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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21640/2024 del 01/08/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

La controversia trae origine da un’opposizione a decreto ingiuntivo con cui una società affittuaria era stata condannata al pagamento di somme richieste dalla curatela fallimentare della controparte, in relazione a un contratto di affitto d’azienda e ad un ulteriore importo collegato alla fattura emessa per il trasferimento di beni mobili, attrezzature e impianti del complesso aziendale. La società opponente aveva contestato il credito sostenendo che non fosse dovuto, anche per compensazione con un proprio maggior credito. In appello la corte territoriale ha dichiarato l’opposizione inammissibile per tardività, ritenendo che la controversia fosse soggetta al rito locatizio ex art. 447-bis c.p.c. e che l’opposizione fosse stata introdotta con citazione anziché con ricorso, oltre il termine previsto per l’iscrizione a ruolo. Con l’unico motivo di ricorso per cassazione la società ricorrente ha denunciato violazione e falsa applicazione dell’art. 40 c.p.c. (anche sotto il profilo processuale), sostenendo che la corte d’appello avesse erroneamente applicato i criteri di individuazione del rito in presenza di domande connesse; in particolare, ha affermato che la disciplina del cumulo avrebbe dovuto condurre all’applicazione del rito ordinario, che comunque l’eccezione finale dell’art. 40 c.p.c. riguarderebbe solo il rito del lavoro in senso proprio e non le controversie soggette al rito locatizio per rinvio dell’art. 447-bis c.p.c., e che, in ogni caso, per alcune pretese connesse al pagamento di canoni/crediti da rapporto già risolto sarebbe stato corretto il rito ordinario. Ha inoltre chiesto che, caduto il rilievo di tardività, venissero esaminati i motivi di appello rimasti assorbiti.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato, anzitutto, la violazione dell’art. 366, n. 6, c.p.c., perché il ricorso non indicava adeguatamente dove fosse rinvenibile il ricorso monitorio necessario per verificare la natura delle domande poste a fondamento del decreto ingiuntivo e quindi per stabilire se fosse corretto l’uso del rito locatizio oppure del rito ordinario. Inoltre, ha osservato che la stessa ricorrente, secondo quanto dedotto dalla controparte e non efficacemente contestato, aveva contribuito nel giudizio di merito all’impostazione del rito poi censurata; pertanto, anche a voler superare il difetto di autosufficienza, il motivo restava inammissibile perché la nullità processuale dedotta era stata in sostanza causata o comunque non tempestivamente fatta valere dalla parte che poi se ne doleva in cassazione. La Corte ha richiamato il principio secondo cui la parte che ha dato causa alla nullità non può dolersene quando abbia consumato il potere di deduzione entro il momento utile. Le spese sono state poste a carico della ricorrente, con statuizione anche sull’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 40 c.p.c.

    nei casi di connessione tra domande soggette a riti diversi, la disciplina sul rito applicabile rileva per stabilire la corretta forma di introduzione del giudizio e i relativi effetti sulla tempestività; la Corte richiama la prevalenza del rito ordinario rispetto al rito locatizio nel caso prospettato, ma non può verificare nel merito la censura per difetto di specifica indicazione degli atti.

  • art. 447-bis c.p.c.

    le controversie relative al rapporto di affitto di azienda sono state ritenute soggette al rito speciale locatizio; la questione del rito ha inciso sulla forma dell’opposizione al decreto ingiuntivo e sulla sua ammissibilità.

  • art. 641 c.p.c.

    il termine per l’iscrizione a ruolo assume rilievo ai fini della tempestività dell’opposizione introdotta con citazione nel rito ritenuto applicabile.

  • art. 366, n. 6, c.p.c.

    il ricorso deve contenere la specifica indicazione e localizzazione degli atti e documenti su cui si fonda il motivo; la mancata indicazione del ricorso monitorio e dell’ordinanza di mutamento del rito ha determinato l’inammissibilità del motivo.

  • art. 369 c.p.c.

    la Corte richiama l’onere di deposito degli atti e documenti su cui il ricorso si fonda, precisando che non è sufficiente il generico riferimento alla loro possibile presenza nel fascicolo d’ufficio.

  • art. 157 c.p.c.

    la parte che ha dato causa alla nullità non può rilevarla; il principio non opera oltre il momento in cui il giudice avrebbe potuto rilevare d’ufficio la nullità e, una volta consumato tale potere, la parte che vi ha contribuito non può dedurla come motivo di impugnazione.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato quale base del procedimento camerale di trattazione del ricorso per cassazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.

  • art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012

    norma che ha inserito il meccanismo dell’ulteriore contributo unificato nei casi previsti dall’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, il motivo che presuppone l’esame di atti o documenti processuali è inammissibile se il ricorrente non ne indica puntualmente la sede di produzione o di reperimento nel fascicolo, non essendo sufficiente un riferimento generico alla loro possibile esistenza negli atti di merito.
  • Quando l’ammissibilità di un’opposizione a decreto ingiuntivo dipende dalla corretta individuazione del rito applicabile, la parte che intende censurare la declaratoria di tardività deve dimostrare in modo autosufficiente il contenuto del ricorso monitorio e delle altre fonti documentali rilevanti.
  • La parte che abbia contribuito alla formazione della nullità processuale o che non l’abbia tempestivamente dedotta nel momento utile non può poi invocarla validamente in cassazione, una volta consumato il potere del giudice di rilevarla d’ufficio.
  • Nei casi di cumulo di domande soggette a riti diversi, l’individuazione del rito va compiuta in base alla disciplina positiva e alla natura delle domande introdotte, ma la censura di errore sul rito non può prescindere dalla precisa ricostruzione degli atti processuali che ne determinano la qualificazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveNotificazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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