Sentenza del 09/05/2018 n. 11044 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
A seguito dell'omessa presentazione della dichiarazione dei redditi per il 2002, l'Agenzia ha emesso un accertamento induttivo ai sensi dell'art. 41 del D.P.R. n. 600/1973, determinando un maggior reddito d'impresa di 245.000 euro, maggiori imposte IRPEG e IRAP e una maggiore IVA, oltre a interessi e sanzioni. La società ha contestato, tra l'altro, l'inesistenza o nullità della notifica, l'insufficiente motivazione dell'atto e il metodo di determinazione induttiva del reddito, sostenendo che l'Ufficio avesse considerato i ricavi senza tenere conto dei costi e delle componenti negative risultanti dalla contabilità.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il motivo relativo alla notifica, ritenendo che l'eventuale vizio fosse sanato dalla tempestiva impugnazione dell'atto e che la società non avesse dimostrato uno specifico pregiudizio al diritto di difesa né dedotto la decadenza dell'Amministrazione. Ha dichiarato inammissibile il motivo sull'insufficiente motivazione, perché non riferito a un fatto decisivo nei termini richiesti dalla versione applicabile dell'art. 360, n. 5, c.p.c. Ha invece accolto il motivo relativo alla determinazione del reddito: anche in caso di omessa dichiarazione l'Amministrazione può procedere induttivamente, ma deve considerare, anche mediante stima, le componenti negative del reddito e confrontarsi con le contestazioni specifiche del contribuente. La sentenza della CTR è stata cassata con rinvio alla CTR del Lazio, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese. L'accoglimento del terzo motivo ha assorbito il quarto.
Norme richiamate
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 41
In caso di omessa dichiarazione, l'Ufficio può determinare il reddito sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti.
La norma consente un accertamento induttivo anche mediante presunzioni prive dei requisiti ordinari di gravità, precisione e concordanza, ma non autorizza l'Amministrazione a ignorare le componenti negative del reddito emerse o ragionevolmente stimabili.
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39
È richiamato per distinguere le modalità di accertamento applicabili in presenza di dichiarazione irregolare rispetto a quelle previste per l'omessa dichiarazione dall'art. 41.
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60
Disciplina le modalità di notificazione degli atti tributari, in collegamento con le norme del codice di procedura civile.
Codice di procedura civile, art. 137
Richiamato tra le norme sulla notificazione degli atti processuali.
Codice di procedura civile, art. 148
Disciplina la relazione di notificazione. La sua eventuale irregolarità non determina automaticamente l'inesistenza della notifica se l'atto ha comunque raggiunto il destinatario e non è stato compromesso il diritto di difesa.
Codice di procedura civile, art. 156
Prevede la sanatoria delle nullità degli atti processuali per raggiungimento dello scopo. Il principio è applicabile anche ai vizi di notifica degli avvisi di accertamento, quando il contribuente abbia conosciuto l'atto e abbia potuto difendersi.
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, nn. 3 e 5
Il ricorso per cassazione deve distinguere le violazioni di legge dai vizi motivazionali; per la versione applicabile al ricorso, il vizio di motivazione doveva riguardare un fatto decisivo e non una generica insufficienza delle argomentazioni.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 62
Individua i limiti del ricorso per cassazione nel processo tributario, collegandoli ai motivi previsti dall'art. 360 c.p.c.
Massime di principio
- L'omessa dichiarazione consente all'Amministrazione un accertamento induttivo ampio e fondato anche su presunzioni semplici, ma non consente di determinare il reddito considerando soltanto i ricavi: devono essere valutati anche i costi e le altre componenti negative, eventualmente mediante stima induttiva.
- Quando il contribuente contesta in modo specifico il metodo di calcolo del reddito, il giudice deve esaminare concretamente tali contestazioni; non è sufficiente richiamare genericamente il processo verbale di constatazione, le scritture contabili o documentazione extracontabile.
- Un vizio di notifica dell'avviso di accertamento tende a essere sanato se il contribuente impugna tempestivamente l'atto e dimostra di averne conosciuto il contenuto. Per ottenere l'annullamento occorre indicare uno specifico pregiudizio difensivo oppure la decadenza dell'Amministrazione dal potere impositivo.
- La contestazione della notifica non dovrebbe limitarsi a denunciare un'irregolarità formale: è necessario dimostrare come essa abbia impedito la piena conoscenza dell'atto, compromesso la difesa o prodotto conseguenze sui termini di decadenza.
- Nel ricorso per cassazione i motivi devono essere formulati in modo chiaro e riferiti ai presupposti specifici del vizio denunciato; tuttavia, la compresenza di più profili nello stesso motivo non comporta automaticamente l'inammissibilità se le doglianze sono comprensibili e separabili.
- La decisione di cassazione con rinvio non determina necessariamente l'annullamento definitivo della pretesa tributaria: impone al giudice di merito una nuova valutazione, soprattutto sulla corretta ricostruzione del reddito e delle componenti negative.
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