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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 1439/2023 del 18/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Procedimento disciplinare scaturito da ispezione sull'attività notarile per ritardi sistematici nella registrazione e trascrizione di atti (periodi: 10/06/2018-31/12/2018 e 10/01/2019-30/06/2019 con centinaia di atti registrati oltre il ventesimo giorno, taluni oltre il trentunesimo/trentaseiesimo giorno) e per l'organizzazione dello studio (numerose stipule in giorni e località diverse che avrebbero impedito la necessaria personalità della prestazione). Contestate violazioni dell'art. 2671 c.c., artt. 147 lett. a) e b) legge notarile, varie disposizioni del codice deontologico (artt. 42 lett. d), 36, 37, 24) e mancata collaborazione con l'ispezione. Il ricorrente ha sollevato questioni di illegittimità costituzionale e di contrasto con norme tributarie/telematiche (art. 3‑bis d.lgs. 463/1997, d.P.R. 308/2000), censure probatorie, eccezioni di tardività dell'azione disciplinare e richieste di attenuanti.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili o infondati i motivi: le questioni di illegittimità costituzionale e i rimedi invocati non sono stati accolti; la Corte d'appello ha correttamente constatato, sulla base dell'ispezione e delle risultanze di fatto non sindacabili in sede di legittimità, la reiterata violazione dell'obbligo di curare la trascrizione "nel più breve tempo possibile" (art. 2671 c.c.), integrando illecito disciplinare ex art. 147 lett. a) legge notarile. È stato respinto il rilievo che la disciplina tributaria (termine di 30 giorni) abroghi l'obbligo privatistico di tempestività: le due norme coesistono e hanno finalità diverse. Sono state altresì rigettate le censure sulla mancata ammissione della prova testimoniale e sulla produzione del CD-ROM, sostenendo che le domande istruttorie non erano specifiche e che la documentazione prodotta non provava l'effettiva intelligibilità/ personalità della prestazione. L'eccezione di improcedibilità per tardiva notifica/deposito è stata respinta (PEC del 10/06/2021 e deposito con spedizione 30/06/2021 ritenuto tempestivo). Le attenuanti generiche non sono state concesse: la reiterazione della condotta e la registrazione negli intervalli previsti da norme tributarie non equivalgono a ravvedimento idoneo a mitigare la sanzione. Il ricorso è quindi stato rigettato e confermata la sanzione (sospensione di sei mesi), con condanna alle spese.

Norme richiamate

  • art. 2671 c.c.

    Obbligo per il notaio o altro pubblico ufficiale che ha ricevuto o autenticato l'atto soggetto a trascrizione di curare che la trascrizione venga eseguita "nel più breve tempo possibile"; tale obbligo è valutato caso per caso dal giudice di merito con riferimento alla natura dell'atto, alle circostanze concrete e alla diligenza professionale richiesta.

  • art. 147 lett. a) legge notarile (L. 89/1913)

    Prevede illecito disciplinare a forma libera per condotte idonee a ledere dignità, reputazione, decoro e prestigio della professione notarile; la violazione può essere accertata anche in assenza di tipizzazione stretta, integrandosi con il codice deontologico e la valutazione degli organi disciplinari.

  • art. 3‑bis d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 463 (modificato)

    Disciplina procedure telematiche/modello unico informatico e autoliquidazione ai fini della registrazione; non abroga né sostituisce l'obbligo privatistico di tempestività previsto dall'art. 2671 c.c.; regola termini tributari (es. 30 giorni per la richiesta di registrazione) con finalità diverse.

  • art. 4 d.P.R. 18 agosto 2000, n. 308

    Regolamento sulle procedure telematiche per gli adempimenti tributari in materia di atti immobiliari (termine per richiesta di registrazione); rilevante ai fini tributari ma non idoneo a far decadere l'obbligo di "più breve tempo possibile" a carico del notaio.

  • art. 6 d.lgs. 347/1990

    Riferimento normativo di carattere tributario richiamato nelle censure del ricorrente; non sostituisce né esclude l'obbligo civilistico/disciplinare del notaio.

  • art. 28 legge notarile

    Consente al notaio di rifiutare il ministero se le parti non depositano l'importo di tasse, onorari e spese; implica che il notaio non è sempre obbligato ad adempiere immediatamente quando mancano somme, ma resta rilevante il dovere di diligenza e la possibilità di ricusare il servizio.

