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Sentenza

Sentenza del 09/05/2018 n. 11044 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

A seguito dell'omessa presentazione della dichiarazione dei redditi per il 2002, l'Agenzia ha emesso un accertamento induttivo ai sensi dell'art. 41 del D.P.R. n. 600/1973, determinando un maggior reddito d'impresa di 245.000 euro, maggiori imposte IRPEG e IRAP e una maggiore IVA, oltre a interessi e sanzioni. La società ha contestato, tra l'altro, l'inesistenza o nullità della notifica, l'insufficiente motivazione dell'atto e il metodo di determinazione induttiva del reddito, sostenendo che l'Ufficio avesse considerato i ricavi senza tenere conto dei costi e delle componenti negative risultanti dalla contabilità.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il motivo relativo alla notifica, ritenendo che l'eventuale vizio fosse sanato dalla tempestiva impugnazione dell'atto e che la società non avesse dimostrato uno specifico pregiudizio al diritto di difesa né dedotto la decadenza dell'Amministrazione. Ha dichiarato inammissibile il motivo sull'insufficiente motivazione, perché non riferito a un fatto decisivo nei termini richiesti dalla versione applicabile dell'art. 360, n. 5, c.p.c. Ha invece accolto il motivo relativo alla determinazione del reddito: anche in caso di omessa dichiarazione l'Amministrazione può procedere induttivamente, ma deve considerare, anche mediante stima, le componenti negative del reddito e confrontarsi con le contestazioni specifiche del contribuente. La sentenza della CTR è stata cassata con rinvio alla CTR del Lazio, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese. L'accoglimento del terzo motivo ha assorbito il quarto.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 41

    In caso di omessa dichiarazione, l'Ufficio può determinare il reddito sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti.

    La norma consente un accertamento induttivo anche mediante presunzioni prive dei requisiti ordinari di gravità, precisione e concordanza, ma non autorizza l'Amministrazione a ignorare le componenti negative del reddito emerse o ragionevolmente stimabili.

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39

    È richiamato per distinguere le modalità di accertamento applicabili in presenza di dichiarazione irregolare rispetto a quelle previste per l'omessa dichiarazione dall'art. 41.

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60

    Disciplina le modalità di notificazione degli atti tributari, in collegamento con le norme del codice di procedura civile.

  • Codice di procedura civile, art. 137

    Richiamato tra le norme sulla notificazione degli atti processuali.

  • Codice di procedura civile, art. 148

    Disciplina la relazione di notificazione. La sua eventuale irregolarità non determina automaticamente l'inesistenza della notifica se l'atto ha comunque raggiunto il destinatario e non è stato compromesso il diritto di difesa.

  • Codice di procedura civile, art. 156

    Prevede la sanatoria delle nullità degli atti processuali per raggiungimento dello scopo. Il principio è applicabile anche ai vizi di notifica degli avvisi di accertamento, quando il contribuente abbia conosciuto l'atto e abbia potuto difendersi.

  • Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, nn. 3 e 5

    Il ricorso per cassazione deve distinguere le violazioni di legge dai vizi motivazionali; per la versione applicabile al ricorso, il vizio di motivazione doveva riguardare un fatto decisivo e non una generica insufficienza delle argomentazioni.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 62

    Individua i limiti del ricorso per cassazione nel processo tributario, collegandoli ai motivi previsti dall'art. 360 c.p.c.

Massime di principio

  • L'omessa dichiarazione consente all'Amministrazione un accertamento induttivo ampio e fondato anche su presunzioni semplici, ma non consente di determinare il reddito considerando soltanto i ricavi: devono essere valutati anche i costi e le altre componenti negative, eventualmente mediante stima induttiva.
  • Quando il contribuente contesta in modo specifico il metodo di calcolo del reddito, il giudice deve esaminare concretamente tali contestazioni; non è sufficiente richiamare genericamente il processo verbale di constatazione, le scritture contabili o documentazione extracontabile.
  • Un vizio di notifica dell'avviso di accertamento tende a essere sanato se il contribuente impugna tempestivamente l'atto e dimostra di averne conosciuto il contenuto. Per ottenere l'annullamento occorre indicare uno specifico pregiudizio difensivo oppure la decadenza dell'Amministrazione dal potere impositivo.
  • La contestazione della notifica non dovrebbe limitarsi a denunciare un'irregolarità formale: è necessario dimostrare come essa abbia impedito la piena conoscenza dell'atto, compromesso la difesa o prodotto conseguenze sui termini di decadenza.
  • Nel ricorso per cassazione i motivi devono essere formulati in modo chiaro e riferiti ai presupposti specifici del vizio denunciato; tuttavia, la compresenza di più profili nello stesso motivo non comporta automaticamente l'inammissibilità se le doglianze sono comprensibili e separabili.
  • La decisione di cassazione con rinvio non determina necessariamente l'annullamento definitivo della pretesa tributaria: impone al giudice di merito una nuova valutazione, soprattutto sulla corretta ricostruzione del reddito e delle componenti negative.

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