Cassazione Penale, Sentenza n. 14313/2022 del 13/04/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza del Tribunale del riesame deducendo due principali censure: 1) violazione di legge e motivazione manifestamente illogica e lacunosa (art. 606 c.p.p.), sostenendo che il Tribunale abbia fatto un uso improprio della motivazione per relationem, si sia limitato a riaffermare la ricostruzione del GIP senza confrontarsi con le argomentazioni difensive e che le captazioni e le risultanze probatorie non dimostrerebbero il suo ruolo di promotore/organizzatore nell'associazione mafiosa; 2) vizi in ordine all'utilizzabilità delle intercettazioni ambientali e nullità/irregolarità dei decreti autorizzativi (artt. 266-271 c.p.p.), con la doglianza che tali questioni siano state trattate sommariamente e che la normativa sia stata interpretata in modo non condivisibile dal Tribunale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto infondati i motivi: ha confermato la coerenza e la completezza della motivazione del Tribunale del riesame, ritenuta priva di vizi logici manifesti; ha affermato la legittimità del richiamo per relationem ai decreti autorizzativi quando questi richiamano le richieste del PM e le relazioni di servizio della Polizia giudiziaria; ha ritenuto ampiamente motivata e fondata la valutazione delle captazioni, la quale ha consentito di attribuire al Nolano un ruolo di vertice/organizzatore nelle attività estorsive. Ha richiamato il principio della limitata sindacabilità della valutazione in sede di legittimità (non è consentita una rivalutazione del materiale probatorio se non per manifesta illogicità). Ha confermato inoltre l'applicazione del regime di presunzione di cui all'art. 275, comma 3, c.p.p. per i delitti di stampo mafioso, con conseguente necessità della custodia cautelare in carcere in mancanza di elementi concreti che consentano misure meno afflittive. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 416-bis c.p.
Reato di associazione di tipo mafioso contestato; la Corte conferma che, se sussistono gravi indizi per tale reato, opera il regime di presunzione cautelare previsto dall'art. 275 c.p.p. e la valutazione del ruolo apicale/organizzativo può desumersi dalle intercettazioni e dalle attività investigative.
art. 275, comma 3 c.p.p.
La Corte ribadisce la doppia presunzione introdotta dalla riforma: presunzione relativa di concretezza e attualità del pericolo di recidiva e presunzione sulla adeguatezza della custodia in carcere per i reati di stampo mafioso; tali presunzioni possono essere superate solo con elementi specifici che dimostrino che esigenze cautelari possono esser soddisfatte con misure meno afflittive.
art. 273 c.p.p.
Criteri per la valutazione dei gravi indizi di colpevolezza: la Cassazione può rilevare insussistenza dei gravi indizi solo in presenza di violazioni di legge o di manifesta illogicità della motivazione.
art. 606 c.p.p.
Motivi di ricorso per cassazione (violazione di legge e vizio di motivazione): la Corte applica il principio per cui la censura di mera diversa valutazione dei fatti non è rilevante in sede di legittimità se manca manifesta illogicità.
artt. 266-271 c.p.p.
Norme sulle intercettazioni: la Corte ha ritenuto che le contestazioni sulla regolarità dei decreti autorizzativi non siano state fondate; è legittimo il richiamo 'per relationem' ai documenti (richieste del PM, relazioni di PG) se il giudice li prende effettivamente in considerazione.
art. 192, comma 3 c.p.p.
Riguarda i riscontri necessari per usare le dichiarazioni di collaboratori; la Corte ricorda che le intercettazioni fra terzi possono costituire fonte diretta di prova anche senza i riscontri previsti dall'art.192, comma 3, fermo restando l'obbligo di valutazione logica delle conversazioni.
legge n. 47/2015
Intervento riformatore sul regime cautelare per reati di terrorismo e di stampo mafioso: la Corte richiama gli effetti sulla presunzione cautelare previsti dall'art.275 c.p.p.
art. 266 e segg. c.p.p. (decreti autorizzativi, proroga e locali di captazione)
La Corte afferma che sono legittimi i decreti che motivano per relationem se richiamano adeguatamente le richieste del PM e le relazioni di servizio e che l'uso di locali esterni alla Procura per le captazioni può essere giustificato se motivato.
Massime di principio
- In sede di Cassazione il controllo sulla motivazione delle misure cautelari è limitato: non è consentito riesaminare i fatti o rivalutare le prove salvo che emerga una manifesta illogicità o violazione di legge.
- Le intercettazioni possono essere valutate dal giudice (anche se fra terzi) come fonte diretta di prova; l'obbligo è valutare il loro significato con criteri di linearità logica.
- I decreti autorizzativi delle intercettazioni possono usare la motivazione per relationem se richiamano espressamente e fanno proprie le richieste del PM e le relazioni di servizio della Polizia giudiziaria.
- Per i reati di stampo mafioso l'art. 275, comma 3 c.p.p. determina una presunzione cautelare che rende obbligatoria la custodia cautelare in carcere in presenza di gravi indizi, salvo prova specifica che le esigenze cautelari possano essere soddisfatte con misure meno afflittive.
- La difesa che impugni una misura cautelare deve articolare censure che evidenzino vizi di legge o manifeste illogicità nella motivazione e non solo proporre una diversa valutazione degli elementi probatori.
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