Ordinanza n. 112/2026 - Milano, Sezione 3
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della Delibera della Giunta della Regione Lombardia n. XII/4755, approvata nella seduta del 22 luglio 2025 e avente per oggetto “Determinazioni concernenti le Commissioni farmaceutiche aziendali ai sensi dell'art. 5 dell'Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con le farmacie pubbliche e private”, unitamente all'Allegato recante “Regolamento della Commissione Farmaceutica Aziendale prevista dall'art. 5 dell'Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con le farmacie pubbliche e private”, nonché ogni atto precedente, consequenziale e comunque connesso, tra i quali, senza pretesa di completezza: - Decreto del Direttore Generale dell'Agenzia di Tutela della Salute di Brescia n. 471 dell'11 agosto 2025 avente ad oggetto “Determinazioni concernenti il nuovo Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con le Farmacie Pubbliche e Private del 06/03/2025. Nomina Commissione Farmaceutica ai sensi dell'art. 5 dell'ACN”; - Decreto del Direttore Generale dell'Agenzia di tutela della salute di Pavia, n. 616 del 4 settembre 2025 avente ad oggetto “Determinazioni concernenti la commissione farmaceutica (CFA) dell'Agenzia di tutela della salute di Pavia: nomina della Commissione e approvazione del regolamento previsto dall'art.5 dell'accordo collettivo nazionale (ACN) per la disciplina dei rapporti con le farmacie pubbliche e private”; - Delibera del Direttore generale dall'Agenzia di tutela della salute della Brianza n. 340 del 31 luglio 2025 e avente ad oggetto “Istituzione della Commissione farmaceutica aziendale (CFA) ai sensi dell'art. 5 dell'accordo collettivo nazionale (ACN) per la disciplina dei rapporti con le farmacie pubbliche e private”; - Delibera del Direttore Generale dell'Agenzia di Tutela della Salute di Bergamo n. 595 del 4 settembre 2025 avente ad oggetto “Costituzione della Commissione farmaceutica aziendale dell'ATS Bergamo e nomina dei componenti”; - Deliberazione del Direttore Generale dell'Agenzia della Tutela della Salute della Val Padana n. 439 del 28 agosto 2025 avente ad oggetto “Adempimenti concernenti il nuovo accordo collettivo nazionale (ACN) per la disciplina dei rapporti con le farmacie pubbliche e private del 6 marzo 2025, nomina commissione farmaceutica ATS Val Padana ai sensi dell'art. 5”; - Deliberazione del Direttore Generale dell'Agenzia della Tutela della Salute dell'Insubria n. 545 del 3 settembre 2025 avente ad oggetto “Costituzione e nomina dei componenti della Commissione farmaceutica aziendale CFA) di ATS Insubria ai sensi dell'accordo collettivo nazionale (ACN) del 6.3.2025, per la disciplina dei rapporti con le farmacie pubbliche e private di cui all'art. 8, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502); - Deliberazione del Direttore Generale dell'Agenzia di Tutela Salute Insubria n. 591 del 2 ottobre 2025 avente ad oggetto “Costituzione e nomina dei componenti della commissione farmaceutica aziendale (CFA) di ATS Insubria ai sensi dell'accordo collettivo nazionale (ACN) del 6.3.2025, per la disciplina dei rapporti con le farmacie pubbliche e private di cui all'art.8, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n.502 - modifica composizione per mero errore materiale”; - Nota della Direzione generale Welfare della Regione Lombardia 23 aprile 2025 (Protocollo G1.2025.0016913), recante “Commissioni Farmaceutiche Aziendali (CFA) per il controllo delle ricette farmaceutiche”; - Nota della Direzione generale Welfare recante “Decorrenza dei termini per la trasmissione delle ricette alla Commissione Farmaceutica Aziendale (CFA) ai sensi dell'art. 4, comma 11, del DPR 371/98 e nuova intesa 6 marzo 2025 - Chiarimenti in merito al contesto normativo e operativo digitale di cui alla DGR N° XI / 3676 del 13/10/2020”. 2) Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Federfarma Lombardia - Unione Regionale Delle Associazioni Provinciali Dei Titolari Di Farmacia Della Lombardia il 30\10\2025; - della Delibera del Direttore generale dell’ATS Milano Città Metropolitana n. 825 dell’8 agosto 2025, avente ad oggetto “Costituzione della Commissione Farmaceutica Aziendale dell’ATS della Città Metropolitana di Milano e nomina dei componenti”; - della Delibera del Direttore generale dell’ATS Montagna n. 292 del 21 agosto 2025, avente ad oggetto “Istituzione della Commissione Farmaceutica dei cui all’art. 5 dell’Accordo Collettivo Nazionale del 6 marzo 2025 per la disciplina dei rapporti con le farmacie pubbliche e private”.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Delibera della Giunta della Regione Lombardia relativa alle Commissioni farmaceutiche aziendali, con il relativo regolamento, e gli atti attuativi di costituzione e nomina delle commissioni presso le Agenzie di tutela della salute
Esito
Favorevole al resistente (regione)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Le associazioni rappresentative dei titolari di farmacia hanno impugnato, con ricorso introduttivo e motivi aggiunti, la delibera regionale concernente le Commissioni farmaceutiche aziendali ai sensi dell'Accordo collettivo nazionale del 6 marzo 2025, il regolamento allegato, gli atti regionali di indirizzo e chiarimento e le deliberazioni e i decreti delle Agenzie di tutela della salute relativi all'istituzione, costituzione e nomina dei componenti delle commissioni. È stata proposta domanda cautelare di sospensione dell'efficacia degli atti impugnati. Dal testo dell'ordinanza non risultano specificamente esposti i motivi di illegittimità dedotti nel merito; il giudice ha esaminato, ai fini cautelari, le deduzioni relative al periculum in mora.
La decisione
Il TAR ha respinto l'istanza cautelare. Ha ritenuto insussistenti i presupposti per la tutela cautelare perché le deduzioni sul periculum in mora erano in parte ipotetiche e prive di concreti elementi di riscontro e, in parte, collegate ad accadimenti futuri e incerti nella loro concreta verificazione. L'ordinanza non contiene una valutazione espressa sul fumus boni iuris né definisce il merito della controversia. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La tutela cautelare è stata negata per l'insussistenza dei relativi presupposti, in particolare per la carenza di un periculum in mora concreto e attuale.
art. 5 dell'Accordo collettivo nazionale del 6 marzo 2025 per la disciplina dei rapporti con le farmacie pubbliche e private
Costituisce la base normativa delle Commissioni farmaceutiche aziendali oggetto degli atti impugnati.
art. 8, comma 2, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502
È richiamato negli atti impugnati quale riferimento normativo per la disciplina dei rapporti con le farmacie pubbliche e private.
Massime di principio
- La tutela cautelare non può essere concessa quando il periculum in mora è prospettato in termini meramente ipotetici e non è corroborato da concreti elementi di riscontro.
- Il periculum in mora deve riferirsi a un pregiudizio concreto e attuale; non è sufficiente fondare la domanda cautelare su accadimenti futuri e incerti nella loro effettiva verificazione.
- Il rigetto della domanda cautelare per carenza di periculum non comporta, di per sé, una decisione sulla fondatezza dei motivi di merito quando l'ordinanza non contiene una valutazione espressa sul fumus boni iuris.
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