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Sentenza

Sentenza n. 2269/2026 - Milano, Sezione 5

per l'annullamento della graduatoria conclusiva della Procedura selettiva per titoli e discussione pubblica per la copertura di n. 1 (uno) posto di ricercatore universitario a tempo determinato per il Gruppo Scientifico Disciplinare 01/MATH-05 ANALISI NUMERICA; Settore Scientifico Disciplinare: MATH-05/A Analisi numerica – Dipartimento di Scienze Teoriche e Applicate, Facoltà di Ingegneria, indetta con D.R. n. 545/24 del 6 novembre 2024; nonché, occorrendo, e nei limiti dell’interesse della ricorrente di ogni atto e documento, anche di estremi non noti, presupposto, consequenziale o comunque connesso, con particolare, ma non esclusivo, riferimento: a tutti i verbali della Commissione esaminatrice, con particolare riferimento alle operazioni di fissazione dei criteri di valutazione dei titoli, nonché di valutazione dei titoli stessi; al decreto rettorale 9 maggio 2025, n. 237/2025, recante approvazione degli atti della procedura; ad ogni atto, anche non conosciuto, ad essi consequenziale, ivi compresi gli atti integranti proposta di chiamata, chiamata e presa di servizio del candidato dichiarato vincitore.

Giustizia amministrativa202503768

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. VSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: graduatoria conclusiva e atti della procedura selettiva per la copertura di un posto di ricercatore universitario a tempo determinato, compreso il decreto rettorale di approvazione degli atti

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (università e vincitore)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente, classificatasi seconda con 339 punti, a fronte dei 355 attribuiti al vincitore, ha dedotto anzitutto la violazione del bando e delle disposizioni in materia di autocertificazione, partecipazione procedimentale e soccorso istruttorio, lamentando la mancata valutazione di esperienze didattiche e di ricerca svolte all'estero, nonché della partecipazione a conferenze internazionali. Ha sostenuto che tali attività fossero state adeguatamente documentate mediante una dichiarazione riferita all'attività di Teaching Assistant presso il KTH Royal Institute of Technology e mediante autocertificazione resa nella domanda. In subordine ha dedotto l'illegittimità del bando nella parte in cui richiedeva idonea documentazione per i titoli e le attività estere. Con il secondo motivo ha contestato l'attendibilità della valutazione dei titoli e delle pubblicazioni, denunciando difetto di istruttoria e motivazione, eccesso di potere, disparità di trattamento ed erronea attribuzione dei punteggi nelle voci relative alle attività estere, alla docenza, ai premi, alla partecipazione a commissioni, all'organizzazione di gruppi di ricerca e alle pubblicazioni, anche in comparazione con il vincitore.

La decisione

Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Quanto al primo motivo, ha interpretato il bando nel senso che, per l'attività didattica e i titoli di provenienza estera, non fosse sufficiente l'autodichiarazione, essendo richiesta una certificazione proveniente dall'università o dall'ente presso cui l'attività era stata svolta. L'unica dichiarazione prodotta per l'attività presso il KTH era comunque priva della firma del dichiarante; le ulteriori attività erano prive della certificazione richiesta. La mera autocertificazione non poteva quindi sostituire la documentazione probatoria prescritta dalla lex specialis. Il bando è stato ritenuto conforme alle disposizioni sovraordinate, anche considerando le regole sulle dichiarazioni relative a fatti verificabili presso autorità estere e sul riconoscimento dei titoli stranieri. È stata inoltre esclusa l'illegittimità del mancato soccorso istruttorio: l'integrazione avrebbe comportato una rimessione in termini e una violazione della par condicio, consentendo di sanare ex post una documentazione incompleta o insufficiente. Quanto al secondo motivo, il Collegio ha ricordato che le valutazioni della commissione concorsuale costituiscono esercizio di discrezionalità tecnica e sono sindacabili solo per manifesta irragionevolezza, arbitrarietà, illogicità, irrazionalità, travisamento o inattendibilità del criterio. Le contestazioni della ricorrente sono state ritenute in parte generiche e in parte dirette a sostituire alle valutazioni della commissione una diversa valutazione di merito. Il TAR ha verificato le singole censure, rilevando che i criteri predeterminati erano stati applicati sia alla ricorrente sia al controinteressato: la docenza in corso era stata valutata anche per la ricorrente; alcune attività estere non erano valutabili per carenza documentale; i punteggi relativi a premi, commissioni, organizzazione e pubblicazioni erano stati attribuiti in base ad attinenza, modalità di partecipazione, originalità, rilevanza scientifica, apporto individuale e continuità della produzione. La maggiore valutazione del vincitore è stata ricondotta anche alla maggiore attinenza delle sue pubblicazioni al settore oggetto della selezione. La ricorrente è stata condannata al pagamento di complessivi 3.000 euro di spese, da ripartire in parti uguali tra università e controinteressato.

