Sentenza n. 742/2026 - Latina, Sezione 1
per l'annullamento del provvedimento di rigetto della domanda di integrazione salariale del 18 agosto 2020, avente ad oggetto l’istanza n. 3309807688/33010001/10000003.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di rigetto della domanda di integrazione salariale per il periodo 6 luglio 2020 - 1 agosto 2020
Esito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il rigetto dell’istanza di integrazione salariale presentata ai sensi degli artt. 17 e seguenti del d.l. n. 18/2020. Con il primo motivo ha dedotto il difetto di motivazione, sostenendo che la formula abbreviata "no Corr. Inquadr" non consentisse di comprendere le ragioni del diniego e di esercitare pienamente il diritto di difesa. Con il secondo motivo ha dedotto l’insussistenza dei presupposti del rigetto, affermando di essere inquadrata nel settore industriale, di versare contributi per la CIG e di avere ricevuto in precedenza l’autorizzazione alla CIGO per un diverso periodo emergenziale. Ha richiamato, inoltre, l’attribuzione dei codici di autorizzazione "0J" e "1S", nonché la disciplina emergenziale dell’art. 19 del d.l. n. 18/2020, sostenendo che essa avrebbe ampliato l’accesso agli ammortizzatori sociali. L’INPS non si è costituito. La società aveva altresì presentato ricorso amministrativo al Comitato Amministratore della Gestione Prestazioni Temporanee, rimasto inevaso.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto infondato perché, sebbene abbreviata, la dicitura "no Corr. Inquadr" consentiva di comprendere che il diniego dipendeva dal non corretto inquadramento ai fini dell’accesso alla CIG; la prova della sufficiente intelligibilità della motivazione è stata desunta anche dall’articolata difesa svolta dalla ricorrente proprio su tale presupposto. Il secondo motivo è stato respinto perché l’attività effettivamente esercitata dalla società, consistente nella gestione in outsourcing delle procedure sanzionatorie per violazioni del codice della strada e nei connessi servizi informatici, non rientra tra le attività ammesse alla CIGO dall’art. 10 del d.lgs. n. 148/2015. L’inquadramento nel settore industria risultante dal codice statistico contributivo non è stato ritenuto sufficiente, dovendo l’accesso essere verificato in relazione all’attività concretamente esercitata. Neppure l’attribuzione dei codici "0J" e "1S" è stata considerata decisiva: il codice "0J" indicava l’assoggettamento al Fondo di integrazione salariale, mentre la società non rientrava nell’ambito del Titolo I del d.lgs. n. 148/2015 relativo alla CIGO. Il precedente accoglimento di una domanda di CIGO non poteva rendere legittimo il successivo provvedimento, poiché un precedente provvedimento eventualmente adottato in assenza dei presupposti non attribuisce un diritto alla prestazione. Il TAR ha precisato che, ove sussistenti i requisiti di legge, la società avrebbe potuto accedere all’assegno ordinario garantito dal FIS. Nulla è stato disposto sulle spese, poiché l’INPS, pur vittorioso, non si era costituito.
Norme richiamate
art. 17 e ss. d.l. n. 18/2020
Disciplina richiamata per la domanda di integrazione salariale presentata dalla società nel periodo emergenziale.
art. 19 d.l. n. 18/2020, convertito dalla l. n. 27/2020
Ha previsto, per i datori di lavoro che avessero sospeso o ridotto l’attività per l’emergenza COVID-19, l’accesso al trattamento ordinario di integrazione salariale o all’assegno ordinario, senza derogare alla delimitazione soggettiva delle prestazioni prevista dalla disciplina ordinaria.
art. 49 l. n. 88/1989
Individua i criteri di classificazione dei datori di lavoro ai fini previdenziali e assistenziali; l’inquadramento contributivo deve essere effettuato in relazione all’attività esercitata.
art. 10 d.lgs. n. 148/2015
Delimita le imprese e le attività cui si applicano le integrazioni salariali ordinarie e i relativi obblighi contributivi; l’attività della ricorrente non rientra nell’elenco normativo.
art. 28, comma 4, d.lgs. n. 148/2015
Richiamato in relazione all’adeguamento della disciplina del Fondo di integrazione salariale alle disposizioni del decreto legislativo.
art. 2112 c.c.
Richiamato dalla circolare INPS n. 47/2020 ai fini del computo dei periodi lavorativi nei casi di trasferimento d’azienda o subentro nell’appalto; non costituisce la ratio decisiva della controversia.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Ha consentito la trattazione da remoto della causa nell’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato.
Massime di principio
- L’accesso alla cassa integrazione guadagni ordinaria richiede che l’attività concretamente esercitata dal datore di lavoro rientri tra quelle tassativamente individuate dall’art. 10 del d.lgs. n. 148/2015; la mera classificazione formale nel settore industria non è sufficiente.
- L’inquadramento previdenziale e l’attribuzione di codici contributivi o di autorizzazione non comportano automaticamente il diritto alla CIGO, quando tali codici siano riferibili ad altri strumenti di sostegno, come il Fondo di integrazione salariale, o non dimostrino la riconducibilità dell’attività alle categorie previste dalla legge.
- Una motivazione sintetica o abbreviata è sufficiente quando consente al destinatario di comprendere la ragione essenziale del diniego e di contestarla efficacemente; l’effettivo svolgimento di articolate difese sul punto può confermare che il diritto di difesa non è stato pregiudicato.
- L’accoglimento di una precedente domanda di integrazione salariale, se avvenuto in assenza dei presupposti normativi, non consolida il diritto alla prestazione e non vincola l’amministrazione a reiterare l’errore in una successiva istruttoria.
- La disciplina emergenziale dell’art. 19 del d.l. n. 18/2020 amplia e semplifica l’accesso agli ammortizzatori sociali per le situazioni causate dall’emergenza epidemiologica, ma non elimina i presupposti soggettivi e oggettivi stabiliti dalla disciplina delle integrazioni salariali ordinarie.
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