Cassazione Penale, Ordinanza n. 04842/2025 del 06/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito impugnata resta quindi ferma, compresa la valutazione sull'aggravante contestata e sul mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Lecce del 20 marzo 2024 deducendo due censure: (1) violazione di legge e vizio di motivazione sulla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis.1 c.p.; (2) violazione di legge e vizio di motivazione sul mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La Corte ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché riferito a motivi d'appello rinunciati parzialmente, dunque già coperti da giudicato interno e non deducibili in cassazione; ha inoltre osservato che il motivo era comunque privo di specificità, poiché riproponeva doglianze di fatto già esaminate e disattese dal giudice di merito. Il secondo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato, poiché il diniego delle attenuanti generiche può essere motivato con riferimento agli elementi negativi ritenuti decisivi o alla mancanza di elementi positivi, come nel caso di specie, in cui la Corte territoriale aveva valorizzato i plurimi e gravi precedenti penali e le modalità allarmanti della condotta.
Norme richiamate
art. 416-bis.1 c.p.
La circostanza aggravante è stata ritenuta sussistente dalla Corte territoriale; la censura in cassazione è stata dichiarata inammissibile perché relativa a motivi d'appello rinunciati e, comunque, generica nel contestare una valutazione di fatto già adeguatamente motivata.
art. 62-bis c.p.
Il diniego delle attenuanti generiche è stato ritenuto legittimamente motivato mediante il richiamo a elementi negativi decisivi, in particolare ai precedenti penali dell'imputato e alle modalità della condotta, senza necessità di esaminare analiticamente tutti gli elementi favorevoli dedotti dalle parti.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso è stata applicata la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- La rinuncia parziale ai motivi di appello determina il giudicato interno sui capi oggetto di rinuncia; perciò è inammissibile il ricorso per cassazione che riproponga censure attinenti a quei motivi.
- In cassazione il motivo deve essere specifico: è inammissibile la doglianza che si limiti a riprodurre contestazioni di fatto già esaminate e disattese dal giudice di merito con motivazione congrua.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche può essere motivato in modo sintetico purché il giudice indichi gli elementi negativi decisivi o l'assenza di elementi positivi; non è necessario confutare uno per uno tutti gli argomenti favorevoli prospettati dalla difesa.
- La valorizzazione di plurimi precedenti penali e delle modalità allarmanti della condotta costituisce motivazione sufficiente per negare le attenuanti generiche.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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