  • art. 144 legge notarile

    Prevede le attenuanti nella determinazione della sanzione disciplinare; la loro concessione è rimessa al giudizio discrezionale del giudice del merito e richiede fatti concreti quali ravvedimento o riparazione del danno.

  • art. 145 legge notarile

    Disciplina la recidiva/ aggravanti; la sua applicazione dipende dalla valutazione del giudice e non è stata ritenuta operante nella specie.

  • art. 369 c.p.c.

    Termine per il deposito del ricorso in cassazione (venti giorni dall'ultima notificazione): la notifica via PEC è efficace alla data di ricezione e fa decorrere il termine; il deposito cartaceo ha efficacia alla data di spedizione ai sensi dell'art. 134 disp. att. c.p.c.

  • art. 134 disp. att. c.p.c.

    Stabilisce efficacia del deposito per posta dalla data di spedizione del plico, rilevante per la tempestività del deposito del ricorso in relazione ai termini di cui all'art. 369 c.p.c.

  • art. 366 c.p.c. e art. 360 c.p.c.

    Regole sulla denunzia dei motivi in cassazione e sui vizi impugnabili; molte censure non sono state ammesse perché non dedotte in modo specifico in sede di merito o perché attengono a valutazioni di fatto non sindacabili in cassazione.

  • art. 244, 115, 116, 209 c.p.c.

    Norme processuali richiamate dal ricorrente in materia di produzione e valutazione della prova; la Corte ha ricordato l'obbligo di specificità per i capitoli di prova testimoniale e la discrezionalità del giudice di merito nella valutazione della rilevanza e nell'assunzione della prova.

  • Protocollo n. 1 CEDU (artt. 1, 7, 8)

    Richiamati dal ricorrente per presunte violazioni di legalità e tutela dei diritti; la Corte ha ritenuto tali censure infondate in materia disciplinare: il principio di tipicità penale non si applica nella stessa misura al diritto disciplinare, purché siano individuabili l'interesse tutelato e i doveri professionali.

Massime di principio

  • La locuzione "nel più breve tempo possibile" (art. 2671 c.c.) è flessibile: la tempestività della trascrizione è valutata caso per caso dal giudice di merito tenendo conto della natura dell'atto, dell'organizzazione dello studio e delle circostanze oggettive; ritardi sistematici non occasionali possono integrare illecito disciplinare anche in assenza di danno concreto.
  • I termini tributari (es. richiesta di registrazione entro 30 giorni) non abrogano né esonerano l'obbligo privatistico/disciplinare del notaio di operare con la massima sollecitudine; le norme tributaria e civilistica hanno finalità diverse e coesistono.
  • In materia disciplinare la tipicità dell'illecito è meno rigorosa rispetto al penale: possono essere sanzionate condotte non dettagliatamente descritte dalla legge purché ledano dignità, decoro o prestigio della professione e siano ricavabili regole deontologiche; pertanto le censure costituzionali sul punto hanno scarse probabilità di successo.
  • Per contestare decisioni di merito in Cassazione è necessario aver formulato e sviluppato in modo specifico le questioni già nei gradi precedenti: nuove deduzioni di fatto o richieste istruttorie tardive sono inammissibili.
  • La prova testimoniale richiede indicazioni precise (persone da interrogare, fatti da provare); rinvii generici ad elenchi o a prassi dello studio sono insufficienti e possono giustificare il diniego della prova.
  • Le prove documentali/precostituite (es. registrazioni audio su CD) vanno depositate secondo le regole di produzione; la loro ammissione non garantisce che la Corte ne ritenga provata l'effettiva efficacia (es. intelligibilità della lettura), che resta questione di merito.
  • Per ottenere attenuanti disciplinari occorre dimostrare fatti concreti di riparazione del danno o ravvedimento operoso; la mera esecuzione successiva di atti nei termini tributari non è automaticamente idonea a mitigare la sanzione.
  • Sulle questioni di notifiche e termini processuali in Cassazione: la notifica via PEC è efficace alla data di ricezione; il deposito per posta si considera effettuato alla data di spedizione ai sensi delle disposizioni applicabili.

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