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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07117/2023 del 09/03/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda risarcitoria proposta da due medici in servizio presso un presidio ospedaliero e assegnati in via esclusiva al pronto soccorso. La Corte d'appello aveva riconosciuto il solo danno biologico, ritenendo che l'assegnazione stabile a un'attività medica disagevole e gravosa avesse inciso sulla salute psicofisica, ma aveva escluso le ulteriori voci di danno invocate: danno morale, danno da dequalificazione professionale, perdita di chance e illegittimità della turnazione. I ricorrenti impugnano la sentenza deducendo, con il primo motivo, violazione dell'art. 2103 c.c. per avere il giudice di merito valorizzato l'equivalenza formale delle mansioni anziché la loro eterogeneità sostanziale rispetto alla storia professionale dei dipendenti; con il secondo motivo denunciano violazione degli artt. 2103 e 2697 c.c. e dell'art. 115 c.p.c., oltre a omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che fosse erronea l'esclusione del demansionamento, del danno morale e del danno esistenziale, trattati invece come danni-conseguenza. La resistente è la ASL, che ha resistito con controricorso.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché, nell'ambito della dirigenza sanitaria, inserita in un unico ruolo e in un unico livello, l'art. 2103 c.c. non è applicabile in via generale: la posizione dirigenziale esprime l'idoneità a ricoprire un incarico e non lo svolgimento di specifiche mansioni, in forza dell'art. 19 d.lgs. n. 165 del 2001 e della disciplina del d.lgs. n. 502 del 1992 e del c.c.n.l. richiamato. Ha ritenuto infondato anche il secondo motivo perché, escluso in radice il demansionamento, non era configurabile il danno da dequalificazione professionale né la perdita di chance; inoltre il danno morale ed esistenziale non risultavano risarcibili per difetto di allegazione e prova, dovendosi applicare i principi delle Sezioni Unite sul danno non patrimoniale, secondo cui il danneggiato deve allegare e provare gli elementi concreti idonei a ricostruire il pregiudizio lamentato. La Corte ha condannato i ricorrenti in solido alle spese e ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2103 c.c.

    non si applica in via generale alla dirigenza sanitaria, perché la qualifica dirigenziale rileva come idoneità professionale a ricoprire un incarico e non come spettanza di determinate mansioni

  • art. 19 d.lgs. n. 165 del 2001

    sancisce l'inapplicabilità generale dell'art. 2103 c.c. al rapporto dirigenziale pubblico

  • art. 15-ter d.lgs. n. 502 del 1992

    concorre a delineare la disciplina della dirigenza sanitaria, inserita in un unico ruolo distinto per profili professionali

  • art. 28, comma 6, del c.c.n.l. 8 giugno 2000

    richiamato quale fonte della disciplina della dirigenza sanitaria nel caso esaminato

  • art. 2697 c.c.

    richiamato dai ricorrenti, ma la Corte esclude la risarcibilità dei danni ulteriori per difetto di allegazione e prova

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato dai ricorrenti a sostegno della censura di incongruità logica e giuridica della decisione di merito

  • art. 97 c.p.c.

    fondamento della condanna solidale alle spese processuali

  • art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    consente di dare atto dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

  • Cass. Sez. Un. n. 26972 del 2008

    "il danneggiato dovrà, tuttavia, allegare tutti gli elementi che, nella concreta fattispecie siano idonei a fornire la serie concatenata di fatti noti che consentano di risalire al fatto ignoto"

    per il danno non patrimoniale diverso da quello biologico è necessaria specifica allegazione e prova degli elementi fattuali che ne consentano la dimostrazione

  • Cass. n. 91/19

    citata a supporto dell'inapplicabilità dell'art. 2103 c.c. alla dirigenza sanitaria

Massime di principio

  • Nella dirigenza sanitaria pubblica, la tutela contro il demansionamento non si fonda automaticamente sull'art. 2103 c.c., poiché la posizione dirigenziale è definita dall'idoneità a conferire incarichi nell'ambito di un ruolo unico e non dalla corrispondenza a mansioni predeterminate.
  • Quando il demansionamento sia escluso in radice per la struttura del rapporto dirigenziale, non possono essere riconosciuti automaticamente danni da dequalificazione professionale o da perdita di chance, se non sia allegato un concreto depauperamento del patrimonio professionale o una specifica occasione di carriera perduta.
  • Il danno non patrimoniale diverso dal danno biologico richiede allegazione e prova di circostanze specifiche idonee a dimostrare il pregiudizio subito; non è sufficiente la mera deduzione del danno in re ipsa.
  • Il giudice può riconoscere il danno biologico quando vi sia un accertamento medico-legale della lesione alla salute, ma per le componenti immateriali occorre una dimostrazione fattuale rigorosa del pregiudizio lamentato.

Come è indicizzato

MaterieDirigentiDanno non patrimoniale
RamiLavoroResponsabilità civile
IstitutiOnere della provaNesso di causalità

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