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Sentenza

Sentenza n. 5460/2026 - Napoli, Sezione 3

per l'annullamento a) dell’ordinanza dirigenziale del Comune di San Giorgio a Cremano n. 339/2025 del 20 ottobre 2025, recante la declaratoria di acquisizione gratuita al patrimonio comunale delle particelle di terreno di comproprietà del Sig. Angelo Tarallo, identificate catastalmente ai nn. 1797, 1978, 1799, 1800 e 1801 del foglio 3, inclusive dell’edificato ivi insistente e con esclusione dei subalterni 2 e 5 della particella 1797 e della relativa area di sedime; b) delle ordinanze di demolizione n. 20 del 16 giugno 2006 e n. 14 del 1° luglio 2009, richiamate nella suddetta ordinanza di acquisizione; c) dell’ordinanza dirigenziale del Comune di San Giorgio a Cremano n. 264/2025 del 31 luglio 2025, con cui è stata disposta la cessazione dell’attività di fattoria didattica svolta dalla ricorrente sul terreno di proprietà del Sig. Angelo Tarallo, nonché della relazione tecnica avente pari data ivi richiamata; d) del provvedimento della Regione Campania di cancellazione della ricorrente dall’albo regionale delle fattorie didattiche, reso con disposizione dirigenziale prot. n. 414920 del 25 agosto 2025 e confermato con decreto dirigenziale n. 215 del 5 settembre 2025.

Giustizia amministrativa202506625

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Ordinanza comunale di acquisizione gratuita al patrimonio del Comune dei terreni e dei manufatti abusivi, ordinanza di cessazione dell’attività di fattoria didattica e provvedimento regionale di cancellazione dall’albo delle fattorie didattiche; sono state impugnate anche le precedenti ordinanze di demolizione del 2006 e del 2009

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (enti pubblici)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’impresa agricola, iscritta all’albo regionale delle fattorie didattiche e comodataria di un terreno di circa 4.000 mq appartenente a un erede del proprietario originario, ha impugnato l’ordinanza del Comune del 20 ottobre 2025 che ha disposto l’acquisizione gratuita di più particelle e dei manufatti abusivi, l’ordinanza comunale del 31 luglio 2025 di cessazione dell’attività e la cancellazione regionale dall’albo disposta il 25 agosto 2025 e confermata il 5 settembre 2025. Ha dedotto: contraddittorietà dell’ordinanza acquisitiva, che avrebbe riconosciuto la titolarità delle particelle agli eredi pur acquisendole al patrimonio comunale; impossibilità di imputare all’erede l’inottemperanza agli ordini di demolizione del 2006 e 2009, indirizzati al padre autore degli abusi; mancata trascrizione dell’ordinanza acquisitiva, asseritamente necessaria per produrre l’effetto acquisitivo; invalidità derivata degli atti di cessazione e cancellazione e violazione della comunicazione di avvio, anche in considerazione dell’affidamento maturato per i precedenti riscontri positivi del Comune. Le ordinanze di demolizione erano state notificate nel 2006 e nel 2009 e sono state impugnate solo il 30 ottobre 2025. Ulteriori censure relative all’estraneità dell’impresa agli abusi e all’affidamento sono state collocate nella parte in fatto del ricorso; altre contestazioni sono state introdotte soltanto con memorie non notificate.

La decisione

Il TAR ha circoscritto l’esame all’ordinanza acquisitiva del 20 ottobre 2025, all’ordinanza di cessazione del 31 luglio 2025 e al provvedimento regionale di cancellazione. Ha dichiarato irricevibile per tardività l’impugnazione delle ordinanze di demolizione del 2006 e del 2009, notificate ai rispettivi destinatari e contestate ben oltre il termine di sessanta giorni; la decadenza è opponibile anche agli eredi e agli aventi causa e non può essere aggirata per effetto della successione. Nel merito ha respinto le censure: l’indicazione degli eredi nell’ordinanza acquisitiva serve a individuare i soggetti incisi e non costituisce riconoscimento contraddittorio della loro titolarità; l’erede subentra nei rapporti e negli obblighi amministrativi non penali gravanti sui beni del de cuius, mentre la misura ripristinatoria e l’acquisizione conseguente all’inottemperanza hanno carattere reale e seguono l’immobile abusivo. L’acquisizione gratuita si produce ope legis dopo l’inottemperanza all’ordine di demolizione per novanta giorni; la trascrizione prevista dall’art. 31, comma 4, d.P.R. 380/2001 ha funzione di pubblicità-notizia e non è requisito di legittimità o efficacia dell’acquisto. Venuta meno la premessa dell’illegittimità dell’acquisizione, è stata respinta anche la censura di invalidità derivata degli atti di cessazione e cancellazione. L’omessa comunicazione di avvio non invalida tali atti, poiché, trattandosi di attività vincolata in presenza di irregolarità edilizia che esclude la legittimità dell’attività, il loro contenuto non avrebbe potuto essere diverso; non è inoltre tutelabile l’affidamento nel mantenimento di una situazione abusiva. Il TAR ha dichiarato inammissibili i motivi “intrusi” inseriti nella parte in fatto, in violazione dell’art. 40 c.p.a., e le nuove censure proposte con memorie non notificate, che non possono ampliare il thema decidendum. Il ricorso è stato respinto; la ricorrente è stata condannata a pagare € 2.500, oltre accessori, al Comune e € 2.500, oltre accessori, alla Regione.

Norme richiamate

  • artt. 29 e 41 c.p.a.

    tali provvedimenti sono stati regolarmente notificati nei confronti del destinatario Giorgio Tarallo rispettivamente nelle date del 3 luglio 2006 e del 29 luglio 2009, mentre l’odierno gravame è stato portato alla notifica solo il 30 ottobre 2025, ossia dopo svariati anni e ben oltre il termine decadenziale di sessanta giorni previsto dal combinato disposto degli artt. 29 e 41 c.p.a.

    Le ordinanze di demolizione devono essere impugnate entro sessanta giorni dalla notificazione; la decadenza maturata nei confronti del destinatario originario vale anche per eredi e aventi causa e non è rimossa dalla successione.

  • art. 31, commi 3 e 4, d.P.R. 380/2001

    In materia di illeciti edilizi, il provvedimento di acquisizione gratuita al patrimonio comunale degli immobili abusivi e della relativa area di sedime si configura quale conseguenza automatica della mancata esecuzione della demolizione, che si verifica quindi ope legis a seguito dell’inottemperanza all’ingiunzione di demolizione dopo il decorso di novanta giorni dalla sua notifica.

    L’acquisizione gratuita consegue ope legis all’inottemperanza all’ordine di demolizione protratta per novanta giorni. Il meccanismo ha carattere reale e può incidere sugli eredi o aventi causa del proprietario responsabile; la trascrizione del provvedimento non è requisito costitutivo né condizione di efficacia dell’acquisto.

  • art. 7 l. 241/1990

    Invero, giova osservare che in caso di attività vincolata – come nella fattispecie, trattandosi di provvedimenti di cessazione e di revoca/decadenza di titoli abilitativi commerciali, la cui emissione è condizionata dal venir meno di uno dei presupposti di legittimità dei titoli stessi, quale la regolarità urbanistico-edilizia – le norme sulla partecipazione procedimentale devono essere interpretate in senso sostanziale e non meramente formale, così che la loro violazione non determina illegittimità del provvedimento, qualora sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato.

    La mancata comunicazione di avvio non comporta l’illegittimità degli atti vincolati quando sia palese che, in ragione dell’accertato venir meno di un presupposto di legittimità, il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso.

  • art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990

    Tanto è prescritto dall’art. 21-octies, comma 2, prima parte, della legge n. 241/1990, il quale, attraverso la dequotazione dei vizi formali dell’atto vincolato, mira a garantire una maggiore efficienza all’azione amministrativa, risparmiando antieconomiche ed inutili duplicazioni di attività, laddove il riesercizio del potere non potrebbe comunque portare all’attribuzione del bene della vita richiesto dall’interessato.

    Il vizio di mancata partecipazione procedimentale non invalida l’atto vincolato quando è evidente che il riesercizio del potere non potrebbe condurre a un contenuto diverso né attribuire all’interessato il bene richiesto.

  • art. 40, commi 1 e 2, c.p.a.

    Infatti, l’art. 40 c.p.a., nello stabilire al comma 1 che il ricorso deve contenere partitamente l’esposizione sommaria dei fatti e i motivi specifici su cui si fonda il ricorso e, al comma 2, che i motivi proposti in violazione del comma 1, lettera d), sono inammissibili, ha lo scopo di incentivare la redazione di ricorsi dal contenuto chiaro e di porre argine alla prassi dei gravami non strutturati secondo un’esatta suddivisione tra fatto e motivi di diritto, con il conseguente rischio che trovino ingresso i cd. “motivi intrusi”, ossia i motivi inseriti nelle parti del ricorso dedicate al fatto, che ingenerano a loro volta il rischio della pronuncia di sentenze che non esaminino tutti i motivi per la difficoltà di individuarli in modo palese ed univoco.

    I motivi di censura devono essere esposti in modo specifico nella parte del ricorso dedicata alle ragioni in diritto; i motivi inseriti soltanto nella parte in fatto sono inammissibili.

Massime di principio

  • L’acquisizione gratuita conseguente all’inottemperanza all’ordine di demolizione ha carattere reale e segue l’immobile abusivo nei successivi passaggi di titolarità. L’erede del proprietario responsabile subentra negli obblighi amministrativi non penali gravanti sui beni, anche se non ha realizzato né partecipato all’abuso.
  • L’effetto acquisitivo previsto dall’art. 31 d.P.R. 380/2001 si produce ope legis dopo novanta giorni dalla notificazione dell’ordine di demolizione rimasto ineseguito. La trascrizione dell’ordinanza acquisitiva ha funzione di pubblicità-notizia e non è requisito di legittimità o di efficacia dell’acquisto a titolo originario.
  • La successione ereditaria non riapre né consente di aggirare il termine decadenziale per impugnare provvedimenti amministrativi già notificati al dante causa: eredi e aventi causa acquistano il bene nella situazione giuridica esistente al momento della successione.
  • La violazione dell’obbligo di comunicazione di avvio non invalida un provvedimento vincolato quando sia palese che il contenuto non avrebbe potuto essere diverso; non è tutelabile l’affidamento nel mantenimento di una situazione edilizia abusiva.
  • Nel ricorso amministrativo i motivi devono essere specificamente esposti nella parte dedicata alle ragioni in diritto; le censure collocate soltanto nella parte in fatto sono inammissibili ai sensi dell’art. 40 c.p.a. Nuovi motivi o elementi sostanzialmente nuovi non possono essere introdotti con memorie non notificate alle controparti.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniInvalidità del provvedimentoLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiEdiliziaProcesso amministrativoProcedimento amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiPartecipazione procedimentaleVizi formali non invalidantiDecadenza e tardivitàLegittimo affidamento

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