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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 7615/2023 del 22/02/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione in Cassazione avverso la sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. che aveva applicato la pena richiesta per il reato di cui all'art. 589-bis cod. pen. e aveva irrogato la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per anni due. Il ricorrente deduceva violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sanzione amministrativa accessoria, contestando in particolare l'omessa motivazione sulla durata della sospensione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il motivo fondato: il giudice a quo ha omesso di motivare in ordine alla durata della sanzione amministrativa accessoria. Per tale motivo la sentenza impugnata è stata annullata limitatamente alla sanzione amministrativa accessoria (sospensione della patente) e rinviata al Tribunale di Rieti per un nuovo giudizio esclusivamente su quel punto. La parte relativa alla condanna principale e alla pena sostanziale non è stata annullata.

Norme richiamate

  • art. 444 cod. proc. pen.

    Si tratta del procedimento per applicazione della pena su richiesta (cd. patteggiamento); la Corte ha ritenuto che anche nell'ambito di tale procedimento il giudice deve adeguatamente motivare le scelte relative alle sanzioni accessorie.

  • art. 589-bis cod. pen.

    Norma che disciplina l'omicidio stradale; il ricorso riguardava una condanna per tale fattispecie, ma il vizio rilevato dalla Cassazione concerneva esclusivamente la motivazione della sanzione amministrativa accessoria (sospensione della patente) collegata alla condanna.

Massime di principio

  • Quando un giudice applica sanzioni amministrative accessorie (es. sospensione della patente) deve motivare specificamente la scelta e la durata della sanzione; l'omessa motivazione può determinare annullamento parziale con rinvio.
  • Nel procedimento di applicazione della pena su richiesta (art. 444 c.p.p.) valgono comunque gli obblighi di motivazione per le misure accessorie, quindi il patteggiamento non esonera il giudice dal fornire adeguate ragioni.
  • La Cassazione tende ad operare un annullamento limitato al vizio riscontrato: se l'errore riguarda solo l'accessorio, la condanna principale resta confermata e la causa è rinviata per nuovo giudizio sul punto viziato.
  • In sede di nuovo giudizio il Tribunale dovrà motivare la durata della sanzione tenendo conto della gravità del fatto, delle circostanze personali dell'imputato, della finalità rieducativa e del principio di proporzionalità.
  • Per il difensore, è utile contestare specificamente la mancanza di motivazione sulle misure accessorie quando la motivazione fornita dal giudice è generica o nulla; per l'accusa, curare che la proposta e la motivazione delle misure accessorie siano documentate e motivate.

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