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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 51323/2023 del 22/12/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'assoluzione pronunciata dalla Corte d'appello di Genova per carenza dell'elemento soggettivo del reato di ricettazione (art. 648 c.p.). Il Procuratore generale ha contestato l'argomentazione della corte territoriale secondo cui la carta di soggiorno, essendo rilasciata a una donna, non avrebbe potuto recare alcuna utilità all'imputato; ha sostenuto che ai fini della ricettazione il "profitto" non deve intendersi solo come lucro economico ma come qualsiasi utilità (anche non patrimoniale) che l'agente si propone di conseguire, e che la mancata o inadeguata indicazione della provenienza della cosa è indice probatorio della volontà di occultamento e quindi dell'elemento soggettivo.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Procuratore generale, ritenendolo fondato. Ha annullato la sentenza di assoluzione e ha rinviato gli atti ad altra sezione della Corte di Appello di Genova per un nuovo giudizio, con la precisazione che la nozione di profitto ai fini dell'art. 648 c.p. comprende utilità anche non patrimoniali e che la prova del dolo specifico può desumersi anche dall'omessa o non attendibile indicazione della provenienza del bene e dalla valutazione di possibili usi futuri del bene ricettato.

Norme richiamate

  • art. 648 cod. pen. (ricettazione)

    La nozione di "profitto" prevista dall'art. 648 c.p. non è limitata al solo interesse economico: comprende qualsiasi utilità, anche non patrimoniale, che l'agente si propone di conseguire con la ricezione del bene.

  • Sez. 2, n. 15680 del 22/03/2016, Rv.266516

    Principio secondo cui il profitto rilevante per la ricettazione include utilità non patrimoniali; utilizzato per confutare la tesi che sia necessaria una finalità esclusivamente economica.

  • Sez. 2, n. 45071 del 14/10/2021, Zaniolo, Rv.282508

    Conferma dell'ampiezza della nozione di profitto ai fini dell'art. 648 c.p.

  • Sez. 2, n. 14283 del 23/02/2022, Di Lalla, Rv.283094

    Richiama che il dolo specifico comprende la proiezione finalistica verso condotte illecite future realizzabili tramite il bene ricettato; non è necessaria l'effettiva realizzazione dell'utilità per la consumazione del reato.

  • Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, Kebe, Rv.270120

    La mancata o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta può costituire prova dell'elemento soggettivo (volontà di occultamento/acquisto in mala fede).

  • Sez. 2, n. 26881 del 25/05/2022, Difranco (non massimata)

    Ulteriore richiamo al principio che l'omissione o l'incoerenza sulla provenienza è indice di mala fede e può sostenere la prova del dolo specifico nella ricettazione.

Massime di principio

  • Il "profitto" richiesto dall'art. 648 c.p. deve intendersi in senso ampio: comprende qualsiasi utilità (economica o non economica) che il ricettatore si propone di conseguire; non è necessario dimostrare un guadagno patrimoniale concreto.
  • La prova del dolo specifico nella ricettazione può essere anche indiretta e fondata su elementi comportamentali e circostanziali: omissione o spiegazioni inadeguate circa la provenienza del bene sono indici rilevanti di mala fede.
  • Non è necessario che il ricettatore realizzi effettivamente l'utilità attesa: è sufficiente la proiezione finalistica (intento) di ottenere un vantaggio, anche tramite futuri illeciti o tramite alterazione/cessione del bene.
  • La natura del bene (es. documento personale rilasciato a terzi) non esclude a priori la configurabilità del reato: bisogna valutare le possibili modalità d'uso, alterazione o cessione del bene e le circostanze che denotano la volontà di trarre utilità.
  • In giudizio d'appello e di legittimità è necessario aderire al consolidato orientamento della Cassazione su questi punti; argomentazioni che escludono il dolo sulla base di mere congetture o supposizioni (es. impossibilità pratica di trarre utilità) possono essere ritenute illogiche e vizianti.
  • In assenza di prova diretta, il giudice deve valutare complessivamente tutti gli indizi (comportamento, dichiarazioni, incongruenze sulla provenienza) per stabilire se sussista la consapevolezza e la volontà di trarre utilità dal bene ricettato.

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