Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 38777/2022 del 13/10/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza che ha respinto la sua opposizione al diniego dell'applicazione dell'indulto previsto dalla legge n.241/2006. Sosteneva che l'art. 1, comma 2, lett. b) della legge n.241/2006 non considera come titolo ostativo la mera partecipazione all'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti prevista dall'art. 74, comma 2, d.P.R. n.309/1990, e che quindi la sua condanna per partecipazione (anche se aggravata) non avrebbe dovuto escludere l'indulto.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha rilevato che il ricorrente era stato condannato per partecipazione ad associazione finalizzata allo spaccio aggravata dalla disponibilità di armi (art. 74, commi 2 e 4, d.P.R. n.309/1990) e ha ritenuto infondata l'interpretazione difensiva. La Corte ha interpretato la disposizione di legge che indica come ostativa la fattispecie di cui all'art. 74 'nelle ipotesi previste dai commi 1, 4, 5' nel senso che le fattispecie richiamate non consentono l'applicazione dell'indulto; ha escluso che il precedente citato (Maiarù, relativo al comma 6 su piccolo spaccio) sia applicabile alla fattispecie della mera partecipazione. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • legge n. 241/2006, art. 1, comma 2, lettera b)

    La Corte interpreta la norma nel senso che il richiamo all'art. 74 d.P.R. n. 309/1990 'nelle ipotesi previste dai commi 1, 4, 5' impedisce l'applicazione dell'indulto per le fattispecie richiamate; la lettura difensiva, che escluderebbe la mera partecipazione (comma 2) dalla categoria ostativa, è ritenuta contrastante col dato letterale e non accolta

  • d.P.R. n. 309/1990, art. 74 (commi rilevanti: 1, 2, 4, 5, 6)

    La Corte distingue le diverse fattispecie previste dai commi: la previsione sul 'piccolo spaccio' (comma 6) è stata trattata in giurisprudenza come autonoma e meno allarmante, mentre le fattispecie relative a ruolo nel sodalizio (commi 1 e 2) e alle aggravanti (comma 4 e 5) rientrano tra quelle ostative all'indulto quando richiamate dalla legge n.241/2006

  • codice di procedura penale, art. 616

    Applicato per disporre la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali in caso di rigetto del ricorso

Massime di principio

  • Quando una norma che disciplina benefici di clemenza richiama specifiche fattispecie di reato, il giudice tende a seguire il dato letterale: un richiamo espresso a determinati commi o ipotesi viene applicato in senso restrittivo e ostativo al beneficio
  • La mera partecipazione all'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (art. 74, comma 2) può essere considerata ostativa all'indulto se il richiamo normativo è formulato in modo ampio o include aggravanti richiamate dalla legge sul beneficio
  • Precedenti giurisprudenziali che riguardano fattispecie ritenute autonome e meno gravi (es. comma 6 sul piccolo spaccio) non si estendono automaticamente ad altre fattispecie dell'art. 74: bisogna verificare la specificità del comma e il diverso profilo di allarme sociale
  • In casi simili la strategia difensiva utile è dimostrare ambiguità normativa, insufficiente riferimento letterale o contrasto con il principio di proporzionalità; altrimenti il richiamo testuale della norma prevale
  • Occorre prestare attenzione alle aggravanti (es. disponibilità di armi, sostanze adulterate): quando presenti, esse rafforzano l'argomento della ostatività al beneficio

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.