo puntuale con tutte le rationes decidendi della sentenza impugnata; se omette di censurare la reale base argomentativa della decisione, è inammissibile per difetto di specificità.
- La deduzione di anatocismo nei rapporti bancari non è sufficiente se non si contesta l'accertamento del giudice di merito sulla conformità del contratto alla disciplina CICR applicabile e sulle clausole contrattuali che regolano capitalizzazione e tassi.
- In tema di apertura di credito collegata a un contratto di conto corrente, la nullità per difetto di forma non può essere affermata quando il rapporto risulti disciplinato per iscritto in modo dettagliato e conforme alla delibera CICR richiamata dal giudice di merito.
- La violazione dell'art. 1956 c.c. richiede una censura che si misuri con tutti gli accertamenti di fatto e con l'onere probatorio relativi all'abusiva concessione del credito; una contestazione generica o meramente assertiva è inammissibile.
- La mera riproposizione in cassazione di una diversa lettura dei fatti, senza confutare le specifiche ragioni della decisione impugnata, non consente il superamento del vaglio di ammissibilità.
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