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Sentenza

Sentenza n. 1871/2026 - Venezia, Sezione 1

Giustizia amministrativa202601050

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione delle sentenze del TAR Veneto nn. 829, 830 e 831 del 2025, nella parte in cui avevano condannato l’Amministrazione al pagamento, con distrazione al difensore, di complessivi € 2.434,23 per spese legali

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (difensore antistatario)

Prevale il privato

La controversia

Il difensore, in proprio quale beneficiario della distrazione delle spese legali, ha proposto ricorso per l’ottemperanza alle sentenze nn. 829, 830 e 831 del 2025, deducendo la mancata corresponsione da parte delle amministrazioni intimate di complessivi € 2.434,23 dovuti in forza dei giudicati.

La decisione

Dopo la notifica del ricorso, l’Amministrazione ha pagato le somme dovute; il difensore lo ha confermato con dichiarazione depositata il 15 settembre 2026. Il TAR ha quindi dichiarato cessata la materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a. Ha rilevato, ai fini della soccombenza virtuale, la fondatezza della domanda, considerata la spettanza delle somme e la loro tardiva erogazione. Ha tuttavia compensato per metà le spese, liquidate in € 800,00, valorizzando l’adempimento spontaneo, benché tardivo, quale comportamento conciliativo. Per la restante metà ha condannato il Ministero al pagamento di € 400,00, oltre restituzione del contributo unificato, spese generali al 15% e accessori di legge, con distrazione al difensore antistatario. Il contributo unificato è stato posto a carico della parte soccombente anche in presenza di compensazione parziale.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Visto l’art. 114 cod. proc. amm.;

    La disposizione individua il rito dell’ottemperanza utilizzato per ottenere l’esecuzione delle sentenze; il testo non ne espone una specifica interpretazione sostanziale.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    Ritenuto che deve essere, pertanto, dichiarata l’intervenuta cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm.;

    L’adempimento dell’Amministrazione intervenuto dopo la proposizione del ricorso e idoneo a soddisfare la pretesa azionata giustifica la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.

  • art. 26 c.p.a.

    Ritenuto, tuttavia, che il principio della soccombenza non risulta assoluto, potendo il giudice, ai sensi del combinato disposto degli artt. 26 cod. proc. amm. e 92 cod. proc. civ., valutare la sussistenza di ragioni di compensazione delle spese tra le parti del giudizio (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 11 ottobre 2021, n. 6824);

    Il principio di soccombenza non impedisce al giudice di compensare le spese quando ricorrano ragioni giustificative, valutabili anche alla luce del comportamento tenuto dalle parti.

  • art. 92 c.p.c.

    Ritenuto, tuttavia, che il principio della soccombenza non risulta assoluto, potendo il giudice, ai sensi del combinato disposto degli artt. 26 cod. proc. amm. e 92 cod. proc. civ., valutare la sussistenza di ragioni di compensazione delle spese tra le parti del giudizio (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 11 ottobre 2021, n. 6824);

    La disciplina consente la compensazione delle spese in presenza di ragioni che il giudice reputi idonee, nel caso concreto individuate nell’adempimento spontaneo, seppur tardivo, dell’Amministrazione.

  • art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. 115/2002

    Ritenuto, infatti, che l’obbligazione di pagamento del contributo unificato è tale ex lege per l’importo predeterminato e grava in ogni caso sulla parte soccombente, essendo sottratta alla potestà del giudice, sia quanto alla possibilità di disporne la compensazione, sia quanto alla determinazione del suo ammontare (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 27 novembre 2024, n. 9533).

    Il contributo unificato grava ex lege sulla parte soccombente per l’importo predeterminato e non può essere compensato né modificato dal giudice, anche quando le spese di lite siano compensate.

Massime di principio

  • Quando l’Amministrazione adempie, dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza, l’obbligazione risultante dal giudicato e il ricorrente conferma l’avvenuto pagamento, il giudice dichiara cessata la materia del contendere.
  • Nella regolazione delle spese in caso di cessazione della materia del contendere, il giudice può valutare la soccombenza virtuale e compensare, in tutto o in parte, le spese valorizzando l’adempimento spontaneo dell’Amministrazione, anche se tardivo, quale condotta conciliativa.
  • Il contributo unificato resta a carico della parte soccombente anche in caso di compensazione, totale o parziale, delle spese di giudizio; il giudice non può disporne la compensazione né modificarne l’importo.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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