Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 2616/2026 - Roma, Sezione 2Q

per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, dell’ordinanza dirigenziale n. 48 del 2 settembre 2024;

Giustizia amministrativa202413822

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. II quaterOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza dirigenziale comunale n. 48 del 2 settembre 2024

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato, chiedendone anche la sospensione cautelare, l'ordinanza dirigenziale n. 48 del 2 settembre 2024 adottata dal Comune di Gallicano nel Lazio. Dal testo non emerge il contenuto sostanziale dell'ordinanza né sono specificati i motivi di illegittimità dedotti. Il TAR ha rilevato che agli atti è stata depositata soltanto la prima pagina del provvedimento impugnato e che il Comune, non costituito in giudizio, non ha prodotto la copia integrale dell'atto né gli atti e documenti istruttori presupposti.

La decisione

Il TAR non ha deciso né la domanda di annullamento né quella cautelare. Rilevata l'incompletezza della copia del provvedimento impugnato, ha disposto un incombente istruttorio a carico del Comune di Gallicano nel Lazio, ordinandogli di depositare entro venti giorni dalla comunicazione amministrativa dell'ordinanza la copia integrale dell'ordinanza dirigenziale n. 48 del 2 settembre 2024 e gli atti e documenti istruttori sulla cui base essa è stata adottata. Il giudizio è stato rinviato per la trattazione del merito all'udienza pubblica del 21 aprile 2026. La segreteria è stata incaricata di comunicare l'ordinanza ai ricorrenti e al Comune presso la sede reale.

Norme richiamate

  • art. 46, comma 2, c.p.a.

    deve produrre l’eventuale provvedimento impugnato, nonché gli atti e i documenti in base ai quali l’atto è stato emanato, quelli in esso citati e quelli che l’amministrazione ritiene utili al giudizio

    La disposizione impone all'amministrazione di depositare il provvedimento impugnato e gli atti e documenti rilevanti per il giudizio entro il termine previsto dalla norma; tale obbligo può essere valorizzato dal giudice per acquisire la documentazione indispensabile alla decisione.

  • art. 65 c.p.a.

    È richiamato quale fondamento dei poteri istruttori esercitati dal giudice amministrativo.

Massime di principio

  • Quando la copia del provvedimento impugnato depositata in giudizio è incompleta e la documentazione integrale è indispensabile per decidere, il giudice amministrativo può ordinare all'amministrazione di depositare la copia integrale dell'atto e gli atti e documenti istruttori presupposti.
  • L'incombente istruttorio può essere disposto anche nei confronti dell'amministrazione non costituita in giudizio, imponendo il deposito documentale entro un termine stabilito dal giudice e rinviando la trattazione del merito.

Come è indicizzato

MaterieIstruttoria processuale
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.