Norme richiamate

  • art. 3, punto 11, del bando

    Fermo restando quanto descritto nel presente bando, non vengono presi in considerazione ai fini della presente selezione l’attività didattica svolta all’estero e i titoli di provenienza estera che non siano accompagnati da idonea documentazione e traduzione, da allegare in formato PDF alla domanda nella apposita sezione «Titoli».

    La clausola impone, per le attività didattiche e i titoli di provenienza estera, la produzione tempestiva di idonea documentazione; la mera autocertificazione non è sufficiente.

  • art. 3, comma 4, d.P.R. 445/2000

    Al di fuori dei casi di cui ai commi 2 e 3 gli stati, le qualità personali e i fatti, sono documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all'originale, dopo aver ammonito l'interessato sulle conseguenze penali della produzione di atti o documenti non veritieri.

    Per fatti e qualità riferiti a soggetti o autorità estere, la documentazione deve provenire dalla competente autorità estera e rispettare le forme previste, salvo i casi disciplinati dai commi precedenti.

  • art. 38, comma 3, d.lgs. 165/2001

    È richiamato quale espressione delle disposizioni concernenti la documentazione e il riconoscimento dei titoli conseguiti all'estero.

  • legge 148/2002

    È richiamata, insieme all'art. 38, comma 3, d.lgs. 165/2001, quale disciplina collegata al riconoscimento dei titoli di studio e accademici conseguiti all'estero.

  • art. 24 l. 240/2010

    È indicato dalla ricorrente tra le disposizioni asseritamente violate nella procedura per il reclutamento del ricercatore universitario.

  • artt. 3, 6, 10, comma 1, e 18 l. 241/1990

    Sono invocati dalla ricorrente in relazione agli obblighi procedimentali, alla partecipazione e alla valutazione della documentazione prodotta.

  • art. 15 l. 183/2011

    È richiamato dalla ricorrente in materia di documentazione amministrativa e autocertificazione.

  • artt. 40, 41 e 43 d.P.R. 445/2000

    Sono richiamati dalla ricorrente a sostegno dell'ammissibilità e dell'efficacia delle dichiarazioni sostitutive.

  • art. 112 c.p.c.

    Il TAR lo richiama per affermare di avere esaminato tutti gli aspetti rilevanti della controversia in conformità al principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

Massime di principio

  • Quando la lex specialis di una procedura selettiva richiede, per titoli o attività svolti all'estero, idonea documentazione proveniente dall'università o dall'ente interessato, la mera autocertificazione del candidato non sostituisce la certificazione richiesta, salvo che il bando preveda espressamente il contrario.
  • Il soccorso istruttorio non può essere utilizzato per integrare ex post documentazione essenziale prescritta dal bando e non prodotta nei termini, poiché ciò determinerebbe una rimessione in termini e una violazione della par condicio tra i candidati.
  • Le valutazioni delle commissioni concorsuali in ordine a titoli e pubblicazioni sono espressione di discrezionalità tecnica e sono sindacabili soltanto in presenza di manifesta irragionevolezza, arbitrarietà, illogicità, irrazionalità, travisamento dei fatti o inattendibilità del criterio applicato.
  • Il giudice amministrativo può verificare i fatti e l'attendibilità del criterio tecnico utilizzato dalla commissione, ma non può sostituire a quel criterio una diversa valutazione di merito proposta dal candidato o elaborata dal giudice stesso.
  • La comparazione tra candidati non evidenzia una disparità di trattamento quando la commissione applica a tutti i concorrenti i criteri predeterminati e giustifica i diversi punteggi sulla base di elementi pertinenti, quali l'attinenza delle pubblicazioni al settore scientifico disciplinare.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciDecisione e riti speciali
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieProve e valutazione delle commissioniValutazione dei titoli e punteggiCommissione esaminatrice
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaSoccorso istruttorioDifetto di istruttoriaConcorrenza ed evidenza pubblica

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