Sentenza n. 15654/2026 - Roma, Sezione 1T
per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio - inadempimento serbato dalla Prefettura di Roma - Sportello unico per l'immigrazione intimata in ordine alla istanza inviata via pec e ricevuta dalla prefettura in data 6 ottobre 2025 per: 1) fissazione appuntamento per la sottoscrizione del contratto di soggiorno; 2) rilascio dell'autorizzazione necessaria del permesso di soggiorno e ogni conseguente rilascio di provvedimenti necessari per permettere al cittadino straniero già entrato in Italia il rilascio del titolo di soggiorno, nonché per l'accertamento dell'obbligo dell'amministrazione intimata di provvedere in ordine alla summenzionata istanza, e per la condanna della Prefettura di Roma intimata a provvedere in ordine alla summenzionata istanza entro un termine non superiore a trenta giorni, con richiesta di nomina di un commissario ad acta ex art. 117 co. 3, c.p.a. con contestuale rilascio del permesso di soggiorno per sussistenza di ogni presupposto normativo
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Silenzio della Prefettura di Roma sull'istanza asseritamente ricevuta il 6 ottobre 2025 per fissare l'appuntamento per la sottoscrizione del contratto di soggiorno e rilasciare gli atti necessari al permesso di soggiorno
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il cittadino straniero ha proposto ricorso per accertare l'illegittimità del silenzio-inadempimento della Prefettura di Roma – Sportello unico per l'immigrazione e ottenere una pronuncia sull'obbligo di provvedere entro trenta giorni, chiedendo anche la nomina di un commissario ad acta e il rilascio del permesso di soggiorno. L'istanza, asseritamente inviata via PEC e ricevuta il 6 ottobre 2025, riguardava la fissazione dell'appuntamento per la sottoscrizione del contratto di soggiorno e il rilascio dell'autorizzazione e degli atti conseguenti. Il ricorrente ha inoltre rappresentato di avere trasmesso tempestivamente la documentazione richiesta dalla Prefettura con il preavviso di annullamento.
La decisione
Il TAR ha dichiarato improcedibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. La Prefettura aveva notificato il 4 giugno 2026 al difensore un preavviso di annullamento in autotutela del nulla osta, indicando tre criticità: difformità tra il numero di lavoratori indicati nell'asseverazione e le 18 richieste presenti sul portale SPI/ALI; insufficiente capacità economica della società datrice di lavoro; mancata presentazione al Comune della richiesta relativa all'alloggio, benché formalizzata sul portale RIA. Pur non essendo ancora intervenuto il provvedimento finale, il Collegio ha ritenuto che l'emanazione del preavviso facesse venir meno l'interesse alla decisione sul silenzio. Le spese di lite sono state compensate, considerate le circostanze organizzative in cui opera l'amministrazione. Per il patrocinio a spese dello Stato, il compenso del difensore è stato liquidato in € 903,25, oltre spese forfettarie al 15%, IVA e CPA, a carico dell'erario.
Norme richiamate
art. 117, comma 3, c.p.a.
con richiesta di nomina di un commissario ad acta ex art. 117 co. 3, c.p.a.
La disposizione è richiamata per la richiesta del ricorrente di nomina di un commissario ad acta, ma la sentenza non ne esamina i presupposti, dichiarando il ricorso improcedibile.
artt. 30-bis d.P.R. 394/1999 e 71 d.P.R. 445/2000
in quanto in seguito alle verifiche effettuate circa l’ammissibilità della domanda ai sensi del combinato disposto degli artt. 30 bis del D.P.R. 394/99 e 71 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, nel corso della istruttoria è emerso che
Le disposizioni sono riportate come base delle verifiche amministrative sull'ammissibilità della domanda che hanno preceduto il preavviso di annullamento del nulla osta; il TAR non ne interpreta autonomamente il contenuto.
art. 22, comma 5-quater, d.lgs. 286/1998
il numero di lavoratori indicati nell’asseverazione non risulta conforme al numero di richieste presentate sullo SPI/ALI essendone presenti 18, determinando la revoca del nulla osta concesso secondo quanto prescritto dall’art.22 c.5 quater T.U. Immigrazione
La disposizione è indicata dalla Prefettura quale fondamento della revoca del nulla osta in relazione alle criticità emerse; la sentenza non decide la legittimità della revoca, rilevando il preavviso ai soli fini della sopravvenuta carenza di interesse sul ricorso contro il silenzio.
art. 4, commi 1 e 9, d.m. 55/2014
Poiché il procedimento viene definito con una pronuncia di rito, ai sensi dell’art. 4, comma 9, del D.M. n. 55/2014, il compenso può essere ridotto del 50%, e quindi determinato in € 1.806,50.
Per la liquidazione dei compensi in una causa di valore indeterminabile e di bassa complessità, il giudice assume i valori minimi e riduce del 50% il compenso in ragione della definizione con pronuncia di rito.
art. 130 d.P.R. 115/2002
Trattandosi però di soggetto ammesso al gratuito patrocinio, ai sensi dell’art. 130 del DPR n. 115/2002 l’importo del compenso tabellare va ridotto del 50% e, quindi, ulteriormente rideterminato in misura pari a € 903,25.
Per il difensore di una parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, il compenso tabellare è ridotto della metà; nel caso concreto, dopo la precedente riduzione per la pronuncia di rito, la liquidazione è stata determinata in € 903,25.
Massime di principio
- Nel giudizio contro il silenzio, la sopravvenuta emanazione di un preavviso di provvedimento sfavorevole può determinare la sopravvenuta carenza di interesse e l'improcedibilità del ricorso, anche quando il provvedimento conclusivo non sia ancora stato adottato.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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