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Sentenza

Sentenza n. 39/2026 - Perugia, Sezione 1

per l'annullamento - del verbale del Comitato di Gestione dell'Ambito Territoriale di Caccia n. 3 Ternano- Orvietano del 19 giugno 2025, comunicata ai componenti dell'ATC n. 3 in data 03 giugno 2025, recante l’elezione a Presidente dell'Avv. Roberto Romani; - del verbale dell'ATC n. 3 Ternano Orvietano del 4 giugno 2025; - del verbale dell'ATC n. 3 Ternano Orvietano del 12 giugno 2025, recante la ratifica della nomina a Presidente dell’Avv. Romani; - della nota di chiarimenti della Regione Umbria prot. 107107 del 4 giugno 2025, successivamente comunicata;

Giustizia amministrativa202500335

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Umbria - Perugia, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Verbali recanti l'elezione e la successiva ratifica del presidente del Comitato di gestione dell'ATC, nonché nota regionale di chiarimenti sulla validità dell'elezione

Esito

DIFETTO DI GIURISDIZIONE

Favorevole al resistente (ATC, regione e controinteressato)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno contestato la validità dell'elezione del presidente del Comitato di gestione dell'ATC, deducendo, in primo luogo, la violazione della disciplina regionale sul quorum, poiché la maggioranza dei due terzi avrebbe dovuto essere calcolata sull'intero numero dei componenti assegnati, pari a venti, anziché sui diciannove presenti, con conseguente insufficienza dei tredici voti favorevoli. Hanno inoltre censurato la nota regionale di chiarimenti, ritenendola fondata su un'erronea interpretazione della disciplina sulla costituzione del Comitato; hanno sostenuto che il ventesimo componente fosse già stato nominato e comunicato prima della riunione, con conseguente necessità di considerarlo nel calcolo del quorum; hanno dedotto l'illegittima convocazione e la mancata convocazione del componente dimissionario o del sostituto, invocando il principio di continuità dell'organo; infine, hanno contestato la successiva ratifica del 12 giugno 2025, effettuata mediante votazione palese, per violazione della segretezza del voto e dei principi di buon andamento, correttezza e imparzialità. Le parti resistenti hanno eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, trattandosi di controversia riguardante la vita interna di un organismo associativo privato, nonché il difetto di legittimazione attiva dei ricorrenti.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione, senza esaminare i motivi relativi al quorum, alla convocazione, alla validità della nomina e alla segretezza della votazione. Gli Ambiti territoriali di caccia svolgono funzioni pubblicistiche rilevanti in materia di organizzazione del prelievo venatorio e gestione faunistica, sono disciplinati dalla normativa pubblicistica e sottoposti a controlli e finanziamenti pubblici; tuttavia, la natura pubblicistica opera limitatamente alle attività nelle quali si esplicano tali funzioni. Il Comitato di gestione è invece un organismo associativo privato dotato di personalità giuridica di diritto privato. Gli atti relativi alla convocazione, alla composizione, alla costituzione e alla formazione della volontà degli organi direttivi costituiscono espressione della vita interna e della micro-organizzazione dell'associazione, non dell'esercizio di poteri pubblicistici. I componenti dell'organo vantano quindi posizioni di diritto soggettivo e la controversia rientra nella giurisdizione del giudice ordinario. Il TAR ha indicato il giudice ordinario quale giudice munito di giurisdizione, precisando che il giudizio potrà essere riproposto ai sensi dell'art. 11 c.p.a., con salvezza degli effetti processuali e sostanziali ove riassunto entro tre mesi dal passaggio in giudicato. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 11 l.r. Umbria n. 14/1994

    È stato richiamato dai ricorrenti quale disposizione che disciplinerebbe il quorum per l'elezione del presidente del Comitato di gestione; il TAR non ha esaminato nel merito la relativa censura per difetto di giurisdizione.

  • art. 4 r.r. Umbria n. 6/2008

    Il Comitato di gestione è un organismo associativo privato, che non ha fini di lucro, a cui è affidata la gestione dell'A.T.C. Il Comitato di gestione si configura come organismo rappresentativo organizzato in forma di associazione privata di secondo grado formata dalla Regione e dalle associazioni agricole, venatorie e di protezione ambientale. Al Comitato di gestione è riconosciuta la personalità giuridica ai sensi della normativa vigente, per la rilevanza di interesse pubblico dei compiti assegnati.

    La disposizione conferma la natura associativa e privatistica del Comitato di gestione, pur in presenza di compiti di interesse pubblico.

  • art. 6 r.r. Umbria n. 6/2008

    Individua le funzioni pubblicistiche degli ATC, relative principalmente alla gestione faunistica, al prelievo venatorio, alla prevenzione e al risarcimento dei danni da fauna selvatica e al coordinamento della vigilanza venatoria.

  • art. 14 d.lgs. n. 157/1992

    È richiamato quale base della scelta legislativa di adottare, per gli ATC, modelli organizzativi mutuati dal diritto civile, salve le specifiche deroghe derivanti dalla natura pubblicistica di determinate attività.

  • art. 11 c.p.a.

    Consente la riproposizione della domanda davanti al giudice munito di giurisdizione, conservando gli effetti processuali e sostanziali se il giudizio è riassunto entro tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza.

Massime di principio

  • La natura pubblicistica delle funzioni svolte da un organismo associativo non determina automaticamente la sottoposizione alla giurisdizione amministrativa di tutte le controversie che lo riguardano: la giurisdizione deve essere individuata in relazione alla concreta attività controversa e alla sua natura sostanziale.
  • Gli atti relativi alla convocazione, alla composizione, alla costituzione e alla formazione della volontà degli organi direttivi di un organismo associativo privato costituiscono espressione della vita interna e della micro-organizzazione dell'ente, e restano soggetti al diritto privato quando non implicano l'esercizio di specifici poteri pubblicistici.
  • Le controversie sulla nomina del presidente e sul funzionamento interno del Comitato di gestione di un Ambito territoriale di caccia riguardano posizioni di diritto soggettivo e appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, anche se l'ATC svolge funzioni pubblicistiche in materia faunistico-venatoria.
  • Un medesimo soggetto può essere assoggettato a regimi pubblicistici per le attività funzionali al perseguimento dei compiti pubblici affidatigli e a regimi privatistici per gli atti di organizzazione interna e per le attività non direttamente riconducibili a tali compiti.
  • Quando il giudice amministrativo declina la giurisdizione indicando il giudice ordinario come munito di giurisdizione, la causa può essere riproposta davanti a quest'ultimo ai sensi dell'art. 11 c.p.a., con conservazione degli effetti processuali e sostanziali se il giudizio è riassunto entro tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza.

Come è indicizzato

MaterieGiurisdizione e riparto
RamiProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizione

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