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Sentenza

Tribunale, Ordinanza T-300/22

Order of the General Court (Seventh Chamber) of 23 March 2023. — Domaine Boyar International v European Union Intellectual Property Office. — EU trade mark – Opposition proceedings – Application for the EU figurative mark BOLGARÉ – Previous designation of origin ‘Bolgheri’ – Article 8(4a) of Regulation (EC) No 207/2009 (now Article 8(6) of Regulation (EU) 2017/1001 – Article 46(1)(d) of Regulation 2017/1001 – Article 103(2)(b) of Regulation (EU) No 1308/2013. — Case T-300/22

Giurisprudenza europea62022TO0300

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale respinge il ricorso di Domaine Boyar International contro la decisione EUIPO che aveva accolto l’opposizione del Consorzio DOC Bolgheri e Bolgheri Sassicaia. Viene confermata sia la legittimazione del consorzio a far valere la DOP sia l’esistenza di un’evocazione della DOP "Bolgheri" da parte del segno "BOLGARÉ". La decisione ribadisce l’ampia tutela delle DOP vitivinicole contro uso, imitazione ed evocazione.

Opposizione a marchio UE fondata su una DOP: il Tribunale conferma il rigetto della registrazione del segno figurativo "BOLGARÉ" perché evoca la DOP "Bolgheri" e perché il consorzio era legittimato ad agire

La questione giuridica

Se il consorzio opponente fosse autorizzato, ai sensi della normativa UE e nazionale applicabile, a far valere la DOP "Bolgheri" in opposizione; e se il segno richiesto "BOLGARÉ" evocasse la DOP "Bolgheri" ai sensi dell’articolo 103, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 1308/2013, con conseguente diniego di registrazione del marchio UE.

Principio di diritto

Il Tribunale afferma che, in sede di opposizione contro una domanda di marchio UE, l’organismo legittimato secondo il diritto nazionale può produrre anche tardivamente, e il EUIPO può valutare, le prove necessarie a dimostrare la sua legittimazione; inoltre, un marchio evoca una DOP quando il pubblico di riferimento stabilisce un nesso diretto e sufficientemente chiaro con la denominazione protetta, nesso che può derivare dalla somiglianza visiva e fonetica dei segni e dalla natura identica o affine dei prodotti. Nel caso di specie, "BOLGARÉ" evoca "Bolgheri" per il pubblico italiano, sicché la domanda di registrazione è correttamente respinta.

Norme richiamate

  • Articolo 263 TFUE
  • Regolamento (CE) n. 207/2009
  • Regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 8, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 46, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 95, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1001
  • Regolamento delegato (UE) 2018/625
  • Articolo 7, paragrafi 2, lettera e), e 5, del regolamento delegato (UE) 2018/625
  • Regolamento (UE) n. 1308/2013
  • Articolo 103, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 1308/2013
  • Regole di procedura del Tribunale, articolo 126
  • Regole di procedura del Tribunale, articolo 134, paragrafo 1

Opposizione a marchio UE fondata sulla DOP "Bolgheri"

La pronuncia, resa in un ricorso ex articolo 263 TFUE contro una decisione della seconda commissione di ricorso EUIPO, riguarda il rifiuto di registrazione del marchio figurativo UE "BOLGARÉ" per numerosi prodotti della classe 33, in particolare bevande alcoliche. L’opposizione era stata proposta dal Consorzio per la tutela dei vini con denominazione di origine Bolgheri e Bolgheri Sassicaia sulla base della DOP "Bolgheri".

Fatti e procedimento amministrativo

Il richiedente aveva depositato la domanda di marchio il 2 maggio 2017. Il consorzio aveva presentato opposizione il 9 agosto 2017, invocando, tra l’altro, l’articolo 8, paragrafo 4a, del regolamento n. 207/2009, oggi articolo 8, paragrafo 6, del regolamento 2017/1001. L’Opposition Division aveva respinto l’opposizione; la commissione di ricorso ha invece accolto l’appello del consorzio e respinto la domanda di registrazione.

Normativa rilevante

Il Tribunale ricorda che, poiché la domanda è stata presentata il 2 maggio 2017, la disciplina sostanziale applicabile è quella del regolamento n. 207/2009 nella sua versione originaria, mentre il procedimento è disciplinato dal regolamento 2017/1001 e dal regolamento delegato 2018/625. Ai fini della controversia rilevano in particolare:

  • l’articolo 46, paragrafo 1, lettera d), del regolamento 2017/1001;
  • l’articolo 95, paragrafo 2, del regolamento 2017/1001;
  • l’articolo 7, paragrafi 2, lettera e), e 5, del regolamento delegato 2018/625;
  • l’articolo 103, paragrafo 2, lettera b), del regolamento n. 1308/2013.

Primo motivo: legittimazione del consorzio opponente

Con il primo motivo la ricorrente sosteneva che il consorzio non fosse autorizzato a esercitare i diritti derivanti dalla DOP "Bolgheri" e che l’EUIPO non potesse tenere conto di alcune traduzioni prodotte tardivamente. Il Tribunale respinge l’argomento, richiamando il potere discrezionale dell’EUIPO di prendere in considerazione fatti ed elementi di prova prodotti oltre i termini, ai sensi dell’articolo 95, paragrafo 2, del regolamento 2017/1001, nonché la deroga prevista dall’articolo 27, paragrafo 4, del regolamento delegato 2018/625 nel giudizio dinanzi alla commissione di ricorso.

Il Tribunale osserva che la commissione di ricorso aveva fondato la legittimazione del consorzio sul decreto ministeriale del 19 luglio 2017, che confermava un precedente decreto del 5 giugno 2014, e che la legge italiana n. 238 del 2016, pur citata, non menzionava specificamente il consorzio. Poiché la ricorrente non aveva dimostrato alcun errore manifesto nella valutazione delle prove, il motivo è dichiarato manifestamente infondato.

Secondo motivo: evocazione della DOP "Bolgheri"

Con il secondo motivo la ricorrente contestava che la commissione di ricorso avesse ravvisato l’evocazione della DOP soltanto sulla base delle somiglianze visive e fonetiche, sostenendo che il consumatore avrebbe invece percepito un riferimento alla Bulgaria e che il pubblico avrebbe colto differenze grafiche e fonetiche tra "Bolgheri" e "BOLGARÉ".

Il Tribunale richiama la giurisprudenza della Corte di giustizia sull’articolo 103, paragrafo 2, lettera b), del regolamento n. 1308/2013: la protezione delle DOP è ampia e sussiste evocazione quando il consumatore, di fronte al segno contestato, associa immediatamente alla mente il prodotto protetto dalla DOP, in presenza di un nesso sufficientemente chiaro e diretto. Tale nesso può risultare, tra l’altro, da somiglianze visive e fonetiche e dalla natura simile dei prodotti.

Nel caso concreto il Tribunale rileva che:

  • i termini "bolgaré" e "Bolgheri" hanno lunghezza simile e condividono le prime quattro lettere e l’ultima lettera;
  • la stilizzazione del marchio è lieve;
  • le combinazioni "gh" e "g" sono pronunciate in modo identico dal pubblico pertinente;
  • i prodotti in causa sono tutti bevande alcoliche.

Per tali ragioni, il pubblico italiano pertinente sarebbe indotto a pensare direttamente al prodotto coperto dalla DOP "Bolgheri". Il fatto che il segno possa anche richiamare la Bulgaria non esclude l’evocazione della DOP. Il motivo è quindi respinto.

Decisione e spese

Il Tribunale respinge integralmente il ricorso. La ricorrente è condannata a sopportare le proprie spese e quelle del consorzio interveniente; l’EUIPO sopporta le proprie spese, in quanto non aveva chiesto la condanna della ricorrente salvo che in caso di udienza, poi non tenuta.

Principi affermati

La pronuncia conferma che, nelle opposizioni fondate su una DOP, l’EUIPO può valutare prove depositate oltre il termine quando ciò rientri nel suo potere discrezionale processuale. Ribadisce inoltre che la nozione di "evocazione" di cui all’articolo 103, paragrafo 2, lettera b), del regolamento n. 1308/2013 va interpretata in modo ampio: basta che il segno contestato produca nel consumatore un richiamo diretto e sufficientemente chiaro alla denominazione protetta, anche in presenza di ulteriori possibili associazioni concettuali.

Come è indicizzato

Materiemarchi dell’unione europeadenominazioni di origine protettesettore vitivinicoloopposizione alla registrazioneevocazione di indicazioni geografiche